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Manuale
pratico sulla legge 40/98
PARTE I
ENTRARE IN ITALIA
1.
ENTRARE IN ITALIA
Per entrare in Italia bisogna:
- ottenere un visto di ingresso prima di
lasciare la Cina
- superare i controlli della polizia alle
frontiere italiane
Non è necessario il visto per chi si
trova all'estero, ma ha già un permesso di soggiorno ancora valido. Se
invece il permesso scade mentre si è all'estero, per tornare in Italia e
rinnovarlo occorre chiedere il visto.
Una particolare modalità d'ingresso, che
consente di raggiungere un familiare già regolarmente soggiornante in
Italia, è il ricongiungimento familiare.
1.1 il
visto di ingresso
Che cosa è il visto?
E' un'autorizzazione rilasciata dalle
autorità diplomatiche italiane all'estero, che viene apposta sul passaporto
e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. Esistono diversi
tipi di visto, che si differenziano secondo il motivo dell'ingresso. Senza
un visto non è possibile entrare legalmente in Italia.
Dove si richiede il visto per poter
entrare in Italia?
Alle ambasciate e ai consolati italiani in
Cina, presentando i documenti specificamente richiesti per ciascun tipo di
visto. Nella richiesta bisogna specificare il motivo per cui si vuole
entrare in Italia.
Il visto può essere rilasciato a un
minore di 18 anni?
Sì, ma se viaggia solo o accompagnato da
persona che non esercita la potestà genitoriale o la tutela, bisogna
presentare all'autorità diplomatica italiana il permesso scritto del
genitore o del tutore.
Come deve essere espresso dal consolato
italiano il rifiuto del visto?
Sempre con un provvedimento scritto e
motivato, in una lingua comprensibile dall'interessato o, se non è
possibile, in francese, inglese o spagnolo.
Chi non può ottenere un visto di ingresso
e non può in nessun caso entrare in Italia?
Chi è già stato in Italia o in un altro
dei Paesi aderenti al patto di Schengen (Fanno parte del patto di
Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Portogallo, Spagna e
Svezia) e è stato espulso da uno di questi Paesi.Chi è segnalato nella
banca dati delle polizie degli stati Schengen come persona pericolosa per
l'ordine e la sicurezza.
Con un visto per entrare in Italia si
possono attraversare altri paesi europei?
Sì, si possono attraversare gli stati del
patto di Schengen purché si arrivi in Italia entro 5 giorni dall'ingresso
in uno o più altri paesi Schengen.
Quali sono i principali tipi di visto?
Visti
d'ingresso per lavoro
Ogni anno il governo italiano stabilisce
le quote d'ingresso dei lavoratori extracomunitari, cioè il numero massimo
di domande di ingresso per lavoro e per ricerca di lavoro che possono essere
accolte. Perciò chi chiede di entrare in Italia, anche se possiede i
requisiti necessari e segue correttamente le procedure definite dalla legge,
potrà ottenere il visto d'ingresso solo se vi sono ancora posti
disponibili.
Vi sono però alcune categorie particolari
di lavoratori subordinati per i quali non si applica il limite delle quote
d'ingresso:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi
sede o filiali in Italia;
- dipendenti di imprese operanti sul territorio italiano ammessi a
svolgere in Italia compiti specifici e per un periodo di tempo
determinato;
- altri lavoratori di "alto livello";
- lettori universitari;
- professori universitari e ricercatori che entrano in Italia per
svolgere un'attività retribuita presso università, istituti di
istruzione o di ricerca;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari che all'estero lavorano regolarmente da
almeno un anno a tempo pieno per un cittadino italiano o europeo e che
si trasferiscono in Italia per proseguire il rapporto di lavoro
domestico;
- artisti;
- sportivi professionisti;
- giornalisti.
I visti per motivi di lavoro possono
essere per: lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro
stagionale, ricerca di lavoro.
*Visto per lavoro autonomo [ da precisare]
Viene rilasciato a chi intende svolgere
un'attività autonoma o professionale, a condizione che non si tratti di
un'attività riservata dalla legge ai cittadini italiani e che sussista la
cosiddetta reciprocità (cioè che sia possibile a un cittadino italiano
svolgere la stessa attività in Cina).
Ai familiari del titolare di questo visto
può essere rilasciato un visto per "motivi familiari", con il
divieto di lavorare in Italia. Se invece i familiari intendono lavorare, non
possono entrare in Italia con il titolare del visto, ma dovranno restare in
Cina e richiedere successivamente un visto di ingresso per ricongiungimento
familiare (vedi capitolo in proposito).
Documenti:
1) dimostrazione della disponibilità economica adeguata all'attività che
si vuole intraprendere;
2) possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attività, con relativa
attestazione dell'autorità cinese competente in data non anteriore a 3
mesi;
3) dimostrazione della disponibilità di
una sistemazione alloggiativa in Italia;
4) reddito annuo superiore al livello
minimo previsto dalla legge italiana per l'esenzione dai contributi sanitari
oppure corrispondenti garanzie da parte di enti o cittadini italiani, o di
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
*Visto per lavoro subordinato [da
precisare]
Viene rilasciato a chi intende svolgere in
Italia un lavoro dipendente, ma solo su richiesta di un datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda assumerlo a tempo
determinato o indeterminato.
Per la concessione dell'autorizzazione al
lavoro e del visto d'ingresso è necessario che il lavoratore si trovi in
Cina quando il datore di lavoro presenta la domanda.
Documenti / procedura.
Il datore di lavoro deve: 1) presentare
una richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro alla Direzione
Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro, che verifica se il
richiedente ha i requisiti previsti dalla legge per assumere il lavoratore;
quando si presenta la richiesta occorre esibire copia del contratto
individuale di lavoro stipulato con lo straniero e impegnarsi a garantire al
lavoratore un'idonea sistemazione alloggiativa.
2) Dopo aver ottenuto questa
autorizzazione, il datore di lavoro deve richiedere alla Questura di apporvi
il nulla osta necessario al rilascio del visto e inviare questi documenti al
lavoratore residente in Cina, che li porterà all'ambasciata o consolato
italiano per richiedere il visto.
L'autorizzazione al lavoro deve essere
utilizzata entro 6 mesi dalla data del rilascio.
La legge prevede che se un datore di
lavoro che intende assumere personale straniero non conosce personalmente
nessun lavoratore residente all'estero, possa attingere a speciali liste di
lavoratori riservate ai cittadini di Paesi che abbiano stipulato specifici
accordi bilaterali con l'Italia (al momento la Cina non li ha stipulati).
*Visto per lavoro stagionale
Viene rilasciato a chi intende svolgere in
Italia un lavoro stagionale - cioè di durata da un minimo di 20 giorni a un
massimo di nove mesi nell'arco dell'anno - su richiesta di un datore di
lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante.
Documenti / procedura.
Analoga al visto d'ingresso per lavoro subordinato.
*Visto per ricerca lavoro
Viene rilasciato a chi intende venire in
Italia, per un periodo di tempo determinato, per cercare un'occupazione.
Anche per ottenere questo tipo di visto è necessario rientrare nel numero
massimo annuo di lavoratori che possono entrare in Italia.
L'ingresso per ricerca di lavoro può
avvenire con due modalità diverse:
- per persone chiamate in Italia in seguito alla richiesta nominativa
da parte di un garante o sponsor, per potersi fermare un periodo di
tempo e cercare lavoro. Possono essere garanti un cittadino italiano, o
straniero regolarmente soggiornante, le Regioni, gli Enti Locali, le
associazioni professionali, sindacali, di volontariato. Procedura:
il garante deve presentare alla Questura una richiesta di autorizzazione
all'ingresso entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale sul
numero degli ingressi consentiti (decreto sulla determinazione dei
flussi d'ingresso); presentando la richiesta il garante deve dimostrare
che provvederà all'alloggio e al mantenimento del titolare del visto
per tutta la durata del permesso di soggiorno che gli verrà rilasciato.
Quando ha ottenuto l'autorizzazione della Questura il garante deve
inviarla al cittadino residente in Cina, che può richiedere il visto
all'autorità consolare italiana. L'autorizzazione all'ingresso deve
essere utilizzata entro 6 mesi dal rilascio.
- Per stranieri residenti all'estero che si sono iscritti nelle
apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane. Procedura: l'interessato può fare richiesta del visto
al consolato italiano dopo che è scaduto il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del decreto annuale sul numero degli ingressi consentiti e
se vi sono ancora posti disponibili nella quota di ingressi consentita.
Visto per
affari
Viene rilasciato a persone che viaggiano
per motivi economici e commerciali, o per imparare o verificare il
funzionamento di macchinari acquistati o da acquistare nell'ambito di
contratti commerciali e/o di cooperazione industriale. Il richiedente deve
dimostrare con adeguata documentazione la propria condizione di operatore
economico - commerciale e l'effettiva finalità economico - commerciale del
viaggio.
Le rappresentanze diplomatiche italiane
favoriscono la velocità delle procedure di rilascio dei visti a chi viaggia
per affari, soprattutto se si tratta di persone direttamente note o attese e
segnalate da imprese italiane positivamente conosciute. In caso contrario,
prima di rilasciare il visto la rappresentanza italiana richiede documentate
garanzie sull'affidabilità degli operatori italiani che invitano o
sponsorizzano il richiedente.
Può essere rilasciato anche a
accompagnatori per ragioni di lavoro (collaboratori, segretari ecc.), ma
solo dopo la verifica della loro condizione professionale e se il loro
sostentamento in Italia viene garantito dal titolare del visto per affari.
Il familiare convivente che accompagna il
viaggiatore può ottenere un visto per motivi familiari.
La validità del visto ha una durata da 90
a 365 giorni. Se il periodo è inferiore a 90 giorni, il visto per entrare
in Italia per affari viene rilasciato come Visto Schengen Uniforme.
Non da diritto a lavorare in Italia.
Visto per
cure mediche
Viene rilasciato a chi chiede di entrare
in Italia per sottoporsi a cure mediche presso istituzioni sanitarie
italiane pubbliche o private. Può essere rilasciato anche a un
accompagnatore. Ai minori di 18 anni viene rilasciato previo consenso di chi
esercita la potestà genitoriale e a condizione che il minore viaggi con un
accompagnatore.
Documenti:
1) un certificato medico che attesti la necessità di sottoporsi a cure in
Italia;
2) dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta, dove si indica il tipo di cura, la data di inizio e la
durata presunta; 3) documentazione che provi la copertura economica del
soggiorno in Italia e dei costi delle cure. Le prove possono riguardare: le
disponibilità finanziarie del titolare del visto; una polizza assicurativa
italiana o cinese che copra i costi del caso; l'impegno di un ente o di un
privato a coprire le spese del soggiorno e della cura; 4) documentazione che
provi la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore.
Può avere durata breve fino a 90 giorni
(visto valido in tutti i Paesi europei del patto di Schengen), o lunga oltre
i 90 giorni (valido per l'Italia).
Non da diritto a lavorare in Italia.
Visto per
studio
Viene rilasciato a chi intende seguire un
corso di studi superiori in Italia, oppure svolgere ricerche o altre attività
culturali a carattere continuativo.
Non può essere rilasciato ai minori di 14
anni. Neppure può essere rilasciato ai maggiori di 14 anni che intendano
iscriversi a una scuola dell'obbligo.
Visto d'ingresso per iscrizione a una
scuola superiore. Deve essere
richiesto alla rappresentanza diplomatica italiana presentando un'istanza
con numerosi documenti, tra i quali in particolare il titolo di studio
propedeutico al tipo di scuola cui si intende iscriversi, e una polizza
assicurativa.
Visto d'ingresso per iscrizione
all'Università.
Ogni anno un decreto ministeriale
stabilisce il numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno
concedibili per studio presso una Università italiana; perciò chi chiede
di entrare in Italia, anche se possiede i requisiti necessari e segue
correttamente le procedure definite dalla legge, potrà ottenere il visto
d'ingresso solo se vi sono ancora posti disponibili.
Lo straniero deve in primo luogo
presentare all'Università prescelta una domanda di preiscrizione per
l'ammissione alle prove selettive di accesso previste per tutti i cittadini
stranieri. Le procedure di iscrizione variano da un'Università all'altra
(vedi capitolo L'istruzione degli adulti).
Entro il mese di luglio ciascuna Università
esamina le domande e compila un elenco degli stranieri ammessi alle prove,
inviandolo alle rappresentanza diplomatiche italiane all'estero. Nell'elenco
sono indicati la sede, la data e l'orario delle prove.
A partire dal 29 luglio le rappresentanze
diplomatiche italiane rilasciano il visto a chi presenta la relativa
domanda, con tutta la documentazione necessaria, e figura nella lista degli
ammessi alla pre selezione.
Per ottenere il visto è necessaria una
garanzia economica che può essere dimostrata: a) tramite una lettera di
credito bancario di un istituto estero che assicuri la copertura di lire
1.000.000 mensili per almeno 6 mesi; b) tramite una certificazione che
dimostri la disponibilità di lire 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi
presso un istituto bancario in Italia; c) eccezionalmente la rappresentanza
diplomatica può accettare una garanzia economica basata su documenti quali
la dichiarazione dei redditi, gli estratti bancari o dichiarazioni di
garanzia fornite da enti locali, istituzioni e enti vari, sia italiani che
stranieri.
Visto per
attività sportiva
Viene rilasciato allo sportivo
professionista che intende esercitare la propria attività professionistica
in base a contratti con società sportive con sede in Italia. Non è
sottoposto al regime delle quote massime annue d'ingresso per lavoro.
Il familiare convivente che accompagna lo
sportivo può ottenere un visto per motivi familiari.
Durata: da 90 a 365 giorni. Se il periodo
è inferiore a 90 giorni, viene rilasciato come Visto Schengen Uniforme.
Non da diritto a svolgere in Italia altre
attività lavorative.
Per un periodo inferiore a 90 giorni è
possibile ottenere anche un visto per gara sportiva, che da diritto a
partecipare sia a singole competizioni sia a una serie di manifestazioni
sportive, professionistiche o dilettantistiche.
Visto per
lavoro artistico
Viene rilasciato sia per svolgere in
Italia un'attività artistica autonoma, pur se vincolata da un contratto di
lavoro, sia per poter lavorare con un contratto di lavoro subordinato. Non
è sottoposto al regime delle quote massime annue d'ingresso per lavoro.
Lavoro
artistico autonomo:
il richiedente deve presentare al
consolato o ambasciata italiana copia del contratto con la firma autenticata
del gestore o impresario per il quale lavorerà in Italia. Se né l'artista
cinese nè l'impresario italiano sono direttamente noti alla rappresentanza
diplomatica italiana come persone di sicura affidabilità, il richiedente
deve esibire copia di una "dichiarazione di responsabilità",
indirizzata all'Ufficio Speciale Collocamento dei Lavoratori dello
Spettacolo (USCLS) con cui l'impresario si impegna, in base al contratto, a
non instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato.
Lavoro
artistico subordinato:
la procedura è analoga a quella generale
dell'ingresso per lavoro subordinato. In questo caso, però, la richiesta di
autorizzazione al lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro
all'Ufficio Speciale di Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo
(USCLS), dopo aver previamente ottenuto lo specifico nulla osta della
Questura.
Visto per
adozione.
Viene rilasciato ai minori di 18 anni che
vengono in Italia per essere adottati da un cittadino italiano.
Non da diritto a lavorare in Italia.
Visto per
motivi familiari.
Viene rilasciato a chi accompagna in
Italia un familiare italiano, cittadino dell'Unione europea, o straniero
titolare di un altro visto di ingresso. Tuttavia non può essere rilasciato
quando il titolare del visto principale ha un visto per adozione, lavoro
subordinato, reingresso, ricongiungimento familiare, tirocinio, motivi
familiari (tranne il caso in cui il titolare del visto principale per motivi
familiari sia coniuge di un cittadino comunitario residente in Italia con il
quale intenda stabilirsi sul territorio italiano).
Il visto per motivi familiari viene
rilasciato alle seguenti categorie: a) coniuge; b) figli a carico minori di
18 anni e non coniugati; c) genitori a carico.
Non da diritto a svolgere in Italia
attività lavorativa, tranne nel caso del coniuge convivente di un non
straniero residente in Italia.
Visto per
ricongiungimento familiare.
Vedi capitolo Il ricongiungimento
familiare.
Visto per
turismo
Viene rilasciato a chi intende entrare in
Italia per viaggiare come turista.
Documenti:
occorre esibire un documento di viaggio valido di andata e ritorno,
eventuali prenotazioni alberghiere, prove che dimostrino il possesso di
mezzi sufficienti a coprire le spese di viaggio e di soggiorno. La
rappresentanza diplomatica italiana può richiedere a propria discrezione
ogni elemento o documento utile a valutare l'effettivo interesse del
richiedente a rientrare in Cina.
A chi viaggia in un gruppo organizzato può
essere richiesta, se l'agenzia che organizza il viaggio è ritenuta
affidabile, la semplice prova del pagamento totale o parziale delle spese.
Durata massima del visto per turismo: 90
giorni.
Visto di
reingresso
Viene rilasciato ai titolari di un
regolare permesso di soggiorno che rientrano in Italia da un paese non
europeo e si trovano in una delle seguenti condizioni:
- mancanza del permesso di soggiorno per motivi vari (furto,
smarrimento, dimenticato in Italia ecc.);
- possesso di un regolare permesso di soggiorno scaduto da meno di 60
giorni.
Visti
Schengen Uniformi per transito
Vengono rilasciati dall'autorità
diplomatica italiana, ma sono validi anche per gli altri Stati membri del
patto di Schengen, a singoli o gruppi in transito sul territorio di uno o più
degli Stati Schengen per raggiungere uno Stato terzo.
E' consentito transitare una, due o
eccezionalmente più volte purché la durata di ciascun transito non sia
superiore a 5 giorni. Il transito aeroportuale è valido 0 giorni, cioè
solo per scali aerei inferiori alle 24 ore.
1.2 i
controlli alle frontiere italiane
Da dove è consentito entrare in Italia?
Solo attraverso i valichi di frontiera
appositamente costituiti e sorvegliati dalla polizia italiana.
Quali documenti bisogna presentare alla
polizia di frontiera italiana?
- Documento d'identità valido per l'espatrio (passaporto o altro);
- Visto di ingresso;
- Dimostrazione che si hanno mezzi economici sufficienti a mantenersi
in Italia per la durata del soggiorno e per il ritorno. Possono servire
a questo scopo: valuta, carte di credito valide per l'estero,
documentazione bancaria, eventuali rapporti di lavoro in atto;
documentazione che provi l'esistenza delle garanzie in Italia, per chi
possiede un visto che consente l'ingresso con prestazione di garanzia
(visto per ricerca lavoro o per cure mediche).
Cosa succede a chi si presenta alla
frontiera senza i documenti richiesti dalla legge italiana, o viene
individuato come persona indesiderabile, o tenta di entrare clandestinamente
in Italia?
Viene respinto alla frontiera.
Cosa succede a chi viene respinto alla
frontiera?
La polizia impedisce l'ingresso in Italia
e la persona respinta viene rimandata indietro.
Se lo straniero è arrivato in Italia con
un mezzo di trasporto collettivo (treno, aereo, nave, bus) questo è tenuto
a riprenderlo immediatamente e a ricondurlo nello Stato di provenienza,
anche se si tratta di un viaggiatore clandestino; questo obbligo però non
sussiste se lo straniero presenta domanda di asilo politico.
La legge prevede sanzioni per i
responsabili dei mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri che non
accertano se la persona che viaggia con regolare biglietto ha i documenti
necessari per entrare in Italia.
Cosa succede se non è possibile eseguire
subito il respingimento alla frontiera?
Alcuni motivi possono impedire il
respingimento immediato:
- se bisogna soccorrere lo straniero (ad esempio perché è malato o
ferito);
- se bisogna accertare la sua nazionalità o identità;
- se bisogna acquisire un documento di viaggio;
- se non è disponibile un mezzo di trasporto adatto.
In questi casi lo straniero respinto viene
trattenuto in un Centro di Permanenza Temporaneo, solo per il tempo
strettamente necessario a superare le difficoltà che impediscono il
respingimento e comunque per non più di 30 giorni.
I Centri di Permanenza Temporanea sono
strutture di reclusione istituite appositamente per gli stranieri che
vengono allontanati dal territorio italiano. Chi viene trattenuto in un
Centro ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche telefonicamente;
non si può allontanare dal Centro e può ricevere visite solo con i limiti
stabiliti dai regolamenti.
Chi ha avuto un respingimento alla
frontiera può entrare in Italia?
Sì, se chiede di entrare possedendo tutti
i documenti e i requisiti per l'ingresso previsti dalla legge.
Il respingimento infatti, a differenza
dell'espulsione, non comporta il divieto di rientro sul territorio italiano.
Chi non può essere respinto alla
frontiera italiana?
Non può essere respinto alla frontiera
chi sarebbe mandato in un Paese dove può essere per qualunque motivo
perseguitato. In ogni caso, non può essere respinto chi presenta domanda di
asilo politico alle autorità di frontiera.
1.3 il
ricongiungimento familiare
Chi ha diritto al ricongiungimento
familiare?
Lo straniero in possesso di un regolare
permesso di soggiorno, della durata di almeno un anno, per lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi religiosi, oppure il
titolare di una carta di soggiorno.
Quali membri della famiglia possono essere
ricongiunti?
- Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari:
- il coniuge;
- i figli minori di 18 anni, anche se sono nati fuori dal matrimonio
o se sono figli del coniuge di chi fa la richiesta. I figli devono
essere a carico del richiedente e non coniugati;
- i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, alle stesse
condizioni previste per i figli;
- i genitori a carico del richiedente;
- i parenti entro il terzo grado, a carico del richiedente e inabili
al lavoro secondo la legislazione italiana.
Quali requisiti sono necessari per poter
fare una richiesta di ricongiungimento familiare?
Chi fa la richiesta deve possedere:
- un alloggio affittato con un regolare contratto o di proprietà, e
con caratteristiche adeguate, secondo le norme italiane, ad accogliere
un nucleo familiare;
- un reddito annuo di almeno 6.593.000 lire (attuale importo annuo
dell'assegno sociale) se si richiede il ricongiungimento di un solo
familiare; un reddito pari al doppio (13.186.000 lire) se si richiede il
ricongiungimento di due o tre familiari; un reddito pari al triplo
(19.779.000 lire) se si richiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari. Per calcolare queste cifre si tiene conto non solo del
reddito del richiedente, ma anche di quello dei familiari che convivono
con lui.
Come si fa la richiesta di
ricongiungimento?
Bisogna presentare una domanda di nulla
osta per il ricongiungimento alla Questura della città in cui si abita,
allegando una documentazione che dimostri il possesso dei requisiti
richiesti.
La Questura rilascia al richiedente una
copia della domanda, con il timbro datario.
Quali documenti bisogna allegare alla
richiesta di ricongiungimento?
Per quanto riguarda la casa:
a) copia del contratto di affitto o dell'atto di proprietà;
b) se il richiedente abita presso il
datore di lavoro, una dichiarazione autenticata del titolare dell'abitazione
che attesta il consenso al ricongiungimento dei familiari, indicandoli per
nome;
c) nel caso di un figlio di età inferiore
ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore abiterà;
d) certificato del Comune che attesti
l'idoneità dell'alloggio ad accogliere la famiglia. I documenti utili a
dimostrare l'idoneità dell'alloggio sono diversi a seconda del luogo di
residenza: alcuni Comuni infatti la accertano con un sopralluogo di tecnici
che verificano, ad esempio, la sicurezza degli impianti elettrici e del gas,
la presenza del bagno ecc., e rilasciano l'attestazione di idoneità da
presentare alla Questura. Nei Comuni che non hanno attivato questa
procedura, invece, è sufficiente una dichiarazione del richiedente
sull'abitabilità dell'alloggio per il nucleo familiare, sulla base di
questa autocertificazione il Comune rilascia il certificato da presentare
alla Questura.
Per quanto riguarda il reddito:
la documentazione da presentare varia a seconda del tipo di permesso di
soggiorno e del lavoro svolto da chi fa la richiesta:
- per i lavoratori subordinati: a) contratto di lavoro o
dichiarazione con firma autenticata del datore di lavoro dove si
specificano il tipo di lavoro, la durata e l'importo del reddito annuo;
b) il CUD (ex modello 101) o il modello Unico (ex modello 740); c)
eventuale documentazione che dimostri il reddito proveniente da altre
fonti o il reddito del familiare convivente;
- per i soci lavoratori di cooperativa: a) fotocopia del libretto
matricola; b) visura camerale della società cooperativa; c) verbale di
assemblea con l'ammissione a socio; d) dichiarazione della cooperativa
sul perdurare del rapporto lavorativo; e) fotocopia dell'ultima busta
paga;
- per i lavoratori autonomi: a) a seconda dei casi, licenza o
autorizzazione, iscrizione all'albo professionale, registrazione al REC
(registro esercenti il commercio), iscrizione alla Camera di Commercio;
b) dichiarazione dei redditi sul modello Unico; c) eventuale
documentazione che dimostri il reddito proveniente da altre fonti o il
reddito del familiare convivente;
- per i titolari di soggiorno per studio: documentazione relativa al
reddito da lavoro, da borsa di studio o proveniente da altre fonti.
In quanto tempo la Questura deve
rispondere alla richiesta di nulla osta?
Se dopo 90 giorni dalla richiesta di nulla
osta la Questura non ha ancora dato risposta, il familiare che si trova in
Cina e deve ricongiungersi ha il diritto di richiedere il visto d'ingresso
direttamente al consolato o all'ambasciata italiana, esibendo la copia della
domanda presentata alla Questura e tutti i documenti necessari.
Cosa succede dopo che la Questura ha
concesso il nulla osta per il ricongiungimento?
La Questura rilascia al richiedente il
nulla osta e, nello stesso tempo, lo comunica al consolato o all'ambasciata
italiana in Cina che dovrà rilasciare ai familiari il visto d'ingresso.
Chi ha fatto la richiesta deve inviare il
nulla osta ai familiari in Cina, che si presentano al consolato o
all'ambasciata italiana con tutti i documenti idonei ad attestare il loro
vincolo di parentela con il familiare che si trova in Italia (ad esempio:
certificato di matrimonio, atto di nascita dei figli ecc.) e la loro
effettiva condizione di persone a suo carico.
Quindi l'autorità diplomatica italiana
rilascia un visto d'ingresso per ricongiungimento.
Si può fare ricorso contro il diniego del
nulla osta?
Sì, contro un provvedimento di diniego
della Questura (che deve comunque essere emesso entro 90 giorni dalla
richiesta) l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede. Se il pretore accoglie il ricorso, può disporre il rilascio del
visto d'ingresso per ricongiungimento anche senza il nulla osta della
Questura.
Quale documento di soggiorno viene
rilasciato a chi entra in Italia con un visto per ricongiungimento
familiare?
Un permesso di soggiorno per motivi
familiari (per le caratteristiche di questo permesso di soggiorno, vedi la
scheda "Il permesso di soggiorno").
A chi entra in Italia per ricongiungersi
con uno straniero titolare di carta di soggiorno viene rilasciata
direttamente una carta di soggiorno.
Un genitore naturale residente all'estero,
può chiedere di entrare in Italia per ricongiungersi con un figlio
minorenne regolarmente soggiornante?
Sì. In questo caso si applicano
condizioni di particolare favore al normale percorso del ricongiungimento:
al genitore non viene richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti
dell'alloggio e del reddito per poter ottenere il ricongiungimento; ma dovrà
dimostrarli entro un anno dall'ingresso in Italia.
PARTE II
FERMARSI
IN ITALIA
2. Fermarsi in Italia
Per fermarsi un periodo di tempo, più o
meno lungo a seconda dei casi, dopo essere entrati in Italia è necessario
richiedere un permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal momento
dell'ingresso.
Chi non rispetta le norme sull'ingresso e
sul soggiorno degli stranieri in Italia, o tiene una condotta socialmente
pericolosa, può essere espulso dal territorio italiano.
2.1 il
permesso di soggiorno
Cos'è il permesso di soggiorno?
E' un documento che consente agli
stranieri entrati regolarmente in Italia di soggiornare per un periodo di
tempo, specificato nel permesso. Nel documento viene precisato il motivo del
soggiorno, che di regola corrisponde a quello del visto d'ingresso.
Esistono numerosi tipi di permesso di
soggiorno: alcuni consentono di svolgere unicamente le attività precisate
nel documento stesso, altri consentono invece di svolgere anche altri tipi
di attività. E' inoltre possibile, limitatamente ad alcuni casi, modificare
il motivo del soggiorno, chiedendo una conversione del proprio permesso di
soggiorno in un permesso di altro tipo.
Dove si richiede il permesso di soggiorno?
Alla Questura del luogo in cui ci si vuole
fermare. L'interessato deve presentarsi personalmente per fare la richiesta;
solo in alcuni casi la richiesta può essere presentata da altri in vece
dell'interessato.
Il permesso deve essere richiesto entro
otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia; chi non rispetta questa
scadenza, se non per cause di forza maggiore (ad esempio incidente, ricovero
in ospedale), incorre nel reato di irregolarità del soggiorno.
Quali documenti bisogna presentare alla
Questura per richiedere il permesso di soggiorno?
Questi documenti devono essere presentati
per richiedere qualunque permesso di soggiorno:
Visto d'ingresso
Passaporto valido
Fotocopia del passaporto
Tre fotografie formato tessera
Marca da bollo da 20.000 lire
Può essere necessario presentare alla
Questura anche altri documenti, che variano a seconda del tipo di permesso
richiesto.
A cosa serve il permesso di soggiorno?
Serve alla persona immigrata per
dimostrare che si trova legalmente in Italia, per accedere ad alcuni diritti
e servizi (ad esempio l'iscrizione nelle liste anagrafiche, le cure del
servizio sanitario pubblico), e per poter compiere le attività specificate
nel motivo del permesso di soggiorno (ad esempio lavorare se è un soggiorno
per lavoro).
E' importante ricordare che in molti casi
è vietato svolgere attività diverse da quelle specificate nel motivo del
soggiorno, e che alcuni permessi di soggiorno non consentono di lavorare in
Italia.
Dopo quanto tempo scade la validità del
permesso di soggiorno?
La durata del permesso viene decisa dalla
Questura, con limiti massimi previsti dalla legge e diversi per i diversi
tipi di permesso.
Casi particolari:
i familiari extracomunitari di un
cittadino comunitario ricevono un permesso di soggiorno di durata pari a
quello del capofamiglia;
gli stranieri extracomunitari coniugati
con un cittadino italiano e residenti in Italia da più di 3 anni ricevono
la carta di soggiorno.
Cosa bisogna fare quando il permesso di
soggiorno sta per scadere?
Bisogna ritirare il modulo di
"richiesta di proroga" alla Questura e presentarsi personalmente
con il modulo compilato e una marca da bollo da 20.000 lire almeno 30 giorni
prima della data di scadenza del permesso e comunque non oltre 60 giorni
dopo la scadenza
Il nuovo permesso di soggiorno dovrebbe
essere rilasciato dalla Questura non oltre 20 giorni dopo la presentazione
della richiesta, ma di fatto i tempi di attesa sono quasi sempre più
lunghi.
Per quanto tempo può essere prorogato un
permesso di soggiorno?
Per una durata non superiore al doppio
della validità del permesso iniziale; ad esempio: un permesso valido per 2
anni può essere rinnovato con una scadenza non superiore a 4 anni.
Si può cambiare la motivazione del
permesso di soggiorno?
Sì, anche se solo per alcuni tipi di
soggiorno definiti per legge, è possibile rinnovare il permesso chiedendone
la conversione in un permesso di altro tipo. Il rinnovo non deve essere
richiesto necessariamente alla scadenza del precedente permesso di
soggiorno.
Bisogna comunicare alla Questura i
cambiamenti dei dati riportati nel permesso di soggiorno?
Sì. Il cambiamento del domicilio abituale
deve essere comunicato alla Questura entro 15 giorni. Occorre inoltre
comunicare cambiamenti riguardanti la composizione del nucleo familiare
presente in Italia, il datore di lavoro, il tipo di lavoro. In questi casi
si deve richiedere l'aggiornamento del permesso di soggiorno.
Bisogna portare sempre con sé il permesso
di soggiorno?
Sì, in originale o in fotocopia. In caso
di controlli, anche per strada, è obbligatorio mostrare su richiesta ai
poliziotti il permesso o la carta di soggiorno, oppure il passaporto o la
carta d'identità italiana. Per non avere portato con sé i documenti senza
giustificato motivo, o per il rifiuto di mostrarli, si viene puniti con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 800.000 lire.
I minorenni possono avere un permesso di
soggiorno?
Fino al compimento del 14° anno non sono
personalmente titolari di un permesso di soggiorno, ma vengono scritti sul
permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori (conviventi con il
minore) o del tutore.
Al compimento del 14° anno al minorenne
convivente con uno o entrambi i genitori regolari viene rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino ai 18 anni d'età.
Al compimento del 18° anno lo straniero
regolare può richiedere un permesso di soggiorno per il motivo della sua
presenza in Italia (studio, lavoro ecc.).
Per le norme sul soggiorno in Italia dei
minori irregolari, si veda il capitolo I figli.
Il permesso di soggiorno può essere
rifiutato?
Sì, la Questura può rifiutare il
rilascio del permesso di soggiorno se vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno (diversi a seconda del tipo di
permesso richiesto), a meno che si tratti di irregolarità amministrative
superabili.
Contro il rifiuto del permesso di
soggiorno si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
entro 60 giorni dalla notifica del rigetto.
Il permesso di soggiorno può essere
revocato?
Sì, la Questura può revocare il permesso
di soggiorno se vengono a mancare alcuni dei requisiti necessari per
possederlo, o se la presenza dello straniero è ritenuta contraria
all'interesse pubblico (anche in seguito alla segnalazione della polizia di
un altro Paese del patto di Schengen).
Contro la revoca del permesso di soggiorno
si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60
giorni dalla notifica della revoca.
Quali sono i principali tipi di permesso
di soggiorno?
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
[da precisare]
Viene rilasciato a chi è entrato in
Italia con un visto per lavoro autonomo e consente di esercitare le attività
di lavoro autonomo indicate nel visto.
Il primo permesso viene rilasciato per
"perfezionamento pratiche di lavoro autonomo" ed è valido fino al
completamento delle procedure amministrative necessarie a poter esercitare
l'attività prescelta.
Infatti è importante tenere presente che
in Italia per poter aprire un'attività commerciale o produttiva, o per
esercitare una professione, è obbligatorio seguire alcune procedure
burocratiche che abilitano all'esercizio di queste attività: domande agli
organi competenti, iscrizioni in appositi albi o registri, prove d'esame. La
procedura varia a seconda dell'attività, perciò è opportuno informarsi
presso:
a) la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura) della provincia di residenza - le sedi
si trovano in tutte le città capoluogo di Provincia - per quanto riguarda
le procedure di apertura di attività commerciali o artigianali quali ad
esempio negozi, ristoranti, laboratori;
b) la C.C.I.A.A., gli Enti competenti in
ciascuno specifico ambito professionale o i singoli Ordini Professionali,
per quanto riguarda l'esercizio di attività professionali.
Presentando alla Questura la
documentazione relativa alla conclusione di queste procedure viene
rilasciato un secondo permesso di soggiorno, valido per esercitare
effettivamente l'attività.
E' ancora da notare che i locali usati per
l'esercizio di alcune attività devono rispettare le norme sull'igiene e la
sicurezza (caratteristiche della cucina dove si prepara il cibo, areazione
dei locali, impianti elettrici ecc.); in caso di un controllo da parte dei
vigili inviati dal Comune, i locali non a norma vengono chiusi.
Il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore al doppio di quella del secondo rilascio, e a
condizione che l'interessato dimostri di possedere risorse adeguate per
l'esercizio dell'attività e di disporre di un reddito annuo.
Lo straniero in possesso di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari può avviare le
procedure di abilitazione alle attività di lavoro autonomo senza chiedere
preventivamente alla Questura un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Solo a conclusione di queste procedure deve comunicare alla Questura il
cambiamento di attività, perché venga annotato sul permesso di soggiorno.
Permesso di soggiorno per lavoro
subordinato [da precisare]
Viene rilasciato a chi è entrato in
Italia con un visto per lavoro subordinato, presentando alla Questura
l'autorizzazione al lavoro rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro o
il nulla osta di avviamento al lavoro rilasciato dalla sezione
circoscrizionale per l'impiego. Consente di svolgere specificamente
l'attività e le mansioni indicate nell'autorizzazione o nel nulla osta.
Consente inoltre di avviare le pratiche per richiedere l'abilitazione allo
svolgimento di un'attività autonoma.
Il permesso è rinnovato per una durata
non superiore al doppio di quella iniziale. Per il rinnovo è necessario
dimostrare di avere un reddito annuo pari almeno all'importo dell'assegno
sociale (attualmente pari a 6.593.000 lire annue) che può provenire da
lavoro dipendente, lavoro autonomo o altre fonti legittime di reddito.
Chi perde il posto di lavoro ha il diritto
di iscriversi nella lista speciale di collocamento per lavoratori
extracomunitari disoccupati per il restante periodo di validità del
permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore a un anno.
In generale il lavoratore subordinato
straniero ha parità di diritti con il lavoratore italiano per tutto quanto
riguarda sia le normative sul lavoro sia le previdenze per i lavoratori
dipendenti.
Per quanto riguarda le previdenze è
importante ricordare che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare
all'INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale) un contributo mensile
- che deve essere indicato nella busta paga del lavoratore - finalizzato a
assicurare il lavoratore per:
malattia. Il lavoratore ha diritto ad
assentarsi dal lavoro quando è malato, mantenendo la retribuzione durante i
giorni di malattia, dietro attestazione del medico di base.
Maternità. La lavoratrice dipendente ha
il diritto di astenersi dal lavoro, mantenendo lo stipendio, per i 2 mesi
antecedenti e i 3 mesi seguenti il parto. Può inoltre chiedere una
"maternità anticipata" fin dal primo mese di gravidanza per
documentati motivi di salute. L'astensione dal lavoro dopo il terzo mese di
vita del bambino è possibile fino al compimento del primo anno, ma con una
diminuzione progressiva dello stipendio.
Invalidità.
Vecchiaia. Dopo il numero di anni di
lavoro prescritti dalla legge il lavoratore ha diritto a una pensione
proporzionale agli anni lavorati e ai contributi versati, parametrata sullo
stipendio percepito negli ultimi anni di vita lavorativa.
Disoccupazione per perdita del posto del
lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore.
Il datore di lavoro ha inoltre i seguenti
obblighi:
iscrizione del lavoratore all'INAIL
(Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, per assicurarlo contro gli infortuni e le malattie causati
dal lavoro.
Corresponsione degli assegni familiari. il
datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore capofamiglia
una somma di denaro (non è a carico del datore, ma dell'INPS), in aggiunta
allo stipendio mensile, per ciascun figlio e per i familiari a carico
residenti in Italia, e più precisamente: a) per i figli fino al compimento
del 18° anno d'età; b) fino al 21° anno se il figlio frequenta una scuola
media o professionale o se è occupato come apprendista; c) per tutta la
durata del corso di studi, ma in ogni caso non oltre il 26° anno d'età, se
il figlio frequenta l'Università o un altro tipo di scuola superiore cui si
accede con il diploma di scuola media di secondo grado; d) per il coniuge, i
genitori e altri eventuali familiari a carico (fratelli, sorelle o nipoti se
il padre è deceduto o ha un'invalidità permanente al lavoro); e) senza
limiti d'età se i figli o gli altri familiari a carico non possono lavorare
a causa di una malattia fisica o mentale.
I lavoratori extracomunitari che lasciano
definitivamente l'Italia hanno il diritto di richiedere all'INPS la
liquidazione dei contributi versati in loro favore, con la maggiorazione del
5% annuo.
Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze uno straniero senza permesso di soggiorno o con permesso
di soggiorno scaduto, revocato o annullato, è passibile di arresto da 3
mesi a 1 anno o di una ammenda da 2.000.000 a 6.000.000.
Il datore di lavoro che impiega
lavoratori, italiani o stranieri, senza regolare contratto e senza versare
per loro i contributi previdenziali è punito dalla legge (è il cosiddetto
lavoro nero).
I minorenni possono lavorare, ma solo dopo
il compimento del 15° anno d'età e nel rispetto delle specifiche normative
sul lavoro minorile (vedi capitolo I figli).
Permesso di soggiorno per ricerca lavoro
Viene rilasciato a chi è entrato in
Italia con un visto per ricerca lavoro.
Consente l'iscrizione per un anno alle
liste di collocamento per disoccupati.
Permesso di soggiorno per attività
sportiva
Si rilascia a chi ha un visto d'ingresso
per attività sportiva.
Documenti: lettera della società sportiva
che attesti il rapporto di lavoro sportivo in corso; fotocopia della
Federazione sportiva riconosciuta dal CONI.
Durata: 3 mesi se per un periodo di prova,
1 o 2 anni.
Non consente di lavorare in altri settori.
Permesso di soggiorno per lavoro
subordinato nel settore spettacolo
Si rilascia a chi è entrato in Italia con
un visto d'ingresso per lavoro artistico.
Documenti: autorizzazione al lavoro nel
settore dello spettacolo.
Durata: uguale a quella
dell'autorizzazione al lavoro.
In caso di estinzione del rapporto di
lavoro, può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per attesa
ingaggio della durata di 30 giorni, prorogabile solo dimostrando che non si
è trovato un altro ingaggio a causa di malattia documentata da un
certificato del medico dell'ASL.
Non consente di lavorare in altri settori.
Permesso di soggiorno per studio
Si rilascia a chi è entrato in Italia con
un visto per studio e consente di frequentare solo il corso di studi
specificato nella richiesta di visto.
Allo studente che entra in Italia avendo
richiesto la preiscrizione all'Università viene rilasciato un primo
permesso di soggiorno che dura fino al 31 dicembre dell'anno in corso e
serve per poter sostenere la prova di selezione necessaria per l'ammissione
al corso di studi. Solo chi supera la prova e viene ammesso al corso di
studi ottiene un secondo permesso di soggiorno per studio, rinnovabile alla
scadenza di ogni anno scolastico. In ogni caso il permesso di soggiorno per
motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la
durata del corso di studi.
Documenti specifici per ottenere il
rinnovo:
certificato della segreteria della scuola
che dimostri l'iscrizione;
documentazione che dimostri il possesso di
un'assicurazione per le cure ospedaliere urgenti;
documentazione che dimostri che per l'anno
successivo si continua a possedere la garanzia economica di 1 milione
mensili, o borsa di studio, per almeno 6 mesi;
certificato dell'Università che dimostri
gli esami sostenuti.
Non può ottenere la proroga del permesso
per studio:
chi non ha superato almeno 2 esami nel
corso dell'ultimo anno accademico;
gli studenti medi o superiori respinti per
la seconda volta e che non possono più essere reiscritti;
gli studenti medi o superiori che, per
l'elevato numero di assenze, non sono stati classificati nelle votazioni
finali.
Il titolare di un permesso per studio può
svolgere attività lavorativa, mentre è studente, purchè non superi un
limite massimo annuo di 25 ore lavorate alla settimana.
Il permesso per studio può essere
convertito in permesso di soggiorno per lavoro, purché rientri nel numero
massimo di lavoratori immigrati che ogni anno può essere accolto in Italia
e la richiesta di conversione sia presentata prima della scadenza del
permesso.
Permesso di soggiorno per motivi familiari
Viene rilasciato:
a chi è entrato in Italia con un visto
per ricongiungimento familiare o per ricongiungimento al figlio minorenne;
a chi già soggiorna regolarmente in
Italia da almeno un anno e sposa sul territorio italiano un cittadino
italiano, o un cittadino dell'Unione Europea, o un cittadino non comunitario
titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata di
almeno un anno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio;
a chi è coniugato e convivente con un
cittadino italiano;
al genitore straniero di un minorenne
italiano residente in Italia, purchè il genitore non sia stato privato
della potestà dal Tribunale per i Minorenni.
Consente di:
iscriversi a corsi di studio o di
formazione professionale;
iscriversi alle liste di collocamento per
i disoccupati;
svolgere un lavoro subordinato o autonomo;
fruire dei servizi sanitari e
assistenziali pubblici.
Durata: uguale al permesso di soggiorno
del familiare che ha chiesto il ricongiungimento e rinnovabile insieme a
questo. Se il familiare è un cittadino italiano, europeo, o uno straniero
titolare di carta di soggiorno, invece del permesso per motivi familiari
viene rilasciata una carta di soggiorno, se non vi sono condizioni di legge
che lo impediscono.
In caso di separazione legale,
scioglimento del matrimonio, o per il figlio che al compimento di 18 anni
non può ottenere la carta di soggiorno, questo permesso può essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio.
Permesso di soggiorno per attesa di
adozione
Si rilascia al minorenne entrato in Italia
con un visto per adozione, per il periodo di "affidamento
preadottivo" . Dura 2 anni. Con la sentenza del Tribunale per i
Minorenni che dichiara l'adozione il minore adottato acquista la
cittadinanza italiana.
Permesso di soggiorno per affidamento
Può essere rilasciato al minorenne in
stato di abbandono, cioè che si trova in Italia senza un genitore o un
tutore, oppure al minorenne in "affido temporaneo".
Permesso di soggiorno per cure mediche
Si rilascia a chi è entrato in Italia con
un visto d'ingresso per cure mediche e al suo accompagnatore. Può essere
richiesto alla Questura anche da un familiare del richiedente o da un altro
incaricato. Ha una durata uguale a quella indicata nel visto per la cura, ed
è rinnovabile documentando la necessità di prolungare la cura.
Permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale
Si rilascia a chi decide di sottrarsi a
un'organizzazione criminale, in particolare relativa alla prostituzione o a
altri reati gravi, e può decidere anche di collaborare con la polizia
italiana per individuare i responsabili dell'organizzazione. Il titolare di
questo permesso viene inserito in un programma di assistenza e integrazione
sociale gestito dai servizi sociali territoriali.
Consente di:
fruire dei servizi di assistenza pubblica;
iscriversi a un corso di studi;
iscriversi alle liste di collocamento per
disoccupati;
svolgere un lavoro subordinato.
Dura 6 mesi, ma può essere prorogato, e
convertito in permesso per lavoro o per studio.
Può essere revocato se il programma di
integrazione sociale viene interrotto o se la persona si comporta in modo
incompatibile con le finalità del programma stesso.
Permesso di soggiorno per turismo
Si rilascia a chi è entrato in Italia con
un visto per turismo.
Dura 3 mesi e non può essere prorogato se
non in casi eccezionali (comprovati motivi di famiglia, malattia) e purchè
lo straniero dimostri di potersi mantenere in Italia durante il soggiorno.
Non consente di lavorare e non può essere
convertito in un altro tipo di permesso (tranne che in caso di matrimonio e
convivenza con un cittadino italiano).
Permesso di soggiorno per attesa
emigrazione in altro stato
Si rilascia a chi ha un visto di ingresso
per transito o altra documentazione che dimostri che è di passaggio in
Italia allo scopo di perfezionare le pratiche per ottenere il visto di
ingresso in un altro Stato (soprattutto USA, Australia, Canada).
Dura 6 mesi, è prorogabile.
Non consente di lavorare.
Permesso di soggiorno per richiesta di
asilo
Si rilascia a chi è entrato in Italia
presentando la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
Di solito vale 3 mesi, ma è rinnovabile
fino alla conclusione della procedura di richiesta dell'asilo politico.
Il richiedente può ricevere un contributo
economico dallo Stato, ma non può lavorare.
2.2 la
carta di soggiorno
Cos'è la Carta di Soggiorno?
E' un documento che consente di vivere in
Italia a tempo indeterminato. Viene rilasciata all'immigrato che soggiorna
regolarmente in Italia da almeno 5 anni e dimostra di avere un reddito
sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari a carico.
Se il richiedente convive in Italia con il
proprio nucleo familiare già regolarmente residente, la carta di soggiorno
viene concessa anche al coniuge e ai figli minori.
Quali diritti da la Carta di Soggiorno?
Svolgere qualsiasi attività lavorativa,
escluse quelle espressamente riservate ai cittadini italiani. Accedere a
tutti i servizi e le prestazioni pubbliche, comprese quelle sanitarie e
previdenziali.
La Carta di Soggiorno può essere
revocata?
Sì, la Questura può revocarla se lo
straniero subisce una condanna penale anche non definitiva per diversi
specifici reati.
Si può fare ricorso contro il rifiuto del
rilascio o contro la revoca della carta di Soggiorno?
Sì, al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) entro 60 giorni.
Il titolare di una Carta di Soggiorno può
essere espulso?
Sì, ma solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, oppure dopo che gli è stata revocata la
carta, se non può ottenere un permesso di soggiorno.
2.3
l'espulsione
Per quali motivi uno straniero può essere
espulso dall'Italia?
Espulsione per ingresso clandestino.
Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi entra in Italia senza visto
d'ingresso e aggirando i controlli alle frontiere.
Espulsione per irregolarità del
soggiorno. Viene disposta dal
Prefetto nei confronti di chi: a) dopo un ingresso con regolare visto è
rimasto in Italia più di 8 giorni lavorativi senza richiedere alla Questura
il permesso di soggiorno, a meno che il ritardo nella richiesta non sia
dipeso da cause di forza maggiore; b) è rimasto in Italia quando il
permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato; c) è rimasto in
Italia quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni senza
aver richiesto il rinnovo (che deve essere richiesto almeno 30 giorni prima
della scadenza).
Espulsione per sospetta pericolosità
sociale. Viene disposta dal
Prefetto nei confronti di chi: a) può essere ritenuto abitualmente dedito a
traffici delittuosi; b) in base all'osservazione della condotta e del tenore
di vita, si può ritenere che viva abitualmente, almeno in parte, con i
proventi di attività delittuose; c) debba ritenersi dedito a reati che
offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica dei minorenni o la sanità,
la sicurezza, la tranquillità pubblica; d) è indiziato di appartenenza a
associazioni di tipo mafioso. In tutti questi casi non è richiesto un
controllo del giudice sull'effettiva pericolosità dello straniero prima di
emanare il decreto di espulsione.
Espulsione per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato.
Viene disposta dal Ministro dell'Interno nei confronti di chi può mettere
in pericolo l'ordine e la sicurezza interna dello Stato italiano. E' l'unico
tipo di espulsione valida anche nei confronti delle categorie di persone che
in nessun altro caso possono essere espulse (se si tratta di minorenni, la
competenza è del Tribunale per i Minorenni).
Quali categorie di persone non possono
essere espulse dall'Italia?
I minori di 18 anni;
i titolari della carta di soggiorno (se
non è stata revocata);
i coniugi, o parenti entro il 4° grado,
di un cittadino italiano con cui convivono;
le donne in stato di gravidanza e nei
primi 6 mesi di vita del bambino.
In che modo l'espulsione viene comunicata
all'interessato?
Con un decreto scritto contenente le
motivazioni dell'espulsione e le modalità di impugnazione del
provvedimento. Il decreto deve essere tradotto in una lingua conosciuta
dall'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo.
Deve essere notificato, cioè consegnato personalmente al destinatario.
In che modo viene eseguita l'espulsione?
L'espulsione può essere eseguita in due
diversi modi, a seconda del motivo e della decisione dell'autorità che
emette il decreto:
1. Espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera. In questo caso lo straniero viene condotto subito
alla frontiera dalle forze polizia e fatto uscire dal territorio italiano
con un idoneo mezzo di trasporto. Se non è possibile condurlo subito alla
frontiera, viene portato in un Centro di permanenza Temporanea.
2. Intimazione a lasciare l'Italia entro
15 giorni. Chi non ha lasciato il territorio italiano allo scadere dei 15
giorni, se nel frattempo il provvedimento non è stato revocato o annullato,
riceve una disposizione di accompagnamento alla frontiera e può essere
trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea.
In particolare:
l'espulsione per ingresso clandestino può
essere eseguita sia con accompagnamento immediato sia con intimazione a
andarsene entro 15 giorni. L'intimazione viene disposta in genere nei
confronti di chi è in possesso di validi documenti di identità e di
nazionalità, e in tutti i casi per chi può dimostrare di essere entrato in
Italia prima del 27 marzo 1998 (data di entrata in vigore della nuova legge
sull'immigrazione).
L'espulsione per irregolarità del
soggiorno viene eseguita sempre
con l'intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni.
L'espulsione per sospetta pericolosità
sociale può essere eseguita sia
con accompagnamento immediato sia con intimazione a andarsene entro 15
giorni. L'accompagnamento viene disposto se il Prefetto, sulla base di
circostanze obiettive da indicare nella motivazione del decreto di
espulsione, ritiene ci sia il concreto pericolo che l'interessato si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato. Viene eseguita sempre con accompagnamento immediato.
Cosa sono i Centri di Permanenza
Temporanea?
Sono strutture di reclusione nei quali la
persona che ha ricevuto un decreto di espulsione può essere trattenuta per
il tempo strettamente necessario a rimuovere eventuali ostacoli che ne
rendano impossibile l'uscita dal territorio italiano, quali in particolare:
necessità di accertare la nazionalità o
l'identità;
difficoltà nell'acquisire i documenti di
viaggio;
mancanza di un mezzo di trasporto adatto.
Il trattenimento in un Centro viene
disposto nei confronti di chi ha ricevuto un decreto di espulsione con
accompagnamento immediato. Per chi ha l'espulsione tramite intimazione ci può
essere trattenimento solo se, trascorsi 15 giorni, non ha lasciato l'Italia,
o se c'è il rischio concreto che chi è stato espulso per soggiorno
irregolare si sottragga al provvedimento (il rischio viene valutato sulla
base di circostanze obiettive .riguardanti l'inserimento sociale, familiare
e lavorativo).
In un Centro di Permanenza Temporanea si
ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche telefonicamente. Non ci
si può allontanare dal Centro e si possono ricevere visite solo nei limiti
consentiti dal regolamento.
La persona trattenuta nel Centro può
contattare un avvocato e chiedere di essere assistita per l'udienza di
convalida del decreto e per l'eventuale ricorso contro l'espulsione.
Per quanto tempo si può essere trattenuti
in un Centro di Permanenza Temporanea?
Entro 48 ore dall'adozione del
provvedimento che stabilisce il trattenimento il Questore del luogo in cui
si trova il Centro trasmette gli atti al Pretore che, dopo aver sentito
l'interessato, convalida il provvedimento entro 48 ore con un atto scritto e
motivato. Se decide di non convalidarlo, la persona viene rilasciata.
All'udienza di convalida si può chiedere di essere assistiti da un
avvocato.
La permanenza non può durare
complessivamente più di 30 giorni.
Quali sono le conseguenze dell'espulsione
per la persona espulsa?
Il divieto di entrare in Italia per 5
anni, che il Pretore può ridurre a 3 in seguito alla presentazione di un
ricorso contro il provvedimento di espulsione.
Per chi trasgredisce questo divieto la
legge prevede l'arresto da 2 a 6 mesi e l'espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera.
I dati degli stranieri espulsi dall'Italia
vengono comunicati a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Schengen
(vedi elenco nel capitolo Il visto di ingresso), che non rilasciano il visto
d'ingresso o il permesso di soggiorno agli stranieri segnalati.
Si può fare ricorso contro un
provvedimento di espulsione?
Sì, si può presentare ricorso al Pretore
del luogo in cui ha sede il Prefetto che ha disposto l'espulsione, oppure,
in caso di trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea, al Pretore
responsabile per il Centro.
Per le espulsioni con intimazione il
ricorso deve essere presentato entro 5 giorni (compresi i festivi) dalla
notifica.
Per le espulsioni con accompagnamento
immediato il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni (compresi i
festivi); quando le circostanze lo consentono, l'interessato può firmarlo
personalmente in presenza dei funzionari della rappresentanza diplomatica
italiana nel proprio Paese, che lo trasmetteranno al Pretore.
Entro 10 giorni dalla presentazione del
ricorso, il Pretore deve decidere se: a) accoglierlo; b) rigettarlo; c)
ridurre da 5 a 3 anni il divieto di rientro in Italia.
Per essere seguito legalmente nel
procedimento di ricorso lo straniero ha il diritto di richiedere
l'assistenza gratuita di un avvocato (gratuito patrocinio da parte dello
Stato italiano).
Fa eccezione l'espulsione per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato: in questo caso il ricorso deve
essere presentato al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, entro 60 giorni
dalla notifica.
In quali casi è' possibile entrare in
Italia durante il periodo di validità dell'espulsione?
Se la persona espulsa ha in corso un
procedimento penale in Italia il Questore può autorizzarla a rientrare per
il tempo strettamente necessario a esercitare il diritto di difesa
partecipando al giudizio o ad atti processuali in cui sia necessaria la sua
presenza (interrogatori, confronti ecc.). Qusta autorizzazione si può
ottenere con una richiesta documentata presentata al Questore
dall'interessato, tramite la rappresentanza diplomatica del suo Paese, o
presentata dall'avvocato difensore.
E' possibile inoltre rientrare in Italia
prima del termine stabilito dal decreto di espulsione con una speciale
autorizzazione del Ministro dell'Interno.
Esistono particolari tipi di espulsione
per gli stranieri che hanno subito una condanna penale?
Espulsione a titolo di misura di
sicurezza. Può essere disposta
dal giudice nei confronti di uno straniero che riceve una condanna penale,
ma solo se si accerta l'effettiva pericolosità sociale del condannato, cioè
se è probabile che, dopo aver scontato la pena, commetta nuovi reati.
In questi casi l'espulsione può essere
eseguita solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo che la
pena detentiva è stata interamente scontata. Perciò tra la valutazione di
pericolosità sociale che motiva l'espulsione e il momento in cui dovrebbe
essere eseguita può trascorrere un tempo lungo, nel quale la persona può
cambiare e non risultare più socialmente pericolosa; prima di eseguire
l'espulsione quindi il magistrato deve procedere al "riesame della
pericolosità sociale", che può avere come risultato la revoca
dell'espulsione. Fino a quando l'espulsione non è stata eseguita,
l'interessato può sempre chiederne la revoca, a seguito del riesame della
pericolosità.
Non è possibile applicare la misura di
sicurezza a uno straniero condannato penalmente se gli è stata concessa la
sospensione condizionale della pena, o se si è trattato di una sentenza di
applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento (si ha
patteggiamento quando l'imputato, in mancanza di prove certe della propria
innocenza, si dichiara colpevole, ottenendo perciò dal giudice una pena
inferiore a quella prevista dalla legge per il reato di cui è accusato).
Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva alla detenzione. Può
essere disposta dal giudice nei confronti di uno straniero che viene
condannato a una pena detentiva inferiore ai due anni, non può ottenere la
sospensione condizionale della pena e si trova in una di queste condizioni
di espellibilità: ingresso clandestino, soggiorno illegale, sospetta
pericolosità sociale. In questi casi la pena detentiva può essere
sostituita con l'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni, e solo a
condizione che lo straniero sia espellibile immediatamente.
PARTE III
VIVERE
IN ITALIA
1. LA
CASA
Per trovare un'abitazione in Italia un
immigrato ha diverse possibilità:
- l'affitto o l'acquisto sul mercato privato;
- la "casa popolare";
- il centro di accoglienza;
- gli "alloggi sociali".
- Le case per le situazioni di emergenza.
l'affitto o
l'acquisto sul mercato privato
Cosa si deve fare quando si prende una
casa in affitto?
E' necessario stipulare con il
proprietario un regolare contratto di affitto, dove si specificano in
particolare il costo del canone mensile, la durata e le condizioni di
rinnovo del contratto.
Uno straniero può comprare una casa?
Sì, secondo le stesse norme che valgono
per i cittadini italiani.
la
"casa popolare"
Cos'è una "casa popolare"?
Le case di Edilizia Residenziale Pubblica,
comunemente dette "case popolari", sono alloggi di proprietà del
Comune che vengono dati in affitto a basso costo a persone italiane o
straniere con redditi bassi o in condizioni di emergenza abitativa (ad
esempio a causa di uno sfratto, o perché senza una casa e sistemati in
alloggi di fortuna ).
Chi ha diritto di richiedere una casa
popolare?
Possono fare richiesta di una casa
popolare tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, compresi i
disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.
Dove si fa la richiesta per avere una casa
popolare?
Presso l'Ufficio del Comune che si occupa
dell'assegnazione delle case popolari. Tutte le informazioni in materia si
possono avere sia presso questo ufficio sia presso i Servizi Sociali del
Comune.
Come si fa la richiesta di una casa
popolare?
E' importante sapere che la richiesta di
una casa popolare non si può fare in qualsiasi momento, ma che
periodicamente il Comune emette un bando di concorso per l'assegnazione
degli alloggi. In pratica per partecipare al bando bisogna ritirare presso
il competente ufficio comunale un modulo da compilare. Dopo aver esaminato
le domande, il Comune stabilisce una graduatoria; in base al punteggio
conseguito nella graduatoria si viene chiamati e si riceve l'assegnazione
dell'alloggio.
I requisiti per partecipare ai bandi
vengono stabiliti da leggi regionali, e sono quindi diversi a seconda del
luogo in cui si risiede.
i centri di
accoglienza
Cos'è un centro di accoglienza?
E' una struttura pubblica dove è
possibile abitare per un breve periodo, gratis o a pagamento a seconda dei
casi. I centri di accoglienza sono organizzati come ostelli rivolti
all'ospitalità di adulti singoli, nella maggior parte dei casi di sesso
maschile.
Chi ha diritto di abitare in un centro di
accoglienza?
Hanno diritto i titolari di un permesso di
soggiorno di qualunque tipo, ad esclusione del soggiorno per turismo,
"temporaneamente impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze
alloggiative e di sussistenza".
In situazioni di emergenza (ad esempio in
seguito a uno sgombero) il sindaco può alloggiare temporaneamente nei
centri anche stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il
soggiorno; in questi casi possono comunque venire applicate le disposizioni
di legge sull'espulsione.
Dove si fa la richiesta di un posto in un
centro di accoglienza?
In genere preso l'ufficio del Comune che
si occupa di immigrati. Le norme per l'accesso variano a seconda del Comune.
l'alloggio
sociale
La nuova legge sull'immigrazione prevede
che i comuni o altri enti possano istituire alloggi sociali a pagamento, a
basso costo, come soluzioni abitative più durature del centro di
accoglienza, in attesa di trovare una casa vera e propria.
In pratica gli alloggi sociali non sono
ancora stati istituiti.
Le case per
le situazioni di emergenza.
Una persona o una famiglia possono
trovarsi in situazioni di emergenza abitativa; ad esempio: perdono
improvvisamente la casa in cui abitavano; una madre si trova sola con i suoi
bambini o in stato di gravidanza ecc.
Al di fuori della legge 40, in questi casi
ogni città si è attrezzata per aiutare le persone in difficoltà, italiane
e straniere, con luoghi di accoglienza gestiti a volte dagli Enti Locali e,
nella maggior parte dei casi, da associazioni private o religiose. La
situazione è diversa in ogni città, ma ci si può informare presso il
Comune o presso chiese e associazioni.
2. LA
CURA DELLA SALUTE
Come ci si cura in Italia?
In Italia esiste un Servizio Sanitario
Nazionale (S.S.N.), cioè il servizio pubblico che garantisce le cure
mediche a tutti i cittadini.
In quali casi gli stranieri hanno diritto
alle cure del Servizio Sanitario Nazionale?
- I titolari di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro
subordinato, motivi familiari, richiesta di asilo e asilo politico,
asilo umanitario, attesa adozione o affidamento, acquisto di
cittadinanza hanno diritto all'assistenza sanitaria pubblica a parità
di trattamento con i cittadini italiani; questo diritto vale anche per
gli stranieri disoccupati e iscritti nelle liste di collocamento. In
questi casi l'iscrizione al Servizio sanitario Nazionale è obbligatoria
e gratuita. I familiari a carico regolarmente soggiornanti fruiscono
delle stesse prestazioni sanitarie garantite al titolare
dell'iscrizione.
- I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio hanno
diritto all'assistenza sanitaria pubblica attraverso l'iscrizione
volontaria, a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso
l'assistenza non si estende ai familiari a carico. In alternativa lo
studente può stipulare una polizza assicurativa privata (in genere
viene richiesta quando si fa domanda del visto d'ingresso all'ambasciata
o al consolato italiano in Cina).
A quali servizi e prestazioni si può
accedere con l'iscrizione al servizio sanitario nazionale?
- Medico di base
- Medici specialisti
- Esami
- Pronto soccorso
- Ricovero in ospedale
- Vaccinazioni
- Consultori familiari e pediatrici
- Cure per la gravidanza, il parto, la maternità
Uno straniero non in regola con le norme
sull'ingresso e il soggiorno può usufruire delle cure mediche pubbliche?
Uno straniero irregolare non può
iscriversi al Servizio sanitario nazionale, ma ha comunque diritto:
- alle cure di pronto soccorso;
- alle cure ospedaliere urgenti o necessarie;
- alle cure per la gravidanza, il parto e la maternità;
- alle cure per i minorenni;
- alla cura delle malattie infettive;
- alla cura delle malattie mentali.
Uno straniero irregolare che chiede di
essere curato in una struttura sanitaria pubblica corre rischi di denuncia?
No. La legge stabilisce che l'accesso alle
strutture sanitarie non può comportare nessuna segnalazione alla polizia da
parte del personale sanitario. E' invece obbligatoria la segnalazione dei
reati, riguardanti sia italiani che stranieri che chiedono l'assistenza
medica (ad esempio ferite da armi ecc.).
Come si fa per iscriversi al Servizio
Sanitario Nazionale?
Si va all'ufficio dell'Usl nel Comune (o
nel quartiere per le città più grandi) in cui si dimora presentando il
permesso di soggiorno in corso di validità, o la richiesta di rinnovo del
permesso.
Gli studenti che scelgono di fruire
dell'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale pagano un
contributo annuale attualmente fissato in circa 300.000 lire.
All'atto dell'iscrizione si riceve un
tesserino sanitario che deve essere esibito ogni volta che si richiede una
prestazione in una struttura sanitaria pubblica.
Chi è il medico di base?
Quando si va all'Usl per fare l'iscrizione
si deve scegliere il medico di base in un elenco di medici che operano nella
zona in cui si abita. E' il medico che segue con continuità i problemi di
salute dei suoi pazienti, prescrive esami e visite specialistiche, scrive le
ricette delle medicine. Ciascun medico di base ha un orario settimanale in
cui riceve i propri assistiti. Le sue prestazioni sono gratuite.
Le cure sanitarie pubbliche sono a
pagamento?
Per gli esami, le visite specialistiche,
le cure ospedaliere, si paga un ticket, il cui costo varia a seconda della
prestazione richiesta.
Le cure del medico di base sono gratuite
per tutti.
Gli esami, le visite specialistiche e le
cure in ospedale sono gratuiti per:
- chi ha un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a
16.000.000 lordi annui a persona, o 22.000.000 lordi annui per due
persone;
- i disoccupati iscritti alle liste di collocamento (ma non chi è
iscritto perché in cerca di prima occupazione);
- i bambini fino a 6 anni d'età, se il reddito familiare annuo è
inferiore a 70.000.000 lordi;
- le donne in gravidanza per gli esami da eseguire normalmente
durante i 9 mesi;
- i maggiori di 60 anni.
A quali cure hanno diritto le donne in
gravidanza?
Tutte le donne straniere in gravidanza, in
regola e non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto alle
stesse cure rivolte alle cittadine italiane.
Durante la gravidanza:
accesso gratuito al consultorio familiare di zona. Il consultorio, dove
opera un'équipe formata da medici ginecologi e da infermieri, garantisce:
visite ginecologiche, consulenza medica, informazioni sulla gravidanza e il
parto, prescrizione degli esami che vengono normalmente eseguiti in
gravidanza.
Per il parto:
ricovero nei reparti Maternità degli ospedali.
Per chi sceglie di interrompere la
gravidanza: per richiedere una
interruzione volontaria della gravidanza (aborto) si possono rivolgere al
consultorio familiare le donne maggiori di 18 anni. Per le minorenni è
necessario il consenso dei genitori o del tutore; in casi particolari di
minorenni seguite dal servizio sociale l'autorizzazione può essere data dal
giudice tutelare.
L'aborto deve essere compiuto di norma
entro il 3^ mese di gravidanza. Solo in alcuni casi particolari (grave
handicap del nascituro, pericolo per la salute fisica o psichica della
madre) è possibile abortire fino al 5° mese di gravidanza.
A quali cure hanno diritto i minorenni?
Tutti i minorenni stranieri,
in regola e non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto alle
cure mediche e alla tutela della salute.
I figli di genitori regolari
appena nascono devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale presso
gli uffici della Usl del Comune o del quartiere in cui abita la famiglia.
Quando si va all'Usl per l'iscrizione del bambino, si deve scegliere anche
il pediatra di base, in un elenco di pediatri che operano nella zona di
residenza della famiglia. Fin dalla nascita, anche se l'iscrizione non è
ancora stata fatta, il bambino ha diritto alle stesse cure dei bambini
iscritti.
I minori stranieri irregolari
non possono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale e non possono
avere il pediatra di base. Hanno però diritto a fruire delle cure mediche
presso tutte le strutture sanitarie pubbliche: ospedali, ambulatori
specialistici, consultorio pediatrico di zona.
La legge italiana prescrive inoltre che a
tutti i bambini presenti sul territorio nazionale vengano praticate le
vaccinazioni obbligatorie.
Per altre informazioni sulla salute dei
minorenni, vedi il capitolo "I figli".
3. I
FIGLI
La legge italiana riserva un'attenzione
particolare ai minorenni (cioè i minori di 18 anni d'età), nel rispetto
delle convenzioni internazionali che tutelano i diritti dell'infanzia.
3.1 l'unita' della famiglia
Per farsi raggiungere in Italia dai propri
figli, o per raggiungere un figlio già in Italia, la legge consente:
- il ricongiungimento familiare (vedi scheda)
- l'ingresso al seguito di un familiare (vedi scheda Il visto di
ingresso)
3.2 la nascita di un figlio in
italia
Cosa bisogna fare appena nasce un bambino?
1. Una delle prime cose da fare è
denunciare la nascita sia allo Stato italiano che alle autorità cinesi in
Italia, anche se i genitori non sono in regola con le norme sul soggiorno:
- prima che la madre e il neonato escano dall'ospedale, è
obbligatorio per tutti andare all'anagrafe del Comune di nascita del
bambino per denunciare la sua nascita. Molti ospedali hanno un apposito
ufficio anagrafico al loro interno;
- bisogna andare al consolato cinese per far registrare la nuova
nascita e iscrivere il bambino sul passaporto di uno dei genitori, anche
se non si è in regola con le norme sul soggiorno;
- bisogna andare in Questura per far iscrivere il bambino sul
permesso di soggiorno di uno dei genitori.
2. L'altra cosa importante da fare appena
nasce un figlio, se almeno uno dei genitori è regolare, è iscriverlo
subito al Servizio sanitario Nazionale, anche se non è ancora stato
iscritto sul passaporto e sul permesso di soggiorno.
3. E' opportuno che i genitori che
lavorano come dipendenti con un regolare contratto si accertino di percepire
gli assegni familiari dal momento della nascita del bambino. Secondo la
normativa italiana sul lavoro, infatti, il datore di lavoro ha l'obbligo di
corrispondere una somma di denaro, in aggiunta allo stipendio mensile, per
ciascun figlio a carico (vedi capitolo Permesso di soggiorno).
3.3 la salute dei bambini
Tutti i bambini, regolari e irregolari,
hanno diritto alle cure del Servizio Sanitario Nazionale?
Al Servizio sanitario nazionale possono
essere iscritti solo i bambini i cui genitori (o uno di essi) sono in regola
con il permesso di soggiorno.
Un bambino irregolare non può avere la
tessera del servizio sanitario pubblico e non può avere il pediatra di
base.
Però tutti i minorenni stranieri, in
regola e non in regola, hanno diritto alle cure mediche e alla tutela della
salute. Perciò gli irregolari possono fruire delle cure presso tutte le
strutture sanitarie pubbliche: ospedali, ambulatori specialistici,
consultorio pediatrico.
Come si fa a iscrivere un neonato al
Servizio Sanitario Nazionale?
Il genitore regolare, appena il figlio
nasce, deve iscriverlo al Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici
della Usl del Comune o del quartiere in cui abita la famiglia, portando il
certificato di nascita rilasciato dall'anagrafe. Quando si va all'Usl per
l'iscrizione del bambino, si deve scegliere anche il pediatra di base, in un
elenco di pediatri che operano nella zona di residenza della famiglia.
E' importante sapere che fin dalla
nascita, anche se l'iscrizione non è ancora stata fatta, il bambino ha
diritto alle stesse cure dei bambini iscritti.
Cosa sono le vaccinazioni obbligatorie?
La legge italiana prescrive che a tutti i
bambini presenti sul territorio nazionale, sia gli italiani che gli
stranieri regolari o irregolari, vengano praticate le vaccinazioni
obbligatorie.
Le vaccinazioni, che servono per evitare
alcune malattie molto gravi, devono essere fatte in periodi fissi: nel 3°
mese di vita, nel 5° mese, nell'11° mese, nel 3° anno e tra il 5° e il 6°
anno.
Ai bambini iscritti al Servizio sanitario
pubblico viene spedito a casa poco dopo la nascita un libretto che spiega
cosa sono le vaccinazioni, quando e dove si devono fare.
Dove si va per vaccinare i bambini?
Ci si presenta direttamente all'Ufficio
d'Igiene e, in molte città, anche negli ambulatori vaccinali di zona. Chi
ha ricevuto a casa il "libretto di vaccinazione" deve portarlo con
sé.
3.4 mandare i figli a scuola
I servizi pubblici per l'infanzia e la
scuola in Italia sono strutturati così:
- da 3 mesi a 3 anni d'età, asilo nido comunale;
- da 3 a 6 anni, scuola materna, statale o comunale;
- da 6 a 10 anni, scuola elementare, statale e obbligatoria;
- da 11 a 15 anni, scuola media, statale e obbligatoria;
- oltre i 15 anni, istituti superiori e scuole professionali, statali
e facoltativi.
Chi ha diritto di andare al nido e alla
materna?
I minori regolari possono essere iscritti
con le stesse modalità che valgono per i cittadini italiani.
Per i minori irregolari la legge nazionale
non fornisce indicazioni. Molti Comuni però si sono dotati di regole
proprie che consentono l'accesso al nido e alla scuola materna anche ai
bambini senza permesso di soggiorno.
Come si fa a iscrivere un bambino al nido
o alla scuola materna?
La domanda di iscrizione si presenta
direttamente alla scuola. Le iscrizioni devono essere fatte con notevole
anticipo, durante il precedente anno scolastico, secondo scadenze diverse in
ciascun Comune. E' importante informarsi per tempo sulle modalità e le date
di iscrizione perché i posti sono limitati; soprattutto per i nidi,
conviene iscrivere il bambino subito dopo la nascita.
Chi ha diritto di andare alla scuola
elementare e alla scuola media?
Tutti i bambini fino ai 15 anni d'età,
regolari e non regolari, hanno il diritto di andare a scuola. Per i genitori
mandare i figli alla scuola dell'obbligo è un dovere: chi non lo rispetta
viene punito dalla legge.
Come si fa a iscrivere un bambino alla
scuola dell'obbligo?
La domanda di iscrizione deve essere
presentata alla segreteria della scuola da un genitore, o da chi ne fa le
veci, munito di un documento d'identità del bambino con fotografia ( ad
esempio la fotocopia del passaporto del genitore, o il certificato di
nascita) e del certificato di vaccinazione.
Dopo aver preso il diploma della scuola
media dell'obbligo, un minore straniero può iscriversi a una scuola
superiore?
Il ragazzo in regola con le norme sul
soggiorno può iscriversi e frequentare le scuole superiori secondo le
stesse modalità dei cittadini italiani.
Il ragazzo non regolare può essere
iscritto "con riserva", che viene sciolta al conseguimento del
diploma.
Il possesso di un diploma scolastico
italiano non costituisce un requisito utile alla regolarizzazione.
Un ragazzo residente all'estero può
chiedere di entrare in Italia per frequentare una scuola superiore?
Sì, se ha più di 15 anni può richiedere
il visto di ingresso per studio all'autorità diplomatica italiana in Cina,
e ottenere poi un permesso di soggiorno per studio (vedi capitoli Il visto
di ingresso e Il permesso di soggiorno).
3.5 il lavoro minorile
La legge italiana consente il lavoro dei
minori di 18 anni?
In Italia è vietato far lavorare i
bambini prima del compimento del 15° anno d'età. Tra i 15 e i 18 anni il
lavoro minorile è consentito, ma è regolato da norme specifiche che hanno
lo scopo di tutelare i minorenni.
Ci sono lavori ai quali i minorenni non
possono essere adibiti?
Sì, tutti i lavori particolarmente
faticosi, pericolosi o ritenuti non adatti a un minore. Ad esempio: lavori
di estrazione nelle cave o nelle miniere; sollevamento e trasporto di pesi
con carriole a braccia in condizioni di pericolo; lavori su ponti sospesi;
somministrazione al minuto di bevande alcoliche.
Quali procedure deve seguire il datore di
lavoro di un minorenne?
Tutte le normali procedure di avvio al
lavoro e tutti gli obblighi che si seguono per i lavoratori maggiorenni.
Prima di assumere un minorenne, però, il datore di lavoro ha l'obbligo di
ottenere un riconoscimento di idoneità al lavoro, facendo visitare a
proprie spese il lavoratore minorenne presso il competente servizio
dell'Usl; l'esito della visita medica deve essere comprovato da un
certificato da allegare al libretto di lavoro. La visita medica deve essere
ripetuta almeno una volta all'anno, a cura e a spese del datore di lavoro.
Quale deve essere l'orario di lavoro dei
minorenni?
8 ore giornaliere e 40 settimanali, con
l'obbligatorietà di una pausa dopo 4 ore e mezza di lavoro consecutive.
E' vietato adibire i minorenni al lavoro
notturno, tra le 22 e le 6 del mattino fino a 16 anni d'età, tra le 22 e le
5 del mattino da 16 a 18 anni.
Nei casi in cui il lavoro notturno sia
indispensabile al normale funzionamento dell'azienda i minori che abbiano
compiuto 16 anni possono lavorare durante le ore notturne, previa
comunicazione in merito da parte del datore di lavoro alla Direzione
Provinciale del Lavoro.
I minorenni hanno diritto a un riposo
settimanale di 24 ore consecutive. Hanno inoltre diritto ad almeno 30 giorni
di ferie all'anno se hanno meno di 16 anni, ad almeno 20 giorni se sono tra
i 16 e i 18 anni d'età.
I lavoratori minorenni devono essere
retribuiti quanto i maggiorenni?
Sì, a parità di lavoro hanno diritto a
una retribuzione uguale a quella dei maggiorenni.
In quali sanzioni incorre il datore di
lavoro che non rispetta le norme sul lavoro minorile?
E' passibile dell'arresto da un minimo di
1 mese a un massimo di 6 mesi o di ammende tra 500.00 lire e 10.000.000, a
seconda della norma cui è contravvenuto.
3.6 la cittadinanza
Quale cittadinanza acquisisce un figlio di
stranieri nato in Italia?
Acquisisce la cittadinanza dei genitori, o
di uno di loro se sono di cittadinanza diversa.
In quali casi un bambino straniero che
nasce in Italia acquisisce la cittadinanza italiana per nascita?
- Quando uno dei genitori è italiano, sia che siano regolarmente
sposati, sia che si tratti di un figlio naturale, purchè riconosciuto
dal genitore italiano.
- Quando i genitori sono entrambi apolidi.
- Quando i genitori sono ignoti, cioè il bambino è stato
abbandonato alla nascita.
- Quando non può acquistare la cittadinanza dei genitori.
In quali altri casi un bambino straniero
nato in Italia può acquisire la cittadinanza italiana?
- Un figlio di stranieri che nasce in Italia e vi risiede senza
interruzioni fino al 18° anno d'età, se lo vuole può acquisire la
cittadinanza italiana, dichiarando la sua richiesta di cittadinanza
davanti a un ufficiale dell'anagrafe prima del compimento dei 19 anni.
E' necessario presentare all'anagrafe una documentazione che provi la
nascita e la residenza continuativa in Italia.
- In caso di adozione da parte di un cittadino italiano.
- Quando la cittadinanza italiana viene acquisita dal genitore
convivente. In questo caso al compimento del 18° anno si può
rinunciare alla cittadinanza italiana e mantenere quella precedentemente
posseduta.
3.7 i minori irregolari
Quali possibilità offre la legge per
regolarizzare un minore irregolarmente presente sul territorio italiano, o
per tutelarlo comunque anche quando non è possibile la regolarizzazione?
Esistono possibilità diverse a seconda
della situazione del minore e della sua famiglia.
- Minori
soli sotto i 14 anni d'età.
Per i bambini che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti che
si occupino di loro il Tribunale per i Minorenni può definire lo
"stato di abbandono" e scegliere quindi tra diverse strade:
affidamento a una famiglia italiana; affidamento a uno straniero o a una
famiglia straniera regolare; adozione da parte di un cittadino italiano;
affidamento a una comunità di accoglienza per bambini; rimpatrio nel
Paese d'origine.
- Minori
soli tra i 14 e i 18 anni d'età.
Per i ragazzi che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti che
si occupino di loro il Giudice Tutelare, su segnalazione dei Servizi
Sociali, può nominare un tutore in Italia. In alternativa può essere
disposto il rimpatrio presso la famiglia nel Paese d'origine, valutando
quale soluzione vada maggiormente nell'interesse del minore.
- Minori
irregolari con almeno un genitore regolare.
I bambini con meno di 14 anni possono essere regolarizzati venendo
iscritti nel permesso di soggiorno del genitore regolare. I ragazzi tra
i 14 e i 18 anni possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi
familiari, rinnovabile al compimento dei 18 anni.
- Minori
irregolari con genitori irregolari.
Sono le situazioni più difficili, per le quali il Tribunale per i
Minorenni (per chi ha meno di 14 anni) o il Giudice Tutelare (per i
maggiori di 14 anni), in collaborazione con i servizi sociali, decide a
seconda delle singole situazioni. Se il minore vive con i propri
genitori, ha diritto ad andare alla scuola dell'obbligo e a ricevere
tutte le cure mediche necessarie, ma segue la famiglia se questa viene
colpita da un decreto di espulsione. In alcuni casi l'autorità
giudiziaria può nominare un tutore o disporre un affidamento: in questo
modo il bambino viene regolarizzato. In altri casi l'autorità
giudiziaria dispone il rimpatrio presso i parenti nel Paese d'origine.
3.8 l'espulsione
Un minorenne può essere espulso
dall'Italia?
La legge vieta l'espulsione dei minori di
18 anni, ad eccezione di alcuni casi particolari, e fatto salvo il diritto
di seguire il genitore che sia stato espulso (vedi capitolo Espulsione).
3.9 il rimpatrio
Cos'è il rimpatrio?
L'autorità giudiziaria minorile può
disporre il rimpatrio di un minorenne regolare o irregolare, cioè il suo
ritorno al Paese d'origine, anche se ha uno o entrambi i genitori in Italia.
Nei casi più frequenti il rimpatrio viene
adottato nei confronti dei minorenni che si trovano in Italia senza un
adulto di riferimento che eserciti la potestà genitoriale.
Non si tratta di un provvedimento
punitivo, ma di una decisione presa quando il giudice ritiene che al Paese
d'origine il minore avrebbe una condizione di vita complessivamente migliore
che in Italia.
Il rimpatrio può avvenire anche in un
Paese diverso da quello d'origine, dove si trovino i genitori o altri
familiari in grado di prendersi cura del minore e disposti ad accoglierlo.
Come avviene il rimpatrio?
L'istituzione responsabile dei cosiddetti
rimpatri assistiti è il Comitato per i Minori Stranieri presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera in accordo con i servizi
sociali locali che seguono direttamente i casi di minori per i quali si
avvia la procedura del rimpatrio.
Prima di eseguire il provvedimento di
rimpatrio, viene fatta un'indagine per accertare che, nel Paese nel quale
viene inviato, il minore possa effettivamente riunirsi alla sua famiglia ed
essere adeguatamente mantenuto e educato. Il provvedimento viene adottato
dopo aver sentito il Giudice Tutelare.
Se il minore è consenziente, il rimpatrio
viene eseguito a cura del servizio sociale; in caso contrario può essere
eseguito dal questore.
Nel caso di minorenni con un procedimento
penale in corso, per procedere al rimpatrio è necessario il nulla osta
dell'autorità giudiziaria, che viene rilasciato se non sussistono
inderogabili esigenze processuali che lo impediscono.
4.
L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Uno straniero adulto regolarmente
residente in Italia ha il diritto:
- di iscriversi a una scuola media di secondo grado se ha compiuto 14
anni;
- di iscriversi all'Università;
- di frequentare i corsi di studio rivolti specificamente ai
cittadini stranieri;
- di frequentare corsi di formazione professionale.
4.1 iscriversi all'universita'
Chi ha diritto di iscriversi all'Università?
- Può iscriversi a condizioni di parità con i cittadini italiani lo
straniero che: a) è titolare di una carta di soggiorno o di un permesso
di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo
umanitario, motivi religiosi; b) possiede un titolo di studio superiore
conseguito in Italia, oppure conseguito all'estero ma equipollente.
- Può chiedere un visto di ingresso per studio lo straniero
residente all'estero che intende iscriversi in un'Università italiana.
(vedi i capitoli "Il visto di ingresso" e "Il permesso di
soggiorno").
Quali titoli di studio esteri sono validi
per l'iscrizione nelle Università italiane?
I titoli di studio esteri sono validi per
l'iscrizione se consentono l'accesso all'Università del Paese in cui sono
stati rilasciati e se sono stati conseguiti dopo almeno 12 anni di scuola.
Come si fa a iscriversi all'Università?
Molte Università si sono dotate di un
Ufficio Stranieri dove si possono chiedere tutte le informazioni riguardanti
l'iscrizione.
In mancanza di questo ufficio ci si
rivolge alla segreteria della facoltà prescelta.
Le modalità di iscrizione e l'entità
delle tasse scolastiche variano a seconda della città, poiché le Università
italiane hanno ampie autonomie di gestione.
Gli stranieri devono superare delle prove
specifiche per poter accedere all'Università?
Sì, sia i già soggiornanti che coloro
che richiedono un visto di ingresso per studio devono superare una prova di
pre - iscrizione.
In un periodo che varia a seconda
dell'Università e della Facoltà (in genere tra aprile e maggio) bisogna
fare le domande di pre iscrizione per poter poi sostenere la prova di
ammissione.
Quali documenti bisogna presentare per
iscriversi all'Università?
Data la varietà di regolamenti adottati
dalle diverse Università, è bene informarsi direttamente sulla
documentazione necessaria presso la Facoltà in cui ci si vuole iscrivere.
Tutti gli studenti stranieri devono
produrre comunque alcuni documenti basilari.
Per gli stranieri soggiornanti in
Italia: a) il titolo degli studi
secondari di secondo grado in originale o un attestato sostitutivo (la
fotocopia non è valida), tradotto ufficialmente in lingua italiana. Chi ha
ottenuto questo titolo dopo meno di 12 anni di scuola, deve conseguire un
diploma di maturità italiano;
b) due fotografie di cui una autenticata;
c)tessera di iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale;
d) copia autenticata del permesso di
soggiorno;
e) eventuali certificati di competenza
nella lingua italiana;
f) eventuali documenti, ufficialmente
tradotti in italiano, che attestano il compimento all'estero di una parte di
studi universitari, se si vuole ottenere la convalida degli esami sostenuti
e quindi l'abbreviazione del corso di studi in Italia.
Per la traduzione ufficiale dei documenti
ci si può rivolgere al Tribunale, a singoli traduttori ufficiali e giurati,
alle rappresentanze diplomatiche in Italia del Paese in cui i titoli sono
stati conseguiti.
Per gli stranieri residenti all'estero:
a) il titolo degli studi secondari di secondo grado in originale o un
attestato sostitutivo (la fotocopia non è valida), tradotto in lingua
italiana e legalizzato. Chi ha ottenuto questo titolo dopo meno di 12 anni
di scuola deve produrre un certificato universitario che attesti il
superamento di tutti gli esami previsti per il numero di anni accademici
necessari a raggiungere i 12 anni di scolarità (oppure richiedere
l'ingresso in Italia per iscriversi a una scuola secondaria superiore in cui
concludere gli studi utili all'iscrizione all'Università).
b) due fotografie di cui una autenticata;
c) documento che prova la copertura
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri;
d) eventuali documenti, ufficialmente
tradotti in italiano, che attestano il compimento all'estero di una parte di
studi universitari, se si vuole ottenere la convalida degli esami sostenuti
e quindi l'abbreviazione del corso di studi in Italia;
e) eventuali certificati di competenza
nella lingua italiana.
Per la traduzione e la legalizzazione dei
documenti ci si rivolge alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese
di residenza.
4.2 i corsi per stranieri adulti
Uno straniero adulto analfabeta nella sua
lingua può andare a scuola in Italia?
Sì, presso alcune scuole elementari e
medie gli stranieri adulti in regola con le norme sul soggiorno possono
iscriversi a appositi corsi di alfabetizzazione, avendo quindi la possibilità
di conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo.
Non tutte le città al momento si sono
dotate di questi corsi.
Uno straniero che ha interrotto gli studi
nel suo Paese può proseguirli e concluderli in Italia?
Sì, può iscriversi agli appositi corsi
di studio integrativi che consentono di conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo o il diploma di una scuola secondaria superiore.
Esistono corsi per imparare la lingua
italiana?
Sì, la legge prevede l'organizzazione di
corsi di lingua italiana per stranieri adulti, demandandola in genere a
associazioni italiane o di stranieri.
5.
L'ASSISTENZA SOCIALE
Gli italiani e gli stranieri privi dei
mezzi economici necessari a vivere, inabili al lavoro, o in situazioni di
difficoltà, possono ricorrere all'assistenza pubblica, che può essere di
due tipi:
- l'assistenza dei Servizi Sociali nel Comune di residenza;
- alcuni aiuti concessi dallo Stato italiano alle persone in
condizione di bisogno. Ottenere questo tipo di assistenza implica
procedure burocratiche lunghe e complicate anche per i cittadini
italiani.
5.1 l'assistenza dei servizi sociali
locali
Che cos'è il Servizio Sociale?
E' un ufficio pubblico, in genere gestito
dal Comune, che aiuta le persone e le famiglie in difficoltà.
Esiste in tutti i Comuni italiani e, nelle
città più grandi, ha diverse sedi distribuite nei quartieri.
Chi ha diritto di chiedere l'assistenza
del Servizio Sociale?
Tutti i cittadini stranieri regolari e
residenti nel Comune dove ha sede il Servizio cui si rivolgono.
Quali tipi di aiuto si possono ottenere
dal Servizio Sociale?
- Il Servizio Sociale fornisce numerose prestazioni; le principali
sono:
- sussidio economico mensile per persone o nuclei familiari senza
reddito o con reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza
fissato dalle norme;
- aiuto economico "una tantum" per situazioni di difficoltà
momentanea;
- pagamento mensile di alcune bollette (ad esempio il riscaldamento);
- segnalazione agli asili nido e alle scuole materne dei bambini
appartenenti a famiglie assistite dal Servizio per ottenere la
precedenza nell'assegnazione del posto;
- decisioni riguardanti minorenni in difficoltà, in collaborazione
con il Tribunale per i Minorenni (ad esempio inserimento in comunità,
affidamento familiare);
- informazioni sui servizi del territorio.
Come si fa per richiedere l'assistenza del
Servizio Sociale?
Si telefona, o si va di persona negli
orari di apertura del Servizio, per prendere un appuntamento con
l'assistente sociale. In base a un colloquio, e alla produzione di documenti
che dimostrano lo stato di necessità, il Servizio valuta il caso e decide
quale tipo di aiuto erogare.
5.2 l'assistenza dello Stato
Chi ha diritto di ricevere le prestazioni
di assistenza sociale previste dalla legge italiana?
Gli stranieri con un permesso di soggiorno
della durata di almeno un anno e residenti, o con la carta di soggiorno, e i
minorenni iscritti sul loro permesso o sulla loro carta, hanno il diritto di
fruire di tutte le prestazioni di assistenza sociale previste per i
cittadini italiani.
Quali sono i principali tipi di assistenza
statale previsti dalla legge?
L'assegno sociale.
E' una somma di denaro mensile destinata a chi ha almeno 65 anni d'età e si
trova in condizioni di bisogno economico, cioè con un reddito inferiore al
limite minimo di sopravvivenza fissato dalla legge. Viene erogato dall'INPS
(Istituto nazionale della Previdenza Sociale) per 13 mesi all'anno.
Attualmente l'assegno mensile ammonta a 6.593.000 lire annue.
La pensione d'invalidità.
E' una somma di denaro mensile destinata a chi ha meno di 65 anni d'età,
non può lavorare a causa di malattie congenite o acquisite successivamente,
purchè non dipendenti da cause di lavoro, e dispone di un reddito inferiore
al limite minimo di sopravvivenza fissato dalla legge. Viene erogata dal
Ministero dell'Interno.
L'assunzione obbligatoria.
La legge prevede l'assunzione obbligatoria presso le amministrazioni
pubbliche e le aziende private delle persone invalide o portatrici di
handicap, secondo quote di posti riservati.
Come si fa per ottenere l'assegno sociale
o la pensione di invalidità?
Bisogna inoltrare una domanda scritta agli
Enti o Istituti competenti per ciascun tipo di prestazione assistenziale. Le
procedure variano a seconda della prestazione richiesta, ma in generale sono
lunghe e molto complicate (anche per i cittadini italiani).
Perciò per avere le informazioni
necessarie e per essere aiutati gratuitamente nell'espletamento delle
pratiche si consiglia di rivolgersi agli Enti di Patronato, facendoseli
indicare dal Servizio Sociale della propria città.
6. LA
CITTADINANZA
Un cittadino straniero o un figlio di
stranieri può acquisire la cittadinanza italiana?
Sì, la cittadinanza italiana può essere
acquisita in tre modi:
- per nascita (vedi scheda "I figli");
- per matrimonio;
- per naturalizzazione.
Chi ha diritto all'acquisto della
cittadinanza per matrimonio?
Il cittadino straniero sposato con un
italiano dopo 6 mesi di residenza in Italia o, se è residente all'estero,
dopo 3 anni di matrimonio.
La cittadinanza può essere richiesta se
nei 6 mesi o nei 3 anni prescritti non c'è stata separazione legale,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Cosa si deve fare per acquisire la
cittadinanza italiana per matrimonio?
Si deve rivolgere una domanda scritta al
Ministro dell'Interno, presentandola alla Prefettura del luogo di residenza,
o all'autorità diplomatica italiana se il richiedente risiede all'estero.
Alla domanda deve essere allegata una copiosa documentazione, con tutti i
documenti cinesi tradotti in italiano e legalizzati.
Chi non può ottenere la cittadinanza
italiana per matrimonio?
- Chi è stato condannato per un delitto contro lo Stato italiano o
contro i diritti politici del cittadino.
- Chi è stato condannato per un reato per il quale la legge italiana
prevede una pena massima di almeno 3 anni di reclusione, a meno che non
sia stato riabilitato.
- Chi è stato condannato a più di 1 anno di carcere da un'autorità
giudiziaria straniera, con sentenza riconosciuta in Italia.
- Chi è ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza in
Italia.
Come si riceve la cittadinanza italiana
acquisita per matrimonio?
In base a un decreto del Ministro
dell'Interno. Dopo l'emanazione del decreto, bisogna prestare il
"giuramento", con una cerimonia ufficiale di conferimento della
cittadinanza italiana presso il Comune di residenza.
Lo Stato italiano può rifiutare di
concedere la cittadinanza per matrimonio?
Sì, ma solo a chi si trovi nelle
particolari condizioni in cui la legge vieta di ottenerla.
Chi ha subito una condanna penale, ma è
stato riabilitato, può ripresentare la domanda di cittadinanza dopo 5 anni
dal provvedimento di rifiuto.
Chi può richiedere la cittadinanza per
naturalizzazione?
Il cittadino straniero che risiede in
Italia da almeno 10 anni, è ben inserito nella società italiana e
economicamente autosufficiente.
Cosa si deve fare per acquisire la
cittadinanza italiana per naturalizzazione?
Si deve rivolgere una domanda scritta al
Presidente della Repubblica, presentandola alla Prefettura del luogo di
residenza e allegando una copiosa documentazione, con tutti i documenti
cinesi tradotti in italiano e legalizzati.
In questo caso la concessione della
cittadinanza è a discrezione dello Stato italiano, che esprime un giudizio
di gradimento nei confronti dello straniero richiedente.
Come si riceve la cittadinanza italiana
acquisita per naturalizzazione?
In base a un decreto del Presidente della
Repubblica.
La decisione dello Stato sulla concessione
della cittadinanza per naturalizzazione deve essere presa entro 3 anni dalla
presentazione dell'istanza.
Il giuramento, cioè la cerimonia
ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana, deve essere prestato
presso il Comune di residenza entro 6 mesi dal decreto di concessione.
Si può fare ricorso contro un
provvedimento di rifiuto della cittadinanza?
Sì, si può ricorrere al T.A.R.
(Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio.
Si può rinunciare alla cittadinanza
italiana?
Sì, in particolare in due situazioni:
- il cittadino italiano che possiede anche la cittadinanza cinese e
risiede all'estero può presentare una dichiarazione di rinuncia alla
cittadinanza italiana al consolato o all'ambasciata italiana;
- il maggiore di 18 anni che è diventato cittadino italiano in
seguito all'acquisizione della cittadinanza da parte del genitore
convivente può presentare una dichiarazione di rinuncia alla
cittadinanza italiana all'anagrafe del luogo di residenza in Italia, o
all'autorità diplomatica italiana all'estero.
E' importante sapere che chi acquista
un'altra cittadinanza non perde automaticamente quella italiana: resta
cittadino italiano finchè non presenta una dichiarazione di rinuncia.
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