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INTRODUZIONE
PERCHÉ
QUESTA GUIDA < Questa
‘Guida ai servizi per i cittadini stranieri’ nasce dall’esperienza
di incontro, coordinamento, scambio di informazioni e strumenti fra
diverse istituzioni e associazioni del territorio che spesso lavorano a
contatto con gli stranieri, a diversi livelli e ciascuna nel proprio
settore di competenza. La
presenza di stranieri nel territorio di Frosinone e il loro interagire con
le istituzioni crea una serie di esigenze e di richieste da ambo le parti:
da un lato risolvere in maniera rapida ed efficace i tanti problemi della
vita quotidiana degli stranieri in Italia, dall’altro aggiornarsi,
coordinarsi e collaborare per garantire i servizi richiesi e il ‘buon
funzionamento’ dell’amministrazione di appartenenza. L’incontro
fra istituzioni e associazioni è stato promosso su iniziativa del
Dipartimento 3D - Unità operativa extracomunitari e minoranze etniche -
della ASL di Frosinone, in attuazione della circolare n. 49 dell’8
settembre 1997 della Regione Lazio, nella quale si prevede l’assistenza
sanitaria anche agli stranieri senza regolare permesso di soggiorno, si
promuove la collaborazione delle istituzioni con le associazioni e la
formazione di coordinamenti di istituzioni. Da ciò nascono i protocolli
d’intesa stipulati tra ASL di Frosinone, Dipartimento 3D, e Caritas di
Alatri, Anolf-Cisl, Associazione Islamica Ettuba e Oltre l’Occidente,
quali associazioni impegnate localmente nella tutela dei diritti degli
immigrati. Al
coordinamento associazioni-istituzioni partecipano il Dipartimento materno
Infantile e il Dipartimento Salute Mentale dell’ASL di Frosinone, il
Provveditorato agli Studi, La Questura (Ufficio Stranieri), la Prefettura,
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Frosinone, l’Amministrazione
Provinciale, il Servizio Sociale Adulti del Ministero di Grazia e
Giustizia, la Direzione Provinciale del Lavoro, la Caritas di Alatri e
Anagni, l’Anolf-Cisl, l’Associazione Ettuba, l’Associazione Oltre
l’Occidente. Tutti questi enti sono coordinati dall’Unità operativa
extracomunitari e minoranze etniche del Dipartimento 3D della ASL di
Frosinone. Dagli
incontri tra gli enti suddetti è emersa innanzitutto un’esigenza di
informazione e formazione degli stessi operatori dei servizi, nonché
un’esigenza di collaborazione volta a fornire servizi efficienti. In
vista di questo obiettivo si è pertanto progettata una guida informativa,
affiancata da uno sportello di informazioni e servizi (il consultorio
multietnico) che è stato attivato presso i locali della ASL di Frosinone,
in Via Armando Fabi, e a cui gli stranieri potranno rivolgersi per
informazioni riguardanti la salute innanzitutto e la tutela in generale
dei loro diritti. IL
DIRETTORE GENERALE ASL/FR (Dott.
Nicola Pugliese) UN BREVE CENNO ALLA REALTà LOCALE A
Frosinone e provincia sono presenti, secondo il Dossier ‘99 della
Caritas di Roma, circa 5150 stranieri, l’1,05% della popolazione locale,
in maggioranza albanesi e marocchini. Una
presenza così limitata sul territorio delinea una situazione di possibile
e proficua integrazione fra le comunità, lontana dai clamori e dalle
emergenze a cui ci hanno abituato i media. Un dato di base tale permette,
quindi, l’attivazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge 40/98:
dai corsi di italiano per stranieri a quelli delle lingue dei paesi di
origine, allo scambio multiculturale, alla tutela dei minori stranieri e
alla promozione di tutte le iniziative che possano realizzare in qualche
modo le potenzialità derivanti dall’incontro di più culture. Accanto
a questi strumenti il coordinamento fra associazioni e istituzioni propone
altresì la realizzazione dei mezzi di partecipazione alla vita
democratica degli stranieri: il consigliere comunale aggiunto, previsto da
leggi regionali e già presente in altri Comuni d’Italia, la
facilitazione dell’incontro fra persone di paesi diversi, attraverso la
figura del mediatore culturale, l’attivazione degli strumenti previsti
dalla legge 40/1998, quali i corsi di italiano per minori e adulti
stranieri, i corsi di lingua straniera da realizzarsi nelle scuole affinché
i minori stranieri che le frequentano non perdano la memoria personale e
il legame con le proprie origini, e ogni altra iniziativa utile a
trasformare ‘l’emergenza immigrati’ in realtà proficua, ricca di
possibilità. I
L'INGRESSO IN ITALIA COME ENTRARE IN ITALIA DOCUMENTI NECESSARI Lo
straniero, al momento dell’ingresso in Italia, deve essere in possesso
di: · passaporto,
valido e non scaduto, rilasciato nel Paese di origine, o attestazione
d’identità, rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato in Italia
del Paese di appartenenza; · visto
d’ingresso per i Paesi per i quali è richiesto; Il visto d’ingresso
viene rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato italiano nello Stato di
origine o di provenienza. A questi visti sono equiparati quelli rilasciati
dalle ambasciate di altri Stati, ma solo per i soggiorni inferiori a 3
mesi. Al momento del
rilascio del visto di ingresso o di transito viene consegnata allo
straniero una comunicazione scritta in una lingua a lui comprensibile, che
illustri i suoi diritti e i doveri relativi all’ingresso e al soggiorno
in Italia. Il rifiuto del visto
di ingresso o di reingresso è adottato con provvedimento scritto e
motivato. Si può entrare in
Italia sia con visto per soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) che
con visto per soggiorno di lunga durata, che comporta la concessione del
permesso di soggiorno con motivazione identica a quella indicata nel
visto. Si distinguono visti d’ingresso, per chi vuole restare in Italia,
e visti di transito, con validità breve, per attraversare l’Italia e
continuare il viaggio verso altri Paesi. Gli uffici di polizia di frontiera italiani, in casi di assoluta necessità, possono essere autorizzati a rilasciare visti d’ingresso o di transito per una durata non superiore rispettivamente a 10 e 5 giorni. ·
documentazione relativa allo scopo
del soggiorno; ·
documentazione relativa ai mezzi di
sussistenza (denaro e alloggio) per la durata del soggiorno e - ad
eccezione dei visti per motivi di lavoro - per il ritorno nel Paese di
origine. N.B. Tutti i documenti provenienti da Stati esteri e
utilizzati in Italia devono essere tradotti in lingua italiana da
interprete iscritto all’albo del Tribunale. La traduzione deve essere
giurata in Tribunale, in presenza di un cancelliere o di altro pubblico
ufficiale. CONTROLLI DI FRONTIERA L’ingresso
legale in Italia è consentito solo attraverso i valichi
di frontiera appositamente istituiti. Non possono entrare
in Italia, e sono pertanto respinti alla frontiera, gli stranieri già
espulsi (salvo che sia già trascorso il periodo del divieto di ingresso e
che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione) e gli stranieri segnalati
per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, anche in base a convenzioni
internazionali. LA PREVISIONE DEI FLUSSI MIGRATORI Ogni
anno, con un decreto del Presidente del Consiglio, si stabilisce la quota
massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato - anche stagionale - e per lavoro autonomo. Tutti i visti di
ingresso per lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette. IL PERMESSO DI SOGGIORNO OME ENTRARE IN ITALIA CHE COS’È Il
permesso di soggiorno è il documento attestante la possibilità
dello straniero di soggiornare in Italia; su di esso sono sempre indicati
i motivi e la durata del soggiorno. Può
essere rilasciato per: ·
turismo; ·
lavoro subordinato o autonomo, a tempo determinato o indeterminato; ·
salute (ricoveri in case di cura e ospedali); ·
esercizio delle funzioni di ministro del culto; ·
studio; ·
ricongiungimento familiare. QUANTO DURA La
durata del permesso di soggiorno è in genere quella prevista dal visto
d’ingresso ed è, salvo casi particolari: ·
di 3 mesi - per turismo,
affari, visite; ·
di 6 mesi - per lavori
stagionali; ·
di 1 anno - per motivi di
studio; ·
di 2 anni - per lavoro
subordinato o autonomo, ricongiungimento familiare. COME SI OTTIENE Quando va
richiesto Il rilascio del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8
giorni feriali dall’ingresso in Italia alla Questura della provincia in
cui si trova lo straniero (cfr. cap. VII). A
seguito della domanda la Questura
rilascia una ricevuta della richiesta, la quale attesta che lo straniero
è in attesa di permesso di soggiorno. Se
lo straniero non dichiara la propria presenza in Italia e non richiede il
permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso, viene punito con una
multa da £ 200.000 a £ 500.000; se non dichiara la propria presenza in
Italia entro 60 giorni dall’ingresso, può essere espulso (cfr.
cap. VII). Documenti
necessari Per
ottenere il permesso di soggiorno bisogna presentare in Questura domanda
scritta per il rilascio del permesso di soggiorno in carta da bollo da £ 20.000, allegando: · quattro
fotografie formato tessera; ·
una fotocopia del proprio passaporto
o di altro documento equivalente; ·
la documentazione attestante i motivi
del soggiorno (ad es. il contratto di lavoro, etc.). Nei casi di
soggiorno diversi dal lavoro subordinato, bisogna allegare la
dichiarazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel
paese di provenienza. Spetta alla Questura informare il richiedente di eventuali nuovi
requisiti per ottenere il permesso di soggiorno. NOTIZIE UTILI ·
Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito
dalla Questura entro 20 giorni dalla
domanda. ·
Se il permesso di soggiorno è negato, revocato o non convertito per
mancanza dei requisiti previsti, lo straniero può essere espulso. Contro
i provvedimenti finora esposti (revoca del permesso di soggiorno, mancato
rinnovo o rilascio) è ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Con
il provvedimento di rifiuto del permeso di soggiorno, il Questore concede
all’interessto un termine, non superiore a 15 giorni, per la sciare
volontariamente il territotio dello stato. In questo caso lo straniero,
munitosi nel frattempo dei requisiti richiesti, potrà rientrare in
Italia. Se invece si trattiene illegalmente nel territorio dello stato,
viene espulso e non potrà rientrare in Italia per 5 anni, a decoirrere
dalla data di esecuzione dell’espulsione. ·
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere utilizzato
anche per lavoro autonomo; il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato; il permesso di
soggiorno per il ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del
lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro
autonomo; il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione
consente l’esercizio di attività lavorativa subordinata per il limite
massimo di 1040 ore annuali. IL RINNOVO Il
rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura della
provincia in cui si vive almeno 30
giorni prima della scadenza e può essere rinnovato per una durata non
superiore al doppio di quella iniziale.
Lo straniero in possesso di documento di soggiorno scaduto da non più di
60 giorni, per rientrare nel territorio dello stato deve munirsi di visto
di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel paese di provenienza. PERMESSI DI SOGGIORNO PARTICOLARI Permesso di
soggiorno per motivi familiari Tale
permesso viene rilasciato: ·
allo straniero/a che entra in Italia per ricongiungimento familiare (cfr.
di seguito Il ricongiungimento familiare); ·
agli stranieri soggiornanti da almeno un anno che si siano sposati in
Italia con un italiano/a o altro cittadino dell’Unione Europea; ·
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano. Il Tribunale dei Minorenni può autorizzare l’ingresso o la permanenza
di uno straniero/a in Italia, anche in deroga alle disposizioni
legislative, qualora ritenga che la presenza del familiare possa risolvere
una situazione di grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del
minore. Permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale Allo straniero o alla straniera che si trovi in una situazione di violenza o grave pericolo o sfruttamento, nel corso di indagini o di altre operazioni di polizia, il Questore, su proposta del Procuratore della Repubblica o dei Servizi Sociali degli Enti locali o delle associazioni iscritte nell‘apposito registro, può rilasciare un permesso di soggiorno speciale, per consentire all’interessato di sottrarsi alla violenza e partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale, le cui modalità di svolgimento sono comunicate al Sindaco del comune interessato. Questo permesso può anche essere rilasciato al momento delle dimissioni dal carcere allo straniero che abbia scontato una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. Tale permesso dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior tempo necessario ai motivi di giustizia suddetti e consente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e alle liste di collocamento. Il permesso
suddetto può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio, qualora vi siano le condizioni necessarie. LA PRESTAZIONE DI GARANZIA CHE COS’È La
prestazione di garanzia consente ai cittadini italiani o agli stranieri
regolarmente presenti in Italia di richiedere nominativamente uno
straniero che risieda fuori d’Italia, in modo da permettergli
l’ingresso nel nostro Paese. La prestazione di garanzia può essere
fornita per due stranieri al massimo ogni anno. Il permesso di soggiorno
rilasciato su prestazione di garanzia dura un anno. CHI LA PUO’ FORNIRE La
prestazione di garanzia può essere fornita da: ·
il cittadino italiano o straniero che presenti, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti sui flussi d’ingresso,
richiesta nominativa alla Questura
della provincia di residenza, la quale rilascia apposita autorizzazione.
Il cittadino italiano deve dimostrare di poter assicurare allo straniero
alloggio, sostentamento e assistenza sanitaria. L’autorizzazione della
Questura deve essere utilizzata dallo straniero entro 6 mesi; ·
regioni, enti locali, associazioni
professionali, sindacati, associazioni di volontariato operanti nel
settore dell’immigrazione da almeno 3 anni, in grado di fornire gli
elementi di cui sopra. LA CARTA DI SOGGIORNO CHE COS’È La
carta di soggiorno ha durata illimitata. Lo straniero titolare di una
carta di soggiorno può: ·
fare ingresso nel territorio dello Stato senza visto ogni qualvolta si
allontani dal territorio italiano; ·
svolgere in Italia ogni attività lecita; ·
partecipare alla vita pubblica locale e accedere ai servizi e alle
prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia
diversamente disposto. CHI NE HA DIRITTO Può
avere la carta di soggiorno lo straniero: ·
regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni; ·
in possesso di un permesso di soggiorno per un motivo tale da prevedere un
numero indeterminato di rinnovi; ·
che dimostri di avere un reddito sufficiente per il mantenimento proprio e
dei familiari; ·
coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o
di uno Stato dell'Unione Europea. La carta di soggiorno non può essere rilasciata - e se concessa può
essere revocata - in caso di condanna per reati gravi. Contro il rifiuto
del rilascio e contro la revoca della carta di soggiorno è ammesso il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). L'ESPULSIONE COME ENTRARE IN ITALIA I MOTIVI Lo
straniero può essere espulso dall’Italia se: ·
ha violato le leggi italiane in materia di ingresso e di soggiorno o ha
rilasciato false dichiarazioni sulla propria identità personale; ·
è stato condannato con sentenza per reati gravi (attentato e insurrezione
armata contro lo Stato, devastazione e saccheggio, incendio, sfruttamento
di manodopera, sfruttamento della prostituzione, furto aggravato, rapina,
violenza carnale, fabbricazione e detenzione illegale di armi, traffico di
stupefacenti, associazione mafiosa); ·
ha messo in pericolo la sicurezza dello Stato o l’ordine pubblico. COME AVVIENE Ci
sono due tipi di espulsione: 1.
La prima è decisa dal Prefetto ed è eseguita con decreto motivato dalla
Questura della provincia di residenza. In
questo caso il cittadino straniero è tenuto a lasciare il Paese entro 15
giorni o a presentarsi in Questura per essere accompagnato alla frontiera,
sempre entro 15 giorni. 2.
La seconda avviene per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello
Stato oppure se lo straniero, già espulso, non ha lasciato il Paese o è
rientrato illegalmente nel territorio nazionale. Tale
espulsione è decretata direttamente dal Ministro dell’Interno, che ne dà
notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
Affari Esteri e ha efficacia immediata. Lo
straniero espulso viene rinviato al suo Paese di origine o, nel caso in
cui non sia possibile, al Paese di provenienza. In attesa che
l’espulsione sia eseguita, lo straniero sarà alloggiato in “centri di
permanenza temporanea e assistenza” che saranno allestiti in varie
località italiane e dai quali non sarà possibile allontanarsi. Lo
straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno; in caso di
trasgressione, è punito con l’arresto da 2 a 6 mesi ed è di nuovo
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. I RICORSI ·
Se lo straniero viene espulso con decreto del Prefetto per
ingresso e soggiorno illegale nello Stato, può fare ricorso al
giudice competente nel luogo in cui è stato emanato il provvedimento di
espulsione, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è
di 30 giorni quando l’espulsione è eseguita con accompagnamento
immediato alla frontiera. ·
Se lo straniero viene espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, con provvedimento del Ministro dell’Interno, può fare
ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale. Per
la presentazione del ricorso lo straniero in difficoltà economiche può
avvalersi dell’intervento di un difensore a spese dello Stato, purché
ricorrano le condizioni previste dalla legge (cfr.
cap VII). Questo
ricorso può anche essere firmato dalla parte personalmente o, nel caso di
espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, anche per il
tramite dell’Ambasciata o del Consolato del proprio Paese. CHI NON PUO’ ESSERE ESPULSO Non
può essere espulso: ·
lo straniero che nello Stato di destinazione potrebbe essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di cittadinanza, oppure possa rischiare di essere
inviato in un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; ·
lo straniero convivente con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana; ·
la straniera in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio; ·
lo straniero minore di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CHI NE HA DIRITTO Lo
straniero con regolare permesso di soggiorno può chiedere il
ricongiungimento con i seguenti familiari: · coniuge
non legalmente separato; · figli
minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (purché
l’altro genitore acconsenta); figli adottati o affidati; · genitori
a carico; · parenti
entro il 3° grado, inabili secondo la legge italiana. Per
ottenere il ricongiungimento lo straniero presente in Italia deve
dimostrare: ·
la disponibilità di un alloggio; ·
la disponibilità di un reddito
annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore a un importo stabilito
dalla legge. Tale somma aumenta in proporzione al numero delle persone che
si vogliono chiamare in Italia. E’ consentito l’ingresso per ricongiungimento del genitore naturale
del figlio minore soggiornante in Italia, che dimostri, entro 1 anno
dall’ingresso in Italia, la disponibilità di reddito e di alloggio di
cui sopra. COME SI OTTIENE Documenti
necessari La
domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare si presenta presso la Questura del luogo in cui si vive quando i familiari con cui ci si
vuole ricongiungere sono ancora all’estero. A tale domanda bisogna
allegare: ·
la fotocopia del permesso di
soggiorno; ·
il certificato di residenza in
carta semplice più una fotocopia; ·
la dichiarazione del datore di
lavoro che il rapporto di lavoro è a carattere continuativo, con
indicazione dello stipendio medio mensile e le ultime tre buste paga, il
tutto in originale più la fotocopia; ·
due fotocopie del documento di
identità del datore di lavoro; ·
il nulla osta lavorativo
rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro (in originale più due
fotocopie); ·
la fotocopia del modello 101
oppure, se si tratta di lavoratore autonomo, il certificato di iscrizione
al registro degli esercenti e la fotocopia del modello 740; ·
il contratto di affitto
regolarmente registrato o il titolo di proprietà dell’alloggio di
residenza; ·
due fotocopie del passaporto
del o dei familiari di cui si
richiede il ricongiungimento; ·
se la domanda riguarda il coniuge occorre esibire il certificato di matrimonio. NOTIZIE UTILI ·
La procedura di rilascio del ricongiungimento familiare dura circa tre
mesi. Se la Questura rilascia il nulla osta al ricongiungimento, lo
straniero può ottenere il visto d’ingresso per i propri familiari
dall’Ambasciata o dal Consolato italiano. Tale visto deve essere usato
entro sei mesi dal rilascio. ·
Se la Questura non rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare,
lo straniero può presentare ricorso al giudice del luogo di residenza. Il
giudice, sentito l’interessato, provvede con decreto. Il decreto del
giudice che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche
in assenza del nulla osta. ·
Tutti gli atti di questo procedimento sono esenti da imposte di bollo e di
registro. IL DIRITTO D'ASILO CHI NE HA DIRITTO La
Costituzione Italiana garantisce allo straniero il diritto d’asilo nel
caso in cui questi non goda nel suo Paese delle libertà democratiche
(libertà di pensiero, di religione, di opinione, di movimento, di
espressione). Sono
d’impedimento al riconoscimento del diritto d’asilo: ·
essere già stato riconosciuto come rifugiato in un altro stato; ·
provenire da uno stato che ha aderito alla Convenzione di Ginevra nel
quale egli abbia trascorso un periodo di soggiorno superiore ad un anno; ·
aver commesso un crimine contro la pace o l’umanità, un crimine di
guerra o un crimine grave nel Paese di accoglienza. Condizione
essenziale affinché lo straniero possa effettivamente godere del diritto
di asilo è l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana. La
polizia di frontiera non può impedire ai rifugiati l’ingresso in
Italia, anche se privi dei necessari documenti. COME SI OTTIENE Documenti
necessari La
domanda di riconoscimento della condizione di rifugiato deve essere
effettuata entro 8 giorni dall’ingresso in Italia o direttamente alla
polizia di frontiera, che provvederà a trasmetterla alla Questura più
vicina, o alla Questura della provincia ove si intende risiedere. Alla
domanda bisogna allegare: ·
una dichiarazione per spiegare i motivi per i quali si chiede il
diritto d’asilo; ·
un modulo prestampato compilato; ·
3 foto tessera. Procedura per il
riconoscimento del diritto d’asilo ·
La Questura competente per territorio deve inviare entro 7 giorni dalla
presentazione della richiesta la domanda alla Commissione Centrale per il
Riconoscimento dello Status di Rifugiato, la quale convocherà a Roma, per
l’audizione personale, lo straniero richiedente. Nel frattempo la
Questura rilascia un permesso di soggiorno con la dicitura “in attesa di
asilo politico”, valido due mesi, automaticamente rinnovabile fino alla
notifica della decisione della Commissione. ·
Il passaporto nazionale dello straniero viene ritirato dalla Questura, che
provvede a fotografare lo straniero, a prendere le sue impronte digitali e
a rilasciare fotocopia del passaporto con la dicitura “asilo
politico”. ·
Per i richiedenti in stato di indigenza è previsto un contributo di prima
assistenza di £ 34.000 al giorno per 45 giorni; la richiesta di tale
contributo va necessariamente effettuata insieme alla richiesta di asilo
politico. ·
Entro 15 giorni dall’audizione la Commissione si pronuncia sulla
richiesta; il provvedimento motivato viene inviato alla Questura di
competenza, che provvede a notificarlo all’interessato. ·
Se la richiesta di asilo viene accolta dalla Commissione, lo straniero
viene riconosciuto rifugiato politico e gli viene consegnato apposito
certificato. Quest’ultimo è necessario per ottenere i documenti
amministrativi (permesso di soggiorno e certificati anagrafici) e per
godere di vari diritti (ricongiungimento familiare, acquisizione della
cittadinanza in tempi brevi). Notizie utili ·
Il provvedimento di rifiuto del diritto d’asilo può essere impugnato,
per legittimità o per merito, entro 30 giorni dalla notifica dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Per questo ricorso è necessaria
l’assistenza di un avvocato (cfr. cap. VII). ·
Il richiedente che vede respinta la propria domanda di riconoscimento o il
ricorso al TAR deve lasciare il territorio italiano, a meno che non abbia
altro titolo di soggiorno; infatti il provvedimento di rifiuto viene
notificato in genere insieme ad un invito a lasciare il territorio o ad un
decreto di espulsione. Quindi lo straniero che voglia fare ricorso contro
il provvedimento di rifiuto del diritto d’asilo deve impugnare allo
stesso tempo anche il decreto d’espulsione.
·
Lo straniero durante la procedura di riconoscimento del diritto di asilo
non può essere punito per irregolare ingresso nel territorio italiano e
non può essere espulso se non per motivi eccezionali di sicurezza
nazionale o ordine pubblico. II
LA PERMANENZA IN ITALIA L LA CITTADINANZA ITALIANA
COME SI ACQUISTA Si
acquisisce di diritto la cittadinanza italiana: ·
per nascita: figli di padre o
madre cittadini italiani; figli - nati in Italia - di genitori ignoti o
apolidi; ·
per adozione: i minori
stranieri adottati da italiani acquistano la cittadinanza; ·
per matrimonio: il coniuge
straniero di cittadino italiano, che risieda legalmente da almeno sei mesi
nel territorio italiano oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio,
diventa cittadino italiano. Inoltre
lo straniero - il cui padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono cittadini italiani - acquista la cittadinanza
italiana: ·
se presta effettivo servizio
militare per lo Stato e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana; ·
assume pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana; ·
se - al raggiungimento della maggiore età - risiede legalmente in Italia da almeno due anni e dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana. Lo
straniero nato in Italia, che vi risieda legalmente da almeno due anni,
senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino italiano se manifesta la sua volontà di diventarlo entro un
anno dal compimento della maggiore età. La
cittadinanza per concessione (o
naturalizzazione) può essere richiesta dallo straniero
extracomunitario se: ·
risiede regolarmente in Italia da dieci
anni; ·
è sempre stato in regola con
le norme sul soggiorno; ·
ha un’effettiva e abituale dimora. N.B.: La legge italiana consente la doppia o plurima cittadinanza, senza
richiedere la rinuncia alla cittadinanza originaria. Documenti
necessari Per
ottenere la cittadinanza italiana si deve presentare una domanda alla Prefettura della provincia in cui si risiede. La documentazione
richiesta è molto ampia e, in generale, comprende: ·
l’atto di nascita completo; ·
il certificato di stato di famiglia; ·
il certificato penale del Paese
d’origine; ·
il certificato del Casellario
Giudiziale italiano e quello dei carichi pendenti; ·
copia autenticata del passaporto
e del permesso di soggiorno; ·
le dichiarazioni dei redditi
relative agli anni di soggiorno in Italia. Procedura ·
La Prefettura, ricevuta la domanda dello straniero, la invia al Ministero
dell’Interno; ·
la Questura apre un’istruttoria sulla regolarità della condizione
giuridica dello straniero; ·
il Ministero dell’Interno decide sulla concessione della cittadinanza,
sentito il parere del Consiglio di Stato; ·
il Capo dello Stato emana il decreto di concessione; ·
l’Ufficiale di Stato Civile riceve il giuramento di fedeltà alla
Repubblica italiana. CHI NON PUO’ OTTENERE LA
CITTADINANZA ITALIANA Non
si può diventare cittadini italiani: ·
se si è stati condannati per i reati di cui ai capi I, II, III del codice
penale; ·
per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L LA
RESIDENZA RESIDE CHE COS’È Quando si vive stabilmente in un Comune con regolare permesso di soggiorno, è necessario comunicare il proprio indirizzo presso l’Ufficio Anagrafe del Comune in cui si risiede. A COSA SERVE La residenza consente ai cittadini stranieri di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, di accedere ai servizi delle Asl, di iscriversi all’ufficio di collocamento e di aprire un conto corrente bancario. COME SI OTTIENE ·
Lo straniero deve recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune in cui dimora
abitualmente e comunicare l’indirizzo in cui vive. Dopo un accertamento
compiuto dai vigili urbani il Comune rilascia un certificato di residenza.
·
All’Ufficio Anagrafe devono essere comunicati tutti i cambiamenti di
indirizzo e devono essere registrati i nomi di tutti coloro che abitano
presso lo stesso indirizzo. ·
Se si vive in condizioni di precarietà e si ha bisogno di un recapito
stabile ci si può servire dei centri di accoglienza. A tal fine la nuova
legge sull’immigrazione considera dimora abituale anche un centro di
accoglienza presso il quale si è ospitati per più di tre mesi. ·
La residenza non va confusa con il domicilio, che non è il luogo in cui
si vive stabilmente e che rappresenta un luogo di soggiorno temporaneo o
la sede dei propri affari. ·
Tutti gli stranieri presenti sul territorio italiano devono comunicare
alla questura entro 15 giorni le variazioni del loro domicilio abituale. DOCUMENTI
DI IDENTIFICAZIONE CARTA D’IDENTITA’ Si
richiede presso l’Ufficio Anagrafe del Comune in cui si vive. Per il
rilascio della carta d’identità è necessario essere in possesso
dell’iscrizione anagrafica o residenza. E’ uno dei documenti di
riconoscimento che può essere esibito dagli stranieri in caso di
controllo da parte della polizia, vale soltanto all’interno del
territorio italiano e ha la stessa durata del permesso di soggiorno.
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE Il
Comune, su richiesta degli interessati, può rilasciare i seguenti
certificati: ·
Certificato di nascita; ·
Certificato di residenza*; ·
Stato di famiglia*; ·
Certificato di matrimonio (se il matrimonio è contratto in Italia)*; ·
Certificato di Morte (se la morte è avvenuta in Italia). I certificati contrassegnati da asterisco possono essere prodotti
dall’interessato tramite autocertificazione, cioè dichiarando per
iscritto, sotto la propria responsabilità, i propri dati anagrafici e
firmando tale dichiarazione. Tutte le dichiarazioni false sono punite
dalla legge. ALTRI
DOCUMENTIMENTI CODICE FISCALE Il
Codice Fiscale è una sequenza di numeri e lettere che servono a
identificare una persona nei documenti di lavoro o al momento di pagare le
tasse. E’ indispensabile per lavorare, per iscriversi all’Ufficio di
Collocamento, per acquistare un’auto. Per ottenerlo basta presentare
domanda presso l’Ufficio del Registro del territorio in cui si vive. RICONOSCIMENTO DELLA PATENTE
La
conversione della patente di guida estera nella corrispondente patente
italiana deve avvenire entro un anno dalla data di acquisizione della
residenza in Italia. La conversione è possibile solo per i paesi con cui
l’italia ha l’accordo di reciprocità. Documenti necessari Per
ottenere tale riconoscimento è necessario presentare all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile i seguenti documenti: ·
Domanda di conversione della patente, che deve essere compilata sul
modello MC/2112/MECC, che viene distribuito gratuitamente alla
Motorizzazione Civile; ·
Autocertificazione della propria residenza o fotocopia della carta
d’identità. Se però i documenti non sono presentati dalla persona
interessata, ma da persona appositamente delegata, la residenza dovrà
essere comprovata necessariamente mediante certificato di residenza in
bollo; ·
Certificato medico in bollo, con una foto firmata dal candidato e vidimata
dal medico, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dalla Usl di
residenza o da uno dei seguenti medici:
- Ispettore Medico dell’Ente delle Ferrovie dello Stato
- medico militare in Servizio permanente effettivo
- medico del ruolo professionale della Polizia di Stato
- medico responsabile dei servizi sanitari di base del distretto
sanitario
- Ispettore Medico del Ministero del Lavoro ·
Due foto formato tessera, identiche a quella sul certificato medico; ·
Due versamenti che devono essere effettuati sui moduli in distribuzione
gratuita allo sportello:
- sul c/c n. 9001 da L. 10.000 (BARRA AZZURRA)
- sul c/c n. 4028 da L. 40.000 (BARRA VERDE) ·
Patente estera in originale; ·
Traduzione giurata della patente in bollo. Lo
straniero deve inoltre esibire il permesso di soggiorno oppure la ricevuta
della dichiarazione di soggiorno oppure la carta di soggiorno. Tali
documenti devono essere presentati (in originale o copia autenticata) sia
al momento della presentazione della domanda sia al momento del ritiro
della patente convertita. Tutte
queste pratiche possono essere espletate, oltre che dal diretto
interessato, anche da una persona da lui incaricata, purché munita di
apposita delega su carta semplice. Il delegato dovrà inoltre esibire un
valido documento d’identità personale, oltre alla fotocopia della carta
d’identità del diretto interessato. N.B.
Chiunque sia in possesso di un veicolo deve: ·
Stipulare una polizza di assicurazione obbligatoria presso una delle
agenzie assicurative del territorio. Tale polizza deve essere rinnovata
periodicamente tramite il pagamento di una quota. Il contrassegno
dell’assicurazione deve essere esibito sul vetro dell’automobile. ·
Pagare ogni anno presso l’agenzia territoriale dell’Automobile Club
d’Italia (ACI) una tassa di circolazione (il bollo). LA
CASA IL CONTRATTO D’AFFITTO Il
contratto d’affitto è l’atto con il quale il proprietario di
un’abitazione concede in uso il proprio appartamento dietro versamento
di una quota mensile. Il contratto d’affitto deve essere registrato
presso l’Ufficio del Registro competente per due motivi: 1.
Il proprietario deve pagare le tasse sui soldi che percepisce
dall’affitto; 2.
Se ci sono liti con il proprietario non si può essere cacciati di casa
arbitrariamente. Per
chiarimenti, informazioni e assistenza in fase di stipulazione del
contratto ci si può rivolgere ai Sindacati degli Inquilini. LA CASA POPOLARE Per l’assegnazione di un alloggio popolare (casa di proprietà
del comune con un bassissimo canone di affitto) bisogna presentare domanda
presso l’Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) nel momento in cui
venga reso noto un bando di assegnazione. Tale bando si può reperire
presso l’Ufficio IACP territorialmente competente o presso le sedi
comunali. I
requisiti per ottenere una casa polare sono: ·
Cittadinanza italiana, oppure il cittadino straniero deve presentare il
certificato di reciprocità rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata
del paese di origine. I rifugiati politici devono fornire il certificato
di riconoscimento del diritto d’asilo; i profughi devono fornire il
decreto del prefetto; ·
Residenza anagrafica o attività lavorativa in uno dei comuni compresi
nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; ·
Non essere proprietari né usufruttuari di altri alloggi; ·
Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite
previsto dalla legge. I CENTRI DI ACCOGLIENZA E
GLI ALLOGGI SOCIALI I
centri di accoglienza sono le strutture che forniscono temporaneo
alloggio, per lo più gratuitamente, agli stranieri che non hanno una casa
né i soldi per pagare un affitto. Per
gli stranieri sono previsti anche alloggi sociali, collettivi o privati,
predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni o da associazioni di
volontariato. Si tratta di centri prevalentemente organizzati in forma di
pensionato, aperti a italiani e stranieri, finalizzati a offrire una
sistemazione dignitosa a prezzi non troppo alti. III
IL LAVORO ACCESSO
AL LAVORO PRESUPPOSTI La Repubblica Italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie, purché regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Per
l’accesso al lavoro dello straniero è necessario innanzitutto essere in
possesso di quei documenti che consentono l’ingresso in Italia: ·
il passaporto (o un documento equivalente); ·
il visto d’ingresso, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza dello straniero; ·
il permesso di soggiorno, da richiedere entro 8 giorni alla Questura della
provincia in cui ci si trova. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato può essere utilizzato anche per lavoro autonomo. Il
permesso di soggiorno, anche se rilasciato per motivi di studio o
formazione, può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, nell’ambito delle quote massime
stabilite annualmente dal Governo italiano. Il
permesso di soggiorno per motivi familiari consente, comunque,
l’iscrizione nelle liste di collocamento, per lo svolgimento sia di
lavoro subordinato, che autonomo. Il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il
permesso di soggiorno ottenuto per sottrarsi a situazioni di violenza o
grave sfruttamento (art. 16 L. 40/98) permette l’iscrizione nelle liste
di collocamento e lo svolgimento di un’attività lavorativa. Se
alla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero ha in corso un
rapporto di lavoro, tale permesso può essere prorogato o rinnovato, così
come può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio. Anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e consente l’iscrizione nelle liste di collocamento. LE LISTE DI COLLOCAMENTO Requisito
fondamentale per essere immessi nel mercato del lavoro è l’iscrizione
nelle liste di collocamento. A tal fine occorre presentare apposita
domanda, su modulo prestampato, alle Sezioni Circoscrizionali per
l’impiego, allegando: ·
permesso di soggiorno, oppure ricevuta della domanda presentata alla
Questura; ·
documento di riconoscimento; ·
libretto di lavoro rilasciato (anche in via provvisoria) dal Servizio
Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro; ·
stato di famiglia (cfr.
cap. II),
se si hanno familiari a carico (ai fini del punteggio in graduatoria); ·
certificato di residenza; ·
titoli di studio e attestati professionali: i lavoratori stranieri possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all’estero e possono inoltre partecipare a tutti i corsi di formazione
professionale programmati in Italia (cfr. cap. VI). Lo
straniero studente può ottenere uno speciale libretto di lavoro ai fini
dell’iscrizione nelle liste di collocamento per lavoratori studenti,
presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Per
lo straniero non ancora residente in Italia la richiesta del libretto di
lavoro deve essere fatta dal datore di lavoro, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione al lavoro dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Il
lavoratore straniero che viene licenziato può essere reinserito nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore all’anno, salvo che
il permesso di soggiorno non sia stato rilasciato per lavoro stagionale. ASSUNZIONE Stranieri che già vivono in Italia Gli stranieri regolarmente iscritti nelle liste di collocamento possono essere assunti (come i cittadini italiani) con passaggio diretto, con richiesta nominativa, con contratti di apprendistato e con contratti di formazione e lavoro. Il datore di lavoro che assume lo straniero è tenuto a comunicare alle autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24 ore dall’assunzione, le generalità del lavoratore e le mansioni per le quali è stato assunto. Entro 5 giorni, poi, occorre dare comunicazione dell’avvenuta assunzione alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego (SCICA). Stranieri che non vivono in Italia · Lo straniero, munito di una promessa/offerta di lavoro rilasciata dal datore di lavoro che intende assumerlo, nonché dell’autorizzazione al lavoro da questi richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, si reca presso il Consolato italiano nel proprio Paese e richiede il visto d’ingresso. · Prima di essere inviata allo straniero, l’autorizzazione al lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro alla Questura competente, che le appone il nulla osta. · Una volta ottenuta l’autorizzazione, il rapporto di lavoro subordinato dovrà essere instaurato entro e non oltre 180 giorni (questa è infatti la durata dell’autorizzazione al lavoro). · Entro 8 giorni dall’ingresso lo straniero provvede a richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con validità fino a 2 anni. · A questo punto il datore di lavoro richiede il libretto di lavoro al Servizio Ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro, che consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e il perfezionamento dell’assunzione. Se la Direzione Provinciale non si pronuncia entro 90 giorni, l’autorizzazione al lavoro si intende rilasciata; questa poi deve essere utilizzata entro 6 mesi dal rilascio. Per ottenere l’autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve comunque dimostrare di poter destinare un alloggio ad abitazione del lavoratore e deve allegare copia del contratto che intende stipulare con il lavoratore. La prestazione di garanzia Il
cittadino italiano o lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, ma
anche le regioni, gli Enti locali, le associazioni professionali e
sindacali, gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno 3 anni, potranno rendersi garanti di un
cittadino straniero, attraverso richiesta nominativa alla Questura della
provincia di residenza, per consentirgli l’ingresso e l’iscrizione
nelle liste di collocamento (cfr. cap I).
Le sanzioni Le
leggi italiane prevedono l’arresto da 3 mesi a 1 anno e una multa da 2
milioni a 6 milioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri, anche stagionali, privi del permesso di
soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato. LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Al
lavoratore straniero si applicano tutte le norme valide per i lavoratori
italiani anche in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro. COME AVVIENE IL LICENZIAMENTO ·
Il licenziamento (di qualsiasi tipo) deve essere comunicato per iscritto.
Il lavoratore, entro 60 giorni da tale comunicazione, se vuole contestare
il licenziamento, deve impugnarlo con qualsiasi atto scritto. ·
In caso di licenziamento per motivi disciplinari, la sanzione deve essere
preceduta da una contestazione scritta della mancanza, a seguito della
quale il lavoratore ha 5 giorni di tempo per fornire le proprie
giustificazioni. ·
A parte alcune ipotesi particolari (dirigenti, domestici, sportivi
professionali...), il licenziamento del datore di lavoro deve essere
sorretto da un giustificato motivo o da una giusta causa, ossia da una
mancanza tanto grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria
del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per
giustificato motivo, spetta sempre al lavoratore un periodo nel quale il
contratto continua ad essere eseguito e durante il quale il lavoratore può
trovare un’altra occupazione. In caso di mancato rispetto dell’obbligo
di preavviso, il datore di lavoro deve pagare un’indennità sostitutiva. ·
Quando un’azienda con più di 15 dipendenti (per riduzione del personale
o trasformazione dell’impresa) licenzia più di 5 dipendenti nell’arco
di 120 giorni, siamo di fronte a un licenziamento collettivo. In questi
casi sono previsti procedimenti speciali, nei quali devono essere
coinvolte le organizzazioni sindacali. ·
Qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro, al
lavoratore spetta sempre un trattamento di fine rapporto (TFR), che
consiste in un accantonamento annuo di una quota della retribuzione,
rivalutata periodicamente, il cui pagamento è differito proprio al
momento della cessazione del rapporto di lavoro. In alcuni casi
particolari (spese sanitarie o acquisto di una casa di prima occupazione)
parte di questa somma può essere anticipata al lavoratore, occupato nelle
aziende maggiori. ·
In caso di licenziamento, si consiglia di rivolgersi a un sindacato o a un
avvocato specialista della materia. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il
datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di
lavoro precedentemente instaurato con uno straniero, entro 5 giorni, alla
Direzione Provinciale del Lavoro che aveva rilasciato l’autorizzazione
al lavoro. Analoga comunicazione deve essere fatta alla Questura che aveva
rilasciato il permesso di soggiorno. DIVIETO DI LICENZIAMENTO ·
La legge considera nullo (ossia, come se non fosse mai avvenuto) il
licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di fede
religiosa, dall’appartenenza a un sindacato o dalla partecipazione ad
attività sindacali. Ciò, ovviamente, qualunque sia la motivazione
‘formale’ adottata dal datore di lavoro. ·
E’ nullo il licenziamento adottato contro la lavoratrice in stato di
gravidanza o puerperio, ossia dall’inizio della gestazione fino a un
anno dalla nascita del bambino. Nel caso in cui il datore di lavoro fosse
all’oscuro dello stato di gravidanza, il licenziamento può essere
impugnato entro 90 giorni, con la presentazione del certificato di
gravidanza. Sono
fatte salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa, per cessazione
dell’attività aziendale, per scadenza del contratto a termine, per
esito negativo del patto di prova. ·
E’ nullo anche il licenziamento delle lavoratrici nel periodo
intercorrente tra la richiesta della pubblicazione del matrimonio e
l’anno successivo alla celebrazione del matrimonio, salvo le ipotesi di
cui al punto precedente. Anche in tali casi, però, il licenziamento dovrà
essere impugnato entro e non oltre 60 giorni dalla data della
comunicazione scritta o orale del datore di lavoro. REGIMI
PARTICOLARI Lavoratori stagionali Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore stagionale straniero deve presentare richiesta, nominativa o meno, all’ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Quest’ultimo, nel rispetto delle quote massime fissate annualmente dal governo italiano e dopo aver verificato che le condizioni offerte allo straniero non siano inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, rilascia l’autorizzazione al lavoro stagionale. Questa è valida da un minimo di 20 giorni a un massimo di 6 mesi (o 9 in alcuni settori di lavoro). Terminato il periodo di lavoro, il lavoratore che rientra regolarmente nel proprio Paese ha diritto di precedenza per la stagione successiva. La nuova legge sull’immigrazione prevede la formazione di apposite liste di collocamento, nelle quali dovranno essere inseriti i lavoratori stranieri che intendono svolgere attività subordinata stagionale, provenienti da Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi o intese particolari. Ai lavoratori
stagionali si applicano le sole assicurazioni IUS, malattia e maternità,
e infortuni. Al posto dei contributi per assegni familiari e per la
disoccupazione, il datore di lavoro deve versare all’INPS una cifra di
pari importo, da destinare a interventi socio-assistenziali. Lavoratori
dello spettacolo L’assunzione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ufficio Speciale di Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo (con sede a Roma e 3 sezioni decentrate a Milano, Napoli e Palermo), previo parere del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, nonché rilascio di nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di Pubblica Sicurezza. Sotto l’aspetto contributivo la posizione dei lavoratori stranieri dello spettacolo è in tutto analoga a quella degli altri lavoratori del settore (iscrizione all’ENPALS per contributi fondo pensioni; iscrizione all’INPS per contributi Gescal). INFERMIERI PROFESSIONALI Gli infermieri diplomati in tutti i paesi stranieri possono lavorare negli ospedali e nelle cliniche private italiane, previo ricoscimento della equipollenza del titolo. . Lavoratori autonomi e liberi professionisti I cittadini stranieri possono svolgere, nel territorio italiano, attività non occasionale di lavoro autonomo (industriale, professionale, artigianale o commerciale), purché non sia un’attività riservata per legge a cittadini italiani o dell’Unione Europea. Per svolgere le seguenti attività lo straniero deve: · disporre di adeguate risorse per l’esercizio dell’attività desiderata; · essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio di quelle attività; · possedere un’attestazione dalla quale risulti che non vi sono motivi che ostacolano il rilascio dell’eventuale licenza richiesta; · possedere un alloggio adeguato; · disporre di reddito annuo, proveniente da fonte lecita, sufficiente per la partecipazione alla spesa sanitaria. Se sono presenti tutti questi requisiti lo straniero può ottenere apposito visto di ingresso per svolgere attività lavorativa autonoma (con l’indicazione precisa di tale attività). Tale visto deve essere rilasciato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con la relativa documentazione. Artigiani o commercianti Per svolgere tali attività è necessaria l’iscrizione al Registro degli esercenti il commercio, che si ottiene alla Camera di Commercio dopo aver sostenuto gli esami che attestano la conoscenza della lingua italiana e un grado di istruzione equiparabile alla licenza elementare. Ambulanti Le licenze per gli ambulanti vengono rilasciate dal Comune in cui si intende svolgere la propria attività, ma sempre in misura compatibile con gli orientamenti programmatici della giunta sul commercio ambulante. Liberi professionisti Avvocati, medici e architetti, etc.., per svolgere la loro attività, devono iscriversi al relativo albo professionale. Lo straniero munito di regolare permesso di soggiorno e in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbia ottenuto il riconoscimento del titolo di studio (cfr. cap. VI) può partecipare agli esami di abilitazione e ottenere l’iscrizione agli albi professionali del suo ramo di attività. LE COOPERATIVE SOCIALI Una cooperativa sociale è un’impresa che riunisce più persone, le quali mettono in comune le loro competenze professionali per svolgere attività di natura sociale. Le cooperative sociali forniscono servizi o beni per realizzare l’integrazione sociale di tutti i cittadini. Vengono anche chiamate cooperative di solidarietà e sono state istituite con la legge 381 del 1991. Cooperative di tipo A Forniscono servizi socio-sanitari ed educativi (assistenza domiciliare infermieristica; assistenza domiciliare ad anziani, handicappati o minori; gestione di asili per l’infanzia; gestione di comunità per la disintossicazione o di accoglienza di minori con precedenti penali; centri che svolgono varie attività culturali, come corsi di lingue e di educazione alla mondialità, seminari e incontri, mostre e rassegne teatrali; etc.) Cooperative di tipo B Svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi a alle misure alternative alla detenzione. Per gli
stranieri la scelta di lavorare per una cooperativa sociale o di fondare,
insieme ad altri, una cooperativa, può essere un modo per svolgere
un’attività d’impresa e trovare un impiego regolare. IV
IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE L’art.
38 della Costituzione Italiana dispone che vengano assicurati mezzi
adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori italiani nel caso di
infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione
involontaria. La legge equipara gli stranieri ai cittadini italiani. A
seconda dei casi si distingue tra: Pensione
di vecchiaia Se
ne ha diritto quando si raggiunge la cosiddetta età pensionabile (65 anni
per gli uomini e 60 per le donne); si sia maturato un certo periodo
contributivo (20 anni); si cessi il rapporto di lavoro dipendente. Sono
previste alcune eccezioni (attività usuranti, lavoratori non vedenti,
...). Pensione
di anzianità Ne
hanno diritto tutti i lavoratori che possiedono il requisito minimo di
anzianità contributiva (35 anni), congiuntamente a una certa età
anagrafica (che passa gradualmente da 52 a 57 anni). Ne hanno diritto
anche i lavoratori che, indipendentemente dall’età anagrafica, abbiano
raggiunto una determinata anzianità contributiva (che passa gradualmente
da 35 a 40 anni). In
ogni caso occorre cessare l’attività lavorativa. Pensione
ai superstiti Ne
hanno diritto i familiari superstiti della persona già pensionata (o che
al momento della morte avesse conseguito il relativo diritto). Pensione di inabilità Ai
fini del conseguimento del diritto alla pensione è inabile il lavoratore
che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Se
invece la capacità lavorativa è ridotta a meno di 1/3, relativamente ad
occupazioni adatte alle proprie capacità, si ha diritto a un assegno di
invalidità. Quest’ultimo, non essendo una pensione, non è reversibile
ai superstiti. Pensione
di vecchiaia contributiva E’
il nuovo sistema di calcolo della pensione, che sostituisce la pensione di
vecchiaia e quella di anzianità per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1
gennaio 1996. Essa viene determinata in base ai versamenti contributivi;
l’età minima è prevista per tutti a 57 anni (sia uomini che donne),
con almeno 35 anni di contributi versati. Chi , raggiunti questi
requisiti, proseguirà l’attività lavorativa, potrà godere di una
pensione più elevata. Indennità di disoccupazione Il
diritto a tale indennità spetta al lavoratore non dimissionario che abbia
maturato 2 anni di assicurazione obbligatoria e 1 anno di contribuzione
nel biennio precedente, che conservi una residua capacità lavorativa e
che presenti la domanda all’INPS entro 60 giorni dall’inizio della
disoccupazione. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI I SINDACATI I
sindacati sono associazioni che tutelano gli interessi dei lavoratori
attraverso l’esercizio di un potere di rappresentanza dei lavoratori
iscritti. L’iscrizione comporta in genere il versamento di una quota
sociale. Esistono
anche associazioni sindacali dei datori di lavoro. Nelle
aziende più grandi sono previste delle rappresentanze sindacali unitarie,
che vengono elette dai lavoratori e che si occupano di far conoscere al
datore di lavoro i problemi dei lavoratori dell’azienda. GLI ISTITUTI DI PATRONATO Gli
istituti di patronato e assistenza sono costituiti per iniziativa delle
associazioni nazionali dei lavoratori, anche non aventi natura sindacale,
ai quali è attribuito il compito di dare assistenza gratuita per il
conseguimento, in sede amministrativa, delle prestazioni di qualsiasi
genere, previste da leggi, statuti e contratti, spettanti ai lavoratori. V
SALUTE
STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO L’ISCRIZIONE AL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia e i loro familiari a carico con regolare permesso di soggiorno hanno diritto all’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale (da qui in poi SSN), con parità di trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto riguarda il contributo da versare, l’assistenza erogata dal SSN e la sua validità nel tempo. Per ottenere tale assistenza bisogna iscriversi al SSN. Possono iscriversi al SSN: ·
gli stranieri con regolare permesso di soggiorno in attività di lavoro
subordinato, autonomo o iscritti al collocamento; ·
gli stranieri con regolare permesso di soggiorno che ne abbiano chiesto il
rinnovo per lavoro subordinato, autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico o umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza. Come ci si iscrive L’scrizione
al SSN può essere effettuata direttamente presso la ASL
(Azienda Sanitaria Locale) della zona in cui si risiede. Per
l’iscrizione al SSN deve essere corrisposto un contributo a percentuale,
pari a quello valido per i cittadini italiani, il cui ammontare è
determinato con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il
Ministro del Tesoro. Il contributo non è valido per i familiari a carico
degli stranieri presenti in Italia per motivi di studio e di quelli
collocati alla pari. Al
momento dell’iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria, un
documento indispensabile per ottenere le prestazioni e i servizi erogati
dall’ASL e dai presidi medici convenzionati. Documenti necessari per
l’iscrizione Lavoratore
dipendente da azienda operante col sistema DM Il
diritto all’assistenza sanitaria è esteso anche ai familiari. Documenti
da presentare alla ASL di appartenenza: ·
permesso di soggiorno ·
Codice fiscale ·
Certificato di residenza (o autocertificazione) ·
dichiarazione azienda o ultima busta paga ·
per i familiari a carico -
stato di famiglia -
permesso di soggiorno e codice fiscale Lavoratore
domestico
Ha
diritto all’assistenza sanitaria per i familiari solo se il datore di
lavoro versa il contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
Documenti
da presentare alla ASL di appartenenza: ·
permesso di soggiorno ·
Codice fiscale ·
Certificato di residenza (o autocertificazione) ·
dichiarazione del datore di lavoro e ultima ricevuta dei contributi
effettuato all’INPS ·
per i familiari a carico
- stato di famiglia
- permesso di soggiorno e codice fiscale Disoccupato Ha
diritto all’assistenza sanitaria per i familiari solo se il lavoratore
è iscritto nelle Liste di Collocamento. Documenti
da presentare alla ASL di appartenenza: ·
permesso di soggiorno ·
Codice fiscale ·
Certificato di residenza (o autocertificazione) ·
iscrizione al Collocamento ·
per i familiari a carico
- stato di famiglia
- permesso di soggiorno e codice fiscale Lavoratore
autonomo
Ha
diritto all’assistenza sanitaria anche per i familiari a carico,
mediante versamento della quota prevista dalla Regione Lazio ogni anno per
ogni familiare. Documenti
da presentare alla ASL di appartenenza:
· permesso di soggiorno ·
Codice fiscale ·
Certificato di residenza ·
Stato di famiglia (o autocertificazione) ·
permesso di soggiorno e codice fiscale dei familiari a carico ·
Fotocopia del modello 740 che attesti il versamento del contributo delle
prestazioni del SSN Studente Ha
diritto all’assistenza sanitaria anche per i familiari. Documenti
da presentare alla ASL di appartenenza: ·
permesso di soggiorno ·
Codice fiscale ·
Certificato di residenza (o autocertificazione) ·
Stato di famiglia ·
certificato di frequenza agli studi ·
versamento di una quota minima di contribuzione alla Regione Lazio Notizie utili ·
Hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, valida anche per
i familiari a carico, contro il rischio di malattie, infortunio e maternità,
con un istituto assicurativo italiano o straniero o mediante iscrizione al
SSN le seguenti categorie di cittadini stranieri: -
gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno che non rientrano
nelle categorie suindicate; -
gli stranieri presenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di
studio; -
gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno collocati alla pari. ·
E’ garantita l’assistenza sanitaria anche agli stranieri non iscritti
al SSN - che possono essere o stranieri regolarmente presenti in Italia
per un periodo temporaneo o stranieri non tenuti all’iscrizione al SSN -
i quali devono corrispondere, come pagamento delle prestazioni,
particolari tariffe determinate dalle regioni e province autonome. STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO La
nuova legge prevede che agli stranieri presenti sul territorio nazionale
non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno siano
assicurate, nei servizi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio e che siano
estesi i programmi di medicina preventiva anche agli stranieri non
regolarmente soggiornanti. In
particolare sono garantite: ·
la tutela della gravidanza; ·
la tutela e la salute del minore; ·
le vaccinazioni; ·
gli interventi di profilassi internazionale; ·
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Agli
stranieri senza regolare permesso di soggiorno la ASL del territorio in
cui si risiede rilascia un tesserino (tesserino S.T.P.), con il quale si
può accedere a tutti i servizi sanitari a cui si ha diritto. I
richiedenti privi di risorse economiche sufficienti non dovranno sostenere
alcun onere, salvo le quote di partecipazione alla spesa a parità con i
cittadini italiani. Per quanto riguarda l’accertamento delle condizioni
di indigenza, farà fede un’autodichiarazione (cfr. cap. II) dello stato di indigenza da parte del soggetto
interessato. L’accesso
all’assistenza sanitaria non può comportare alcun tipo di segnalazione
alle questure degli immigrati non regolarmente soggiornanti. COME AVVIENE L’ASSISTENZA SANITARIA IL MEDICO DI FAMIGLIA Per
avere qualunque tipo di assistenza sanitaria è necessario, dopo essersi
iscritti al SSN, scegliere un medico, detto anche ‘medico di
famiglia’. Per
fare questa scelta bisogna andare nella ASL della zona in cui si risiede e
consultare l’elenco dei medici. Per i bambini fino a 14 anni si sceglie
il pediatra con le stesse modalità indicate per il medico di famiglia. La
scelta sia del medico di famiglia che del pediatra può essere modificata
in qualsiasi momento. Ogni
medico di famiglia, scelto attraverso le ASL, ha un ambulatorio e deve
garantire, gratuitamente, visite sia nel suo ambulatorio sia a domicilio. E’
al medico di famiglia che si chiedono: ·
certificati di malattia per i lavoratori dipendenti; ·
certificati di riammissione a scuola. Il
medico di famiglia garantisce anche: ·
richieste di visite specialistiche e accertamenti diagnostici; ·
richieste di ricovero non urgente in ospedale; ·
richieste di cure termali. Il medico di
famiglia fa tutto questo gratuitamente. LE MEDICINE Le
medicine si vendono solo nelle farmacie. Per alcuni tipi di medicine è
necessaria una prescrizione medica, chiamata anche ricetta. Nella ricetta,
che va data al farmacista, il medico autorizza l’acquisto della
medicina. Il medico di famiglia fornisce gratuitamente le ricette, ma solo
dopo una visita medica. GLI OSPEDALI In Italia esistono sia ospedali pubblici, sia ospedali non pubblici. Negli ospedali pubblici può farsi ricoverare chiunque ne abbia bisogno. In ogni caso, l’ospedale prima assiste il cittadino e poi procede per recuperare eventualmente il rimborso delle spese. Per farsi ricoverare è sufficiente una richiesta scritta del medico di famiglia, ma ci si può anche rivolgere direttamente al medico di guardia del Pronto Soccorso. Negli ospedali pubblici non è dovuto alcun compenso in denaro o oggetti al personale (medico, infermieristico e tecnico). Eventuali richieste di questo genere sono abusive e possono essere denunciate alla direzione sanitaria dell’ospedale. I DIRITTI DEL MALATO In tutti gli ospedali le persone ricoverate hanno alcuni diritti molto importanti: · l’informazione: il medico ha il dovere di dare alla persona ricoverata, tenendo conto del suo livello culturale e delle sue capacità di comprensione, la più serena e completa informazione su quello che riguarda la malattia della persona ricoverata. · La sperimentazione di medicine o nuove tecniche è consentita solo se autorizzata dal Ministero della Sanità e dopo l’assenso della persona ricoverata, che deve essere informata in modo adeguato sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici e sui possibili rischi. La persona ricoverata deve dare il suo consenso per iscritto e ha il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione. · Ogni persona ricoverata in ospedale ha una sua cartella clinica, redatta dal medico curante. Sulla cartella clinica sono scritte tutte le informazioni sanitarie sulla persona. Si tratta di un documento ufficiale: eventuali manomissioni (cancellature o pagine strappate) devono essere denunciate. La cartella clinica è un documento strettamente personale e solo la persona che è stata ricoverata può chiederne la copia alla ASL, dopo essere uscita dall’ospedale. · Ogni malato ha diritto che nessuna persona estranea al personale sanitario dell’ospedale conosca la malattia da cui è affetto. Il medico deve controllare che le cartelle personali e i documenti del malato siano conservati bene contro ogni indiscrezione. · L’ospedale deve garantire l’assistenza religiosa ai ricoverati ed ha l’obbligo di procurare, su richiesta del malato, ministri di culto anche non cattolici. I SERVIZI A FROSINONE LE VACCINAZIONI Le
vaccinazioni sono necessarie per l’accesso a scuola dei bambini. Infatti
al momento dell’iscrizione a scuola
(cfr. cap. V) i
genitori devono presentare la documentazione in cui si attesta che il
bambino ha effettuato le vaccinazioni previste per legge. Vaccinazioni obbligatorie per i
bambini (gratuite) Antidifterite,
antitetanica, antipolio, antiepatite B vengono
somministrate presso i punti sanità
previo invito alle famiglie attraverso il servizio postale. Vaccinazioni facoltative per
bambini (gratuite) Antimorbillo,
antirosolia, antiparotite, antipertosse per
le quali esistono campagne vaccinali promosse dal Ministero della Sanità
o dalla Regione Lazio, vengono effettuate presso i punti sanità, previa
consegna alle famiglie di materiale illustrativo riguardante la
vaccinazione stessa. Si richiede anche il consenso scritto di adesione
alla somministrazione del vaccino al proprio figlio da parte dei genitori. Vaccinazioni facoltative quali Antiepatite B nelle categorie non a rischio, anticolerica,
antileptospirosica, antimeningococcica, antirabbica, antititfica vengono
effettuate presso i punti sanità su richiesta dell’interessato a
pagamento in base alle tariffe imposte dal tariffario regionale vigente. Presso
i punti sanità possono essere richiesti inoltre i Certificati di
Vaccinazione necessari per l’iscrizione alle scuole e per accedere alle
comunità infantili. IL CONSULTORIO FAMILIARE Il
Consultorio familiare è un servizio socio-sanitario pubblico che svolge
funzioni di prevenzione, informazione ed educazione sociale, sanitaria e
psicologica, avvalendosi di professionisti qualificati nei vari levelli di
intervento: assistente sociale, assistente sanitaria, ostetrica,
psicologo, ginecologo, pediatra. In particolare tale struttura si pone a disposizione del singolo, della coppia, dei gruppi, della famiglia per i seguenti motivi: ·
la maternità e paternità e l’uso dei metodi contraccettivi; ·
la gravidanza; ·
i corsi di preparazione a un parto sereno e consapevole, l’assistenza
domiciliare dopo la nascita del bambino; ·
la sterilità; ·
la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e delle malattie
sessualmente trasmesse; ·
la consulenza e l’assistenza alle coppie che vogliono contrarre
matrimonio, attraverso incontri per prevenire i problemi di relazione di
coppia, della sessualità, della ereditarietà di molte sindromi e stati
di malattia e per illustrare in modo chiaro ed esauriente l’utilità
delle vaccinazioni e facoltative in previsione di una maternità; ·
la sessualità in tutto il ciclo vitale dell’individuo; ·
la menopausa e i suoi risvolti sociali, sanitari e psicologici; ·
il bilancio di salute e il controllo del neonato e del bambino, il loro
sviluppo psichico e sociale, l’igiene e l’alimentazione della prima
infanzia; ·
l’età adolescenziale (14-24 anni), per far conoscere tutti i risvolti
della sessualità, per vivere più serenamente con gli altri, per
affrontare eventuali problemi personali e familiari; ·
i problemi della coppia, il rapporto con i figli e il loro sviluppo
psico-fisico; · l’interruzione di una gravidanza indesiderata (legge 194/1978) entro il terzo mese di gestazione. È necessario effettuare un test di gravidanza dopo un ritardo mestruale di almeno 10 giorni e poi richiedere il certificato per l’interruzione volontaria della gravidanza presso il Consultorio Familiare. Dopo il terzo mese di gravidanza ed entro il sesto, la gravidanza può essere interrotta solo se la sua prosecuzione o il parto comportino grave pericolo per la vita della donna, oppure nel caso di accertate anomalie o malformazioni del nascituro. LA CURA DELL’AIDS L’azienda
Sanitaria di Frosinone ha un Centro di Riferimento per la prevenzione e la
cura dell’AIDS. Presso il centro si può usufruire dei seguenti servizi: Test Il
test per l’accertamento della sieropositività viene effettuato dal
lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Non è richiesta alcuna
prescrizione medica ed è gratuito. Viene anche offerta agli interessati
consulenza prima del test e alla consegna del risultato. Assistenza medica Presso
il centro si potrà trovare consulenza e assistenza per un eventuale
ricovero per l’inserimento in un regime di Day Ospital. Assistenza psicologica Il
centro offre pure assistenza psicologica e terapia di sostegno a parenti
esterni e a pazienti ricoverati, affetti da infezione da HIV e in
condizioni di malattia. Anche i familiari di pazienti sieropositivi
possono richiedere un’assistenza psicologica. Assistenza sociale Il
centro offre ai sieropositivi e ai malati di AIDS consulenza per lo
svolgimento delle procedure burocratiche (ritiro della cartella clinica,
esenzioni dal ticket, pratiche con Enti previdenziali e assistenziali...).
Inoltre esso è in contatto con altri servizi territoriali: associazioni
di volontariato, strutture residenziali e di accoglienza, strutture che si
occupano della cura a domicilio dei pazienti. Assistenza domiciliare Per
i pazienti residenti nel territorio esiste la possibilità di essere
curati a domicilio, secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio. Informazione e formazione Il
centro organizza corsi di formazione per operatori sanitari, distribuisce
opuscoli e materiale informativo, offre consulenza di prevenzione primaria
a utenti e operatori sanitari. LA
CURA DELLA TUBERCOLOSI La
tubercolosi è una malattia infettiva e contagiosa che colpisce nella
maggior parte dei casi il polmone. La malattia è causata da un batterio
espulso dai soggetti malati nell’ambiente attraverso la tosse in piccole
goccioline di saliva. Queste goccioline vengono respirate dai soggetti
sani, alcuni dei quali si ammalano. La
tubercolosi si presenta con i seguenti sintomi: febbre, tosse interna,
stanchezza, perdita di peso, catarro con tracce di sangue. Se
si presentano tali sintomi bisogna rivolgersi all’Unità Operativa AIDS
e Malattie Infettive della ASL di Frosinone. I
SERVIZI PER LA TOSSICODIPENDENZA Il Dipartimento
3D dell’Azienda Sanitaria Locale, attraverso l’unità operativa SERT
(Servizio Tossicodipendenze), realizza, promuove, coordina le attività
di promozione della salute, recupero e prevenzione degli stati di
dipendenza derivanti dall’abuso di droga, alcool, farmaci. Il
SERT offre i seguenti servizi: ·
accertamento dello stato di salute fisica e psichica ed eventuale
certificazione dello stato di tossicodipendenza; ·
programma psico-socio-riabilitativo (assistenza psicologica individuale,
familiare o di gruppo, assistenza sociale, somministrazione del metadone,
terapie di disintossicazione); ·
inserimento in comunità di recupero; ·
assistenza a detenuti tossicodipendenti; ·
prevenzione, informazione e formazione sui problemi della
tossicodipendenza. IL
CONSULTORIO MULTIETNICO Presso la ASL
di Frosinone, Dipartimento 3D (Unità operativa extracomunitari e
minoranze etniche), in Via A. Fabi, è stato attivato uno sportello di
orientamento ai servizi sanitari per gli stranieri, con funzioni di
accoglienza, informazione, orientamento sui servizi territoriali,
screening socio-sanitario. Ha inoltre la funzione di stimolare
l’attivazione delle potenzialità territoriali, comprese le comunità di
stranieri già presenti sul nostro territorio. Il Consultorio Multietnico
rappresenta inoltre un punto di riferimento per tutti gli operatori
impegnati in tali problematiche per confronti, informazioni adeguate e
orientamento di tipo legislativo. VI LA SCUOLA ITALIANA La Costituzione italiana Secondo la
Costituzione italiana (art. 34) “La scuola è aperta a tutti”. La
scuola infatti non deve fare distinzioni di sesso, razza, lingua,
religione o condizione sociale. La Legge n. 40 del 6/3/1998 In
base all’articolo 36 della Legge 40/1998: ·
i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ·
la comunità scolastica promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e
alla realizzazione di attività interculturali comuni; ·
le istituzioni scolastiche promuovono per gli stranieri adulti corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie, anche per il
conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo LA STRUTTURA DELLA SCUOLA In Italia c'è la scuola dell'obbligo (scuola che i cittadini italiani hanno l'obbligo di frequentare) e la scuola superiore. La scuola dell'obbligo è gratuita, comprende la scuola elementare (che dura cinque anni) e la scuola media (che dura tre anni). L'età della scuola dell'obbligo va dai 6 ai 15 anni. La scuola superiore è facoltativa e non è gratuita. Può durare dai tre ai cinque anni a seconda del tipo di scuola. Esistono infatti scuole professionali (che prevedono un più rapido inserimento nel mondo del lavoro) e scuole che danno una formazione generale approfondita (Licei) e presuppongono il proseguimento all'università. Prima delle elementari gran parte dei bambini frequenta la scuola materna (facoltativa e gratuita) dai 3 ai 5 anni ed alcuni anche l'asilo-nido dai 3 mesi ai 3 anni. Al termine di ogni grado di scuola si ottiene un titolo di studio. E' importante sapere che avere questi titoli è indispensabile in molti casi per essere assunti in posti di lavoro. Le scuole statali dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’organo provinciale competente in tutta la materia scolastica è il Provveditorato agli Studi. N.B. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della posizione in
ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei limiti previsti per i
cittadini italiani. L’iscrizione può essere chiesta in qualunque
periodo dell’anno. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica
o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. L'asilo nido E' un servizio comunale che accoglie i bambini dai tre mesi ai tre anni. Gli asili-nido sono aperti tutti i giorni escluse le domeniche e i giorni festivi ed un periodo estivo (generalmente agosto). Orari e periodi di chiusura possono variare localmente. Ogni asilo-nido accoglie un numero limitato di bambini che durante la permanenza al nido sono seguiti da personale qualificato in tutte le loro necessità (cibo, sonno, pulizia, gioco, ecc...). Possono essere iscritti al nido i bambini i cui genitori risiedano o lavorino nel territorio del Comune. Le domande di iscrizione vanno presentate all'Ufficio Asili-nido del comune, con tutta la documentazione richiesta. Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno. Le richieste per i nidi sono di solito superiori ai posti disponibili: vengono perciò fatte delle graduatorie trimestrali che tengono conto delle condizioni sociali e familiari dei genitori. Per il nido si paga una retta mensile, proporzionale al reddito, fissata localmente, dalla quale si può essere parzialmente esonerati rivolgendosi al Servizio Sociale Comunale. Per informazioni rivolgersi all'ufficio Asili Nido del Comune di residenza. La scuola materna La scuola materna accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni ed è aperta da settembre a giugno con orari differenziati: orario breve ( 8.00 - 13.00 ) orario lungo ( 8.00 - 16.00 ). Il genitore sceglie l'orario al momento dell'iscrizione. Può essere iscritto alla scuola materna il bambino che compia tre anni entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. Può essere iscritto e inserito in una lista d'attesa anche il bambino che compia i tre anni entro il 31 gennaio. E' obbligatorio presentare la domanda d'iscrizione ogni anno. Al momento dell'iscrizione devono essere presentati i seguenti documenti: · domanda di iscrizione · dichiarazione attestante data di nascita e residenza del bambino · certificato di vaccinazione · documento di riconoscimento del genitore. La mensa scolastica è pagata dai genitori, che possono essere esonerati parzialmente dal pagamento presentando la dichiarazione dei redditi o il certificato di disoccupazione. La richiesta del servizio mensa viene fatta al Comune di residenza. La scuola elementare Vengono iscritti alla scuola elementare i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. Per l'iscrizione valgono le stesse regole della scuola materna, ma il passaggio da un anno all'altro della scuola elementare avviene automaticamente, senza obbligo di iscrizione ogni anno. La scuola elementare è aperta dalla seconda metà di settembre alla prima metà di giugno ed è organizzata secondo orari diversi che corrispondono ad una diversa organizzazione dell'insegnamento: · modulo: orario antimeridiano + uno, due o tre rientri pomeridiani con tre insegnanti; · tempo normale: orario solo antimeridiano; · tempo pieno: dalle 8.30 alle 16.30 con due insegnanti. L'orario è scelto dal genitore al momento dell'iscrizione. La mensa scolastica, come nella scuola materna, è a spese dei genitori che possono essere esonerati parzialmente dal pagamento. I libri di testo sono gratuiti. Sono previste forme di sostegno per i bambini in difficoltà (per esempio, attività per un migliore apprendimento della lingua italiana). La scuola media Vengono iscritti alla scuola media, con modalità e date analoghe a quelle della scuola elementare, i bambini che abbiano superato l'esame di licenza elementare o che siano in possesso di un titolo di studio corrispondente. La frequenza della scuola media è obbligatoria fino al conseguimento del diploma di licenza media o comunque fino ai 14 anni di età. Il diploma di licenza media è richiesto in tutti i concorsi. Nella scuola media l'orario può essere: · normale: solo antimeridiano; · prolungato: antimeridiano + alcuni pomeriggi della settimana. Al momento dell'iscrizione i genitori scelgono l'orario e la lingua straniera che studieranno i loro figli. La lingua si sceglie fra quelle il cui insegnamento è previsto nella scuola; quando le richieste per una lingua straniera superano i posti disponibili, viene effettuato un sorteggio. La mensa è a spese dei genitori che possono essere esonerati parzialmente dal pagamento. I libri di testo sono a spese dei genitori. Anche per i libri sono previsti contributi da parte del Comune. Come per la scuola elementare, sono previste forme di sostegno per i bambini in difficoltà e per il migliore apprendimento della lingua italiana. La scuola superiore Esistono
vari tipi di scuola superiore, a seconda dei diversi indirizzi di studio.
Si tratta del Liceo Classico, del Liceo Scientifico, del Liceo Artistico e
del Liceo Linguistico e inoltre degli istituti tecnici e professionali che
sono più orientati ad un diretto inserimento nel mondo del lavoro. Le
scuole superiori hanno la durata di 5 anni (dai 14 ai 18 anni). Al termine
del quinto anno c'è un esame orale e scritto (esame di maturità),
passato il quale si ottiene il diploma di scuola media superiore. La
scuola è aperta da metà settembre a metà giugno (le date variano da
regione a regione). Anche in alcune scuole superiori esiste l'orario
prolungato. I
vari tipi di scuola ed i relativi indirizzi si trovano in ogni città. Per
sapere se nella propria città esiste l'indirizzo di studio che interessa
è sufficiente rivolgersi al Provveditorato agli Studi, organo competente
in tutta la materia scolastica, che ha sede in ogni capoluogo di Provincia
E' possibile chiedere informazioni anche alle segreterie delle
scuole. E' lì, infatti, che si ottengono, ad esempio, tutte le
indicazioni relative alle iscrizioni. Ci si può rivolgere anche al Comune
o Circoscrizione, o ai sindacati scuola. Insegnamento della religione
cattolica Tra
le materie insegnate nella scuola italiana c'è anche l'insegnamento della
religione cattolica. Al
momento dell'iscrizione nella scuola pubblica, i ragazzi e le famiglie
debbono scegliere se accettare o meno l'insegnamento della religione
cattolica, attraverso un apposito modulo da compilare, fornito dalla
scuola stessa. Chi
non segue le lezioni di religione cattolica può seguire i corsi di una
materia alternativa organizzati dalla scuola stessa. CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE Le
Regioni italiane (e altri Enti pubblici) organizzano dei corsi di
formazione professionale che possono essere frequentati anche dagli
stranieri. Molti di questi corsi richiedono il possesso di un diploma di
scuola media inferiore. Le
domande di iscrizione si devono presentare dal 1° al 31 luglio
agli Enti che li organizzano. Per
l'iscrizione ai corsi è richiesta l'iscrizione all'ufficio di
collocamento. Periodo e orari dei corsi sono variabili. I
corsi sono gratuiti e si fornisce agli allievi il materiale didattico, una
assicurazione e il rimborso delle spese di trasporto. Al
termine del corso, se lo studente supera l'esame, riceve un attestato di
qualifica. I
corsi sono divisi in settori, ne riportiamo alcuni: ·
settore artigianato; ·
settore industria; ·
settore commercio-servizi; ·
settore informatica-servizi; ·
settore turistico-alberghiero. Per
ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai Centri Regionali o ai
sindacati. CORSI PER LAVORATORI Sono
istituiti ogni anno, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dei corsi
per adulti per il conseguimento della licenza media. Chi si può iscrivere Ai
corsi possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto o compiano il
16° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'iscrizione. Possono accedere ai corsi, in qualità di auditori, anche
coloro che sono già in possesso della licenza media. Come ci si iscrive Il
termine per l'iscrizione ai corsi scade il 15 luglio. La domanda, in carta
semplice, secondo il modello allegato, dovrà essere indirizzata al
Preside di una delle scuole medie statali che promuovono i corsi per
lavoratori. Alla domanda dovrà essere unito un certificato di nascita in
carta semplice e, per coloro che non abbiano compiuto il 23° anno di età,
il certificato relativo al titolo di studio posseduto. CONVALIDA DEL DIPLOMA STRANIERO Se
si vuole utilizzare un titolo di studio conseguito nel paese di origine,
gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al Ministero
della Pubblica Istruzione D.G. Scambi Culturali - Div. III, via Ippolito
Nievo, 35 - 00135 Roma, allegando la seguente documentazione: ·
titolo di studio in copia autenticata, accompagnato dalla traduzione in
lingua italiana conforme al testo straniero,certificata da un traduttore
ufficiale o dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese straniero,
ove il titolo è stato conseguito, operante in Italia; ·
dichiarazione di valore, rilasciata da una delle suddette Autorità
diplomatiche o consolari, concernenti: -
la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta); -
l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo
l'ordinamento scolastico vigente nel Paese ove è stato conseguito; -
gli anni complessivi di scolarità; -
gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o della assunzione a
posti di lavoro. L’UNIVERSITÀ Chi si può iscrivere ·
Gli studenti stranieri legalmente soggiornanti in Italia con permesso di
soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno (per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o
ricongiungimento familiare, iscrizione nelle liste di collocamento,
residenza elettiva ed altri permessi residuali di lunga durata), saranno
ammessi alle Università italiane dopo aver superato specifiche prove di
preiscrizione ed entro il limite di posti
messi a disposizione dalle università per ogni Anno Accademico. ·
Sono titoli validi per l'accesso a corsi di Laurea o di Diploma
Universitario presso le Università italiane i titoli esteri che
consentono l'accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si
riferiscono e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo
scolastico pari ad almeno dodici anni. Come ci si iscrive Nel
periodo aprile-maggio gli
interessati dovranno inviare, con idoneo mezzo postale (raccomandata con
ricevuta di ritorno, assicurata, o altro mezzo che fornisca analoghe
garanzie), ovvero presentare tramite terzi, la domanda di preiscrizione
con la documentazione prescritta alla Rappresentanza italiana nel Paese di
ultima residenza. I
modelli di domanda saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti
Stranieri delle Università italiane. Prove preselettive I
candidati stranieri dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana. Ulteriori
esami di concorso, che, dopo le prove di lingua italiana, si dovranno sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori per
alcuni Corsi di Laurea o di Diploma Universitario (in particolare per
quelli a numero chiuso). Si
precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o
attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua
italiana. Rifugiati politici I
rifugiati politici non graveranno sul contingente dei posti disponibili
per gli stranieri concessi dalle singole Università. Dovranno comunque,
trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le stesse prove di
ammissione indicate per gli altri candidati stranieri . Nel
periodo aprile-maggio i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio
Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro
l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e
della documentazione prescritta. Presso
le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane gli
interessati potranno avere ogni informazione utile. VII E’
UTILE SAPERE CHE Il
territorio italiano è diviso amministrativamente in: -
Regioni -
Province -
Comuni. Questi enti locali sono competenti per l’amministrazione del territorio, la gestione delle sue risorse e l’organizzazione di tutti i servizi presenti in esso. Lo
straniero può rivolgersi al Comune di residenza per ottenere le
informazioni e le certificazioni relative allo stato civile e alla
residenza (cfr. cap II). Presso
ogni capoluogo di provincia ha sede la Questura, ufficio dipendente dal
Ministero dell’Interno, presso la quale si trova l’Ufficio Stranieri,
competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno e della
carta di soggiorno. GLI STRANIERI E LA GIUSTIZIA COME COMPORTARSI IN CASO
DI ARRESTO, FERMO,
PERQUISIZIONE In
caso di controlli di polizia è necessario esibire il passaporto e il
permesso o la carta di soggiorno. La mancata esibizione del documento è
un reato punito con l’arresto fino a 6 mesi e un’ammenda fino a £
800.000. Devono inoltre essere fornite obbligatoriamente le proprie
generalità (nome, cognome e residenza). Fornire generalità false o
rifiutarsi di farlo è reato. IL DIFENSORE ·
In caso di fermo, arresto o perquisizione sia personale che domiciliare o
operazioni di sequestro si ha diritto di avvalersi dell’assistenza di un
difensore. Se non si conosce nessun avvocato si può chiedere un difensore
d’ufficio, che viene scelto tra gli elenchi a disposizione di tutte le
forze dell’ordine e degli uffici giudiziari. Se non si è in grado di
provvedere al pagamento di un difensore si può ricorrere all’istituto
del gratuito patrocinio (vedi oltre). ·
In caso di interrogatorio dinanzi alla Polizia o ai Carabinieri si ha il
diritto di rifiutarsi di rispondere e di contattare un avvocato o di
chiedere ai Carabinieri di contattarlo e di parlare solo in sua presenza. IL GRATUITO PATROCINIO Il
gratuito patrocinio è l’istituto che assicura ai non abbienti la tutela
giuridica dei propri diritti, garantendo l’assistenza di un difensore
retribuito dallo Stato. Per ottenere il gratuito patrocinio il richiedente
deve fornire: ·
atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che il soggetto non
possiede beni immobili né mobili trascritti; ·
dichiarazione del Comune di dimora che lo straniero non presenta
dichiarazione dei redditi; ·
certificazione dell’ambasciata del Paese di origine attestante i due
requisiti suddetti; ·
stato di famiglia; ·
domanda di richiesta con apposita indicazione che lo straniero si impegna
a comunicare variazioni di reddito all’Intendenza di Finanza. I REATI RELATIVI
ALL’IMMIGRAZIONE Reati dello
straniero Inosservanza
dell’obbligo di chiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni
dall’ingresso in Italia
Multa
da £ 200.000 a £ 600.000 Mancata
esibizione dei documenti in caso di fermo della Polizia o dei Carabinieri
Arresto
fino a 6 mesi e multa fino a £ 800.000 Rientro nel
territorio dello Stato dopo l’espulsione
Arresto
da 2 a 6 mesi Reati connessi all’immigrazione
clandestina Attività
finalizzate all’ingresso illecito di stranieri
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 30 milioni di £ Attività con
scopo di lucro finalizzate all’ingresso illecito di stranieri e compiute
da 3 o più persone in concorso
Reclusione
da 4 a 12 anni e multa di £ 30 milioni per
ogni straniero di cui è favorito l’ingresso Attività con
scopo di lucro finalizzate all’ingresso illecito di persone da destinare
alla prostituzione Reclusione
da 5 a 15 anni e multa di £ 30 milioni per
ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso Attività volte
a favorire la permanenza illecita di stranieri nello Stato Reclusione
fino a 4 anni e multa fino a 30 milioni. Reati connessi allo sfruttamento
dei lavoratori stranieri Impiego di
stranieri privi di permesso di soggiorno
Arresto
da 3 mesi a 1 anno e multa da 2 a 6 milioni per il datore di lavoro Impiego
stagionale di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno Arresto
da 3 mesi a 1 anno e multa da 2 a 6 milioni per il datore di lavoro Reati contro l’amministrazione
della giustizia Mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Reclusione
fino a 3 anni o multa da £ 300.000 a 2 milioni. AZIONE CONTRO LA
DISCRIMINAZIONE Secondo
la legge italiana, si definisce discriminazione ogni comportamento che
comporti un’esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l’origine, la religione, tale da compromettere il riconoscimento
o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. E’ un
comportamento discriminatorio punito dalla legge quello di chi non
permette allo straniero l’esercizio dei diritti al lavoro,
all’alloggio, all’istruzione, alla formazione, ai servizi
socio-assistenziali solo a causa della sua condizione di straniero. Quando
il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione determina
una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il
giudice può, su richiesta dell’interessato, ordinare la cessazione del
comportamento discriminatorio, adottare ogni altro provvedimento idoneo a
rimuovere gli effetti della discriminazione e condannare eventualmente
l’autore della condotta discriminante al risarcimento del danno,
patrimoniale e morale. Il giudice competente è il giudice del luogo di
residenza; contro i suoi provvedimenti si può ricorrere al tribunale. IL REATO DI DISCRIMINAZIONE A
seguito di gravi episodi di violenza razzista nel 1992 è stata emanata
una legge che prevede una pena più severa quando il reato di violenza
alle cose o alle persone sia commesso con l’aggravante della
discriminazione (cfr. paragrafo precedente). È
inoltre vietata la costituzione di associazioni con il solo fine della
violenza organizzata contro tutti gli appartenenti a minoranze etniche,
religiose, linguistiche, etc. IL MEDIATORE CULTURALE E’
uno straniero al quale è affidato il compito di facilitare agli stranieri
la vita quotidiana in Italia, la comprensione dell’organizzazione del
paese, l’accesso ai servizi pubblici, la possibilità di espressione e
di comunicazione, fornire tutte le informazioni che possono essere utili
allo straniero. Al tempo stesso il mediatore culturale deve promuovere
occasioni di scambio culturale e di conoscenza reciproca per gli italiani.
Questa figura è stata istituita con una legge regionale. Si diventa
mediatori culturali frequentando un corso organizzato dalla Regione. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE COS’È IL CONSIGLIO
COMUNALE Il
Comune è un ente territoriale autonomo, la cui autonomia si realizza nel
coordinamento e nel controllo della polizia urbana, dell’edilizia,
dell’igiene, dell’organizzazione degli uffici e ha il potere di darsi
un indirizzo politico, tramite la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale. Il
Consiglio Comunale è un organo collegiale eletto dalla cittadinanza. Il
numero dei membri varia da 15 a 80, in proporzione al numero degli
abitanti. Il Consiglio Comunale ha funzioni deliberative ed elegge al suo
interno un altro organo più ristretto con funzioni esecutive (la Giunta
Comunale). IL CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO E’
il consigliere eletto dagli stranieri residenti nel comune, con apposite
elezioni. Egli
partecipa ai lavori del Consiglio Comunale per la realizzazione di
iniziative o discussione di problemi relativi all’immigrazione, ma non
ha diritto di voto. Per istituire il consigliere comunale aggiunto è
necessario chiedere una modifica dello statuto comunale, in cui deve
essere specificata la finalità dell’integrazione degli stranieri nella
vita civile e politica e si devono stabilire le forme di elezione del
consigliere e le modalità di svolgimento delle elezioni. Per
votare occorre: ·
avere 18 anni; ·
risiedere nel Comune in cui si desidera votare. Possono
essere eletti uno o più consiglieri e la loro istituzione deve essere
deliberata dal Consiglio Comunale, insieme alla disciplina di attuazione.
Durante i consigli comunali il consigliere aggiunto non ha mai diritto di
voto, ma solo facoltà di partecipare alla discussione in rappresentanza
degli stranieri residenti nel Comune. Il consigliere aggiunto ha inoltre
diritto di parola nei momenti preliminari di discussione degli argomenti
dell’ordine del giorno, nelle forme e nei modi consentiti agli altri
consiglieri. STRANIERI
INVITATI AI CONSIGLI COMUNALI Ospite
particolare di consigli comunali in cui si discute di questioni legate
all’immigrazione, può essere uno straniero scelto nell’ambito delle
associazioni degli immigrati, fra persone esperte di alcuni settori o
impegnate nel volontariato. CONSULTA
DEGLI STRANIERI È un organo consultivo
formato da stranieri appartenenti alle diverse comunità presenti sul
territorio, eletti dagli immigrati residenti nel Comune. Può essere
istituito a seguito della modifica dello Statuto del Comune ed è
disciplinato da apposito regolamento. FONDO
NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE Il Ministero per la Solidarietà
Sociale ha istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di attività
volte a favorire il riconoscimento e l’esercizio dei diritti
fondamentali degli immigrati, promuovere l’integrazione degli stranieri,
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione e consentire un
positivo reinserimento nel paese di origine. INDICE INTRODUZIONE PERCHÉ
QUESTA GUIDA UN
BREVE CENNO ALLA REALTÀ LOCALE I.
L’INGRESSO IN ITALIA COME ENTRARE IN ITALIA · Documenti necessari · Controlli di frontiera · La previsione dei flussi migratori IL PERMESSO DI SOGGIORNO · Che cos’è · Quanto dura · Come si ottiene .
Quando va richiesto .
Documenti necessari .
Notizie utili · Il rinnovo · Permessi di soggiorno particolari .
Permesso di soggiorno per motivi familiari .
Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale LA PRESTAZIONE DI GARANZIA · Che cos’è · Chi la può fornire LA CARTA DI SOGGIORNO · Che cos’è · Chi ne ha diritto L’ESPULSIONE · I motivi · Come avviene · I ricorsi · Chi non può essere espulso IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE · Chi ne ha diritto · Come si ottiene .
Documenti necessari .
Notizie utili IL DIRITTO D’ASILO · Chi ne ha diritto · Come si ottiene .
Documenti necessari .
Procedura per il riconoscimento del diritto d’asilo .
Notizie utili II.
LA PERMANENZA IN ITALIA LA CITTADINANZA ITALIANA · Come si acquista . Si
acquisisce di diritto la cittadinanza italiana... . La
cittadinanza per concessione .
Documenti necessari .
Procedura · Chi non può ottenere la cittadinanza italiana LA RESIDENZA · Che cos’è · A cosa serve · Come si ottiene DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE · Carta d’identità · Certificazioni anagrafiche ALTRI DOCUMENTI · Codice Fiscale · Riconoscimento della patente .
Documenti necessari
LA CASA ·
Il contratto d’affitto ·
La casa popolare ·
I centri di accoglienza e gli alloggi sociali III.
IL LAVORO ACCESSO AL LAVORO · Presupposti · Le liste di collocamento · Assunzione .
Stranieri che già vivono in Italia .
Stranieri che non vivono in Italia . La
prestazione di garanzia . Le
sanzioni LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO · Come avviene il licenziamento · Obblighi del datore di lavoro · Divieto di licenziamento REGIMI PARTICOLARI · Lavoratori stagionali · Lavoratori dello spettacolo ·Lavoratori autonomi e liberi professionisti .
Artigiani o commercianti .
Ambulanti .
Liberi professionisti LE COOPERATIVE SOCIALI · Cooperative di tipo A · Cooperative di tipo B IV.
PREVIDENZA E ASSISTENZA - Il DIRITTO DEL LAVORO IL
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Pensione
di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione ai superstiti
Pensione di inabilità
Pensione di vecchiaia contributiva
Indennità di disoccupazione LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI · I sindacati · Gli istituti di patronato V.
LA SALUTE STRANIERI CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO · L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale .
Possono iscriversi al SSN .
Come ci si iscrive .
Documenti necessari per l’iscrizione .
Notizie utili STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO COME AVVIENE L’ASSISTENZA SANITARIA · Il medico di famiglia · Le medicine · Gli ospedali · I diritti del malato I SERVIZI A FROSINONE · Le vaccinazioni .
Vaccinazioni obbligatorie per bambini .
Vaccinazioni facoltative per bambini .
Vaccinazioni facoltative · Il Consultorio Familiare · La cura dell’AIDS .
Test .
Assistenza medica .
Assistenza psicologica .
Assistenza sociale .
Assistenza domiciliare .
Informazione e formazione · La cura della tubercolosi · I servizi per la tossicodipendenza · Il Consultorio Multietnico VI.
LA SCUOLA LA SCUOLA ITALIANA · Le leggi sulla scuola . La
Costituzione italiana . La
Legge n. 40 del 6/3/1998 · La struttura della scuola .
L’asilo nido . La
scuola materna . La
scuola elementare . La
scuola media . La
scuola superiore .Insegnamento
della religione cattolica · Corsi di formazione professionale · Corsi per lavoratori . Chi
si può iscrivere .
Come ci si iscrive · Convalida del diploma straniero · L’università .Chi
si può iscrivere .
Come ci si iscrive .
Prove preselettive .
Rifugiati politici VII.
NOTIZIE UTILI È UTILE SAPERE CHE GLI STRANIERI E LA GIUSTIZIA · Come comportarsi in caso di arresto, fermo,
perquisizione · Il difensore · Il gratuito patrocinio · I reati relativi all’immigrazione .
Reati dello straniero .
Reati connessi all’immigrazione clandestina .
Reati connessi allo sfruttamento dei lavoratori stranieri .
Reati contro l’amministrazione della giustizia · Azione contro la discriminazione · Il reato di discriminazione IL MEDIATORE CULTURALE STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE · Cos’è il Consiglio Comunale · Il Consigliere Comunale aggiunto · Stranieri invitati ai Consigli Comunali · La Consulta degli stranieri · Il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie INDIRIZZI UTILI L’INGRESSO
IN ITALIA RILASCIO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE · Questura di Frosinone - Ufficio Stranieri P.le De Matthaeis - 03100 Frosinone - tel.
0775/871650 ESPULSIONI
E RICORSI · Prefettura di Frosinone piazza della Libertà, 14 - 03100 Frosinone - tel.
0775/2181 · Tribunale Amministrativo del Lazio p.zza Nicosia, 20 - 00186 Roma - tel. 06/68609510 DIRITTO
D’ASILO · Commissione Centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato via Guidubaldo del Monte, 36 - 00197 Roma - tel
06/8091181 CONSULENZE · Anolf-Cisl Viale Marconi, 14 - 03100 Frosinone - tel.
0775/250623 · Associazione Oltre l’Occidente Via Garibaldi, 24 - 03100 Frosinone - tel.
0775/853516 . Consultorio multietnico - Città della salute via A. Fabi, palazzina Q 1° piano - 03100
Frosinone tel. 0775/882587 Assistente sociale Maria Grazia Baldanzi LA
PERMANENZA IN ITALIA CITTADINANZA · Prefettura di Frosinone piazza della Libertà, 14 - 03100 Frosinone - tel.
0775/2181 RESIDENZA
E DOCUMENTI DI
IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA · Comune di Frosinone - Sede Centrale piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone - tel.
0775/857151 · Comune di Frosinone - Ufficio Anagrafe piazza S. Tommaso d’Aquino - 03100 Frosinone -
tel. 0775/853133 · Comune di Frosinone - Delegazione Scalo via Valle Fioretta - 03100 Frosinone - tel.
0775/291601 · Comune di Frosinone - Delegazione Madonna della
Neve via Madonna della Neve - 03100 Frosinone - tel.
0775/870123 CODICE FISCALE · Ufficio del Registro piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone - tel.
0775/250358 PATENTE · Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
via di Mezzacorsa, 103 - 03100 Frosinone - tel.
0775/200025 · Automobile Club Italia (ACI) via Firenze, 49 - 03100 Frosinone - tel.
0775/250006 CASA · Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) via Marittima, 394 - 03100 Frosinone - tel.
0775/2591 IL
LAVORO CONSULENZE · Direzione Provinciale del Lavoro viale Roma, 89 - 03100 Frosinone - tel. 0775/212070 · Servizio Ispezione del Lavoro via America Latina 8 - 03100 Frosinone . tel.
0775/250150 ISCRIZIONE
ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO · Sezione Circoscrizionale per l’Impiego (SCICA) piazza S. Tommaso D’Aquino - 03100 Frosinone -
tel. 0775/250691 PRESTAZIONE
DI GARANZIA · Questura di Frosinone - Ufficio Stranieri P.le De Matthaeis - 03100 Frosinone - tel.
0775/871650 LAVORATORI
AUTONOMI E AMBULANTI · Camera di Commercio, Industria e Agricoltura viale Mazzini (accanto Buffetti) - 03100 Frosinone - tel. 0775/251394 COOPERATIVE
SOCIALI · Lega Nazionale delle Cooperative via A.G. Guattani, 9 - 00161 Roma - tel. 06/844391 · Lega delle Cooperative via Monti Lepini, 33 - 03100 Frosinone - tel.
0775/201528 · Cenasca viale Marconi, 24 - 03100 Frosinone - tel.
0775/251415 PREVIDENZA
E TUTELA DEL LAVORO PENSIONI · Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) piazza A. Gramsci, 4 - 03100 Frosinone - tel.
0775/2141 SINDACATI · Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL) via Piave, 16 - 03100 Frosinone - tel. 0775/211219 · Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
(CISL) via Casilina Nord, 70 - 03100 Frosinone - tel.
0775/872372 · Unione Italiana del Lavoro (UIL) via Adige, 41 - 03100 Frosione - tel. 0775/852008 · S.IN.COBAS Via Garibaldi, 24 - 03100 Frosinone - tel.
0775/853516 ASSOCIAZIONI
SINDACALI DI CATEGORIA · Confartigianato piazza Fiume, 6 - 03100 Frosinone - tel.
0775/212283 · Confesercenti via A. Paleario, 5 - 03100 Frosinone - te.
0775/211325 ISTITUTI DI
PATRONATO INCA - CGIL via Piave - 03100 Frosinone - tel. 0775/250747 INAS - CISL viale Marconi, 25 - 03100 Frosinone - tel.
0775/250623 ITAL -UIL via Adige 41 - 03100 Frosinone - tel. 0775/852008 LA
SALUTE CONSULENZE · Consultorio Multietnico - Città della Salute via A. Fabi, palazzina Q 1° piano - 03100
Frosinone tel. 0775/882587 Assistente Sociale Maria Grazia Baldanzi ISCRIZIONE
AL SSN · Azienda Unità Sanitaria Locale - Ufficio
Relazioni con il Pubblico Città della Salute - via A. Fabi, palazzina B -
03100 Frosinone - tel. 0775/880032 I
SERVIZI A FROSINONE E PROVINCIA
DISTRETTO A (Alatri – Anagni)
·
Ospedale di Alatri S. Benedetto
località Chiappitto – 03011
Alatri – tel. 0775/4381
· Ospedale di Anagni
Via Onorato Capo, 1 – 03012 Anagni – tel. 0775/7321
DISTRETTO B (Frosinone) · Ospedale Civile Umberto I viale Mazzini - 03100 Frosinone - tel. 0775/2071 · Medicina Scolastica/Vaccinazioni Città della Salute - via A. Fabi - 03100 Frosinone
- tel. 0775/882362 dott.ssa
Gabriella Calenda · Consultorio Familiare piazza S. Tommaso D’Aquino - 03100 Frosinone -
tel. 0775/854010 Assistente
Sociale Laura Strambi · Unità operativa AIDS/Malattie
Tropicali/Tubercolosi c/o Ospedale Civile Umberto I - viale Mazzini -
tel. 0775/2071 dott.ssa
Elsa Federico · Unità operativa SERT Città della Salute - via A. Fabi, palazzina P -
03100 Frosinone - tel. 0775/882210 Assistente
Sociale Maria Grazia Baldanzi · Ospedale di Ceccano Via Roma – 03023 Ceccano – tel. 0775/6261 · Ospedale di Ceprano Via Regina Margherita – 03024 Ceprano – tel.
0775/912181 · Ospedale di Ferentino Piazza dell’Ospizio – 03013 Ferentino – tel.
244653 DISTRETTO
C ( Sora)
· Ospedale di Sora
Via S. Marciano – 03039 Sora – tel. 0776/8291
· Ospedale di Isola Liri
Via Ospedale – 03036 Isola Liri – tel. 0776/814848
Ospedale di Arpino
Via Vittorio Colonna – 03033 Arpino – tel. 0776/848383
DISTRETTO D (Cassino)
· Ospedale di Cassino
Via Di Biasio – 03043 Cassino – tel. 0776/3031
· Ospedale di Atina
Via Vittorio Emanuele – 03042 Atina – tel. 0776/60045
· Ospedale di Pontecorvo
Via S. Giovanni Battista – 03037 Pontecorvo – tel. 0776/7691 LA
SCUOLA · Provveditorato agli studi di Frosinone via Adige, 31 - 03100 Frosinone - TEL. 0775/2761 ASILI
NIDO · Comune di Frosinone - Ufficio Asili Nido via A.
Fabi (ex MTC) 03100
Frosinone - tel. 0775/201984 SERVIZIO
MENSA · Comune di Frosinone - Assessorato alla Pubblica
Istruzione via Adige, 34 - 03100 Frosinone - tel. 0775/853692 CORSI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE · Assessorato alla Formazione Professionale della
Regione Lazio via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma - tel.
167/012283 (dalle 9.00 alle 13.00 escluso il sabato) · IAL - Istituto Formazione Professionale Roma e
Lazio via Lago di Garda, 12 - 03100 Frosinone - tel.
0775/872545 RICONOSCIMENTO
DEI TITOLI DI STUDIO · Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione
Generale Scambi Culturali Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - tel. 06/58491 UNIVERSITA’
· Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’ piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma - tel. 06/4991 Affari Generali Studenti tel. 06/49912926 · Università degli Studi di Roma ‘Tor
Vergata’ via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma - tel.
06/72591 Servizio Informazioni ‘Chiama Tor Vergata’ -
tel. 06/7231941 · Università degli Studi Roma Tre via Ostiense, 169 - 00154 Roma - tel. 06/57272883 · Universita’ Degli Studi Di Cassino via Marconi, 10 - Cassino - tel. 0776/2991 SCUOLA
D’ITALIANO PER STRANIERI · Associazione Oltre l’Occidente via Garibaldi, 24 - 03100 Frosinone - tel.
0775/853516 NOTIZIE UTILI UFFICI
GIUDIZIARI · Procura della Repubblica via Cavour - 03100 Frosinone - tel. 0775/250033 · Tribunale Civile e Penale via Cavour - 03100 Frosinone - tel. 0775/250068 · Tribunale per i Minorenni via dei Bresciani - 00186 Roma - tel. 06/688931 · Corte d’Appello via
Varisco - 00195 Roma - tel.
introduzione
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