Legge 6 marzo 1998, n. 40.

"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 40

 

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato "regolamento di attuazione", e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.

Art. 2
Diritti e doveri dello straniero

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previsti dal regolamento di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

4. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui - all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

8. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3
Politiche migratorie

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il ministro dell'Interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

CAPO I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Art. 4
Ingresso nel territorio dello Stato

1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso e' adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro dell'Interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potra' essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il ministero degli Affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.

Art. 5
Permesso di soggiorno

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. G1i stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200mila a lire 600mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell'Interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.

Art. 6
Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

7. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del ministro dell'Interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7
Carta di soggiorno

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del Codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene a una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

CAPO II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Art. 8
Respingimento

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 9
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera

1. Il ministro dell'Interno e il ministro degli Affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal ministro dell'Interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il ministero degli Affari esteri e il ministero dell'Interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili e apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal ministro dell'Interno, di concerto con il ministro del Tesoro.

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

Art. 10
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre consentito l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del Codice di procedura penale.

8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attivita' di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero dell'Interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 11
Espulsione amministrativa

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro dell'Interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Affari esteri.

2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita' giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del Codice di procedura penale. Se tale misura non e' applicata o e' cessata, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e a osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine e' di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

9. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'Interno; in caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 12
Esecuzione dell'espulsione

1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con i ministri per la Solidarieta' sociale e del Tesoro.

2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puo' prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena e' possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il ministro dell'Interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il ministro del Tesoro. Il ministro dell'Interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri ministri.

Art. 13
Espulsione a titolo di misura di sicurezza

1. Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice puo' ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

Art. 14
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del Codice penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 15
Diritto di difesa

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

CAPO III
Disposizioni di carattere umanitario

Art. 16
Soggiorno per motivi di protezione sociale

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del Codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' e attualita' del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 17
Divieti di espulsione e di respingimento

1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Art. 18
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'Interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

TITOLO III
Disciplina del lavoro

Art. 19
Determinazione dei flussi di ingresso

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.

5. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 20
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalita' della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al ministero del Lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

Art. 21
Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalita' indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le Associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del ministro per la Solidarieta' sociale, di concerto con i ministri dell'Interno e del Lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento puo' prevedere la formazione e le modalita' di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a pre- stare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e' ammessa secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puo' prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Art. 22
Lavoro stagionale

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta puo' essere effettuata nei confronti di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita' minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.

Art. 23
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche' della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato e' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Art. 24
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nullaosta del ministero degli Affari esteri, del ministero dell'Interno e del ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

7. Il Visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

Art. 25
Ingresso per lavoro in casi particolari

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attivita' retribuita di ricerca presso universita', istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi - temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari".

2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

TITOLO IV
Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori

Art. 26
Diritto all'unita' familiare

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 27
Ricongiungimento familiare

1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

Art. 28
Permesso di soggiorno per motivi familiari

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed e' rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, e' rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 29
Disposizioni a favore dei minori

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e. regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale e' affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu' favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

Art. 30
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta'

1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi I e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.

Art. 31
Comitato per i minori stranieri

1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (Upi) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, sentiti i ministri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale

CAPO I
Disposizioni in materia sanitaria

Art. 32
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale e' assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del ministro della Sanita', di concerto con il ministro del Tesoro, e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a) e b), non e' valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

Art. 33
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del ministro della Sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita' salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del ministero dell'Interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Art. 34
Ingresso e soggiorno per cure mediche

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione, nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del ministero della Sanita', d'intesa con il ministero degli Affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche' durano le necessita' terapeutiche documentate. 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

CAPO II
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Art. 35
Attivita' professionali

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di Albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti Albi o elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai ministri competenti, di concerto con il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformita' ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato e' garantita la parita' di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Art. 36
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.

2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 37
Accesso ai corsi delle universita'

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio e' assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.

2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di stu- dio, anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di stu- dio e l'esercizio in vigenza di esso di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate dalle universita', e' disciplinato annualmente, con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il ministro dell'Interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, Ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

CAPO III
Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Art. 38
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

1. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai Comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le Regioni concedono contributi a Comuni, Province, consorzi di Comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la disponibilita' legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Art. 39
Assistenza sociale

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

CAPO IV
Disposizioni sull'integrazione sociale sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Art. 40
Misure di integrazione sociale

1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche' in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella societa' italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualita' di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle Regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attivita' volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

Art. 41
Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Art. 42
Azione civile contro la discriminazione

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del Codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del Codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puo' altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del Codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del Codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle Regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, e' immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Art. 43
Fondo nazionale per le politiche migratorie

1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'Inps all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Art. 44
Commissione per le politiche di integrazione

1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche di integrazione.

2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonche' di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La Commissione e' composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri degli Affari esteri, dell'Interno, del Lavoro e della previdenza sociale, della Sanita', della Pubblica istruzione, nonche' da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro per la Solidarieta' sociale. Il presidente della Commissione e' scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in posizione di fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della Commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del Consiglio dei ministri nonche' i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione e ad esperti dei quali la Commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della Commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la Commissione puo' affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stip- ulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.

TITOLO VI
Disposizioni concernenti i cittadini degli stati membri dell'Unione europea

Art. 45
Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonche' per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attivita' non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanita' pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della liberta' di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonche' le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sara' trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalita' ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europoe.

TITOLO VII
Norme finali

Art. 46
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50
g) l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".

 

Art. 47
Testo unico - Disposizioni correttive

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. II Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalita' saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi I e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Art. 48
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Interno.

2. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 49
Disposizioni finali

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

 


Perché non ci possiamo proclamare indignati

Rispondendo a un intervento di Sergio Briguglio, il ministro sig.a Livia Turco dà atto al suo capo di gabinetto Bolaffi di essere coerente e coraggioso, ed esprime la sua indignazione per "pesanti insinuazioni".

Colpisce la grave deformazione operata nei confronti del discorso assai limpido di Briguglio, che concludeva usando ironicamente "sinistrismo" come sinonimo di quella cultura delle non-regole, operazione attuata invece dal capo gabinetto—opinionista Bolaffi: ironia evidente grazie all’uso di un indicatore non-mascherato, come l’epiteto di "coraggioso" (usato antifrasticamente, come a dire "opportunista"), che Turco poi a sua volta infatti rovescia nella sua difesa appassionata ma, ahimé, deficitaria sul piano linguistico (che è più comprensivo, nel lessico di chi scrive qui, dei semplici ambiti morali, intellettuali e politici). Non dal "sinistrismo", come sembra credere la sig.a Turco, ma dall’immagine del sinistrismo che ha Bolaffi, prendeva le distanze, a dire di Briguglio, il capo gabinetto, e non perché i sondaggi prospettano imminente un governo Berlusconi, ma ogni qualvolta, che è un di più — sul piano della rappresentazione in chiave di mimo — e un di meno, sul piano della spiegazione causale; Briguglio non è portatore di spiegazioni semplicistiche: fisico di studi e professione, ironista per passione, il suo linguaggio spesso (aggettivo, m.s.) risponde alla coscienza dello spessore del "diorama delle concause".

Ma colpisce di più l’indignazione della sig.a Turco. Che è un dolore vero (tanto da farla straparlare di "insulti, calunnie, liste di proscrizione": addirittura…), con cui innanzi tutto fare i conti. Di dolori, di morti, di sofferenze, di insopportabilità per la privazione di diritti minimi è piuttosto fitta la vita di chi si occupa della questione immigrazione, e ciò obbliga a rifare i conti con la virtù della carità, con l’apertura all’altro sofferente; apertura che però, presto, si complica del problema "giustizia", una volta che sia necessario operare, di fronte alla presenza di un terzo, una scelta sul volto sofferente (ma glorioso) a cui rapportarsi prima e meglio. Per questo la dichiarazione della Turco mi ha un po’ turbato: vuoi vedere che, preso dai volti di chi soffre anche per le incapacità dei ministri, non mi rendo conto delle sofferenze dei ministri? Ho perciò dedicato la serata del sabato a una meditazione sull’indignazione. Ne espongo brevemente i risultati provvisori.

Chi si appella all’indignazione (propria) presuppone un "consenso stringente" (ut ait philosophus) che solo può derivare dall’accettazione supina dell’ordine esistente. L’indignato non ha doveri di ascolto nei confronti del problematico, ribadisce e mette in scena l’integrità di un soggetto che forse farebbe meglio a interrogarsi sulla sua riduzione a puro ripetitore di conformismi ideologici, mette in angolo l’interlocutore, che non può obiettare, se non altro per paura fisica, a chi alza la voce (non esiste indignazione senza alzata di voce, altrimenti cambia nome e sostanza) e dà per scontato quanto invece va spiegato. Anche per questo, l’indignazione non capisce né sopporta l’ironia, che dà spessore alle cose. Chi si indigna seppellisce nell’ovvio delle proprie buone ragioni lo spiraglio di verità in cammino che in ogni gesto altrui, foss’anche debole e malato, è presente. E’, come è noto, l’errore di Giovenale, per cui "indignatio facit versus", sì, ma in mancanza di talento, e con gli occhi chiusi verso le forze che si liberano nello sfacelo.

In presenza di conflitto, di processo, di movimento, l’indignazione diventa ciò che da sempre è, ridicolo richiamo alla conservazione— espungendo, da ciò che è, un po’ troppe voci, gesti, comportamenti, diritti. In questa semplificazione ridicola, la sig.a Turco nasconde due cose: i volti e i diritti di chi da due anni attende la definizione della propria certificazione di presenza; e il fatto che, coraggio o opportunismo del capo gabinetto, lei non ci sarà, nel prossimo governo, mentre Guido Bolaffi è da sempre e oggettivamente in corsa per la successione a se stesso, che onorerebbe, su questo ha sì ragione la Turco, con la coerenza di sempre, continuando a contribuire alla costruzione di una politica fallimentare, inefficace, e, da ultimo solo per pudore, ingiusta, sulla presenza dei migranti.-

Il manifesto, 10 Giugno 2000

La coerenza di Bolaffi

Caro direttore, il manifesto di giovedì scorso ha pubblicato un articolo di Sergio Briguglio, (Nel labirinto delle regole) sul problema degli immigrati privi di permesso di soggiorno presenti nel nostro paese, che polemizza con un intervento di Guido Bolaffi pubblicato dal Corriere della Sera. Non voglio entrare ora nel merito di questo dibattito, ma esprimere la mia indignazione per la pesante insinuazione espressa da Briguglio nei confronti di Bolaffi nelle righe conclusive del suo articolo, in cui si sostiene che Bolaffi avrebbe preso le distanze dal "sinistrismo" perché "i sondaggi prospettano imminente un governo Berlusconi". Poiché Guido Bolaffi non è solo un opinionista del Corriere, ma anche il mio capo di gabinetto voglio precisare quanto segue. 1. Bolaffi, che si occupa da anni dei problemi dell'immigrazione, ha sostenuto con coerenza e coraggio le sue tesi in ogni stagione politica. 2. E' da quattro anni un intelligente e leale collaboratore, gode della mia piena fiducia e sa perfettamente distinguere il suo ruolo di studioso e di opinionista da quello di capo di gabinetto di un ministro in carica. Voglio infine auspicare che il dibattito, tanto più su una materia così delicata e nello stesso tempo così rovente come le politiche per l'immigrazione, per quanto polemico e conflittuale possa essere, non debba più scadere nell'insulto, nella calunnia, né usare il metodo delle "liste di proscrizione". Cordialmente

Livia Turco


 N E W S PROGETTO ATLANTE

E U R O P A

n. 3/2000

07 giugno 2000

a cura dell'

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

La riproduzione di questo bollettino o anche di parte di esso, su supporto cartaceo o elettronico, non è consentita senza l'autorizzazione dell'autore

SOMMARIO

SPECIALE NEWS - EUROPA

PRIMO PIANO

1. In vista della scadenza delle misure di protezione temporanea adottate dai diversi paesi europei a favore dei rifugiati provenienti dal Kosovo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati definisce con un proprio documento le raccomandazioni relative alle politiche di rimpatrio e indica le categorie di persone da ritenersi ancora bisognose di protezione internazionale e per le quali il rientro in Kosovo dovrebbe essere per il momento escluso.

IL TRATTATO DI AMSTERDAM E LA FORMAZIONE DELLA POLITICA COMUNE EUROPEA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO

2. A seguito delle conclusioni del vertice di Tampere, la Commissione Europea ha presentato al Consiglio Europeo per la Giustizia e gli Affari Interni, svoltosi a Bruxelles il 27 marzo 2000, una "tabella di marcia" per l'implementazione degli Accordi di Amsterdam nelle materie dell'immigrazione e dell'asilo. I contenuti del Vertice europeo di Tampere, in Finlandia, del 15-16 ottobre scorso ed i documenti propositivi di organismi italiani ed europei.

"Background information" sul Trattato di Amsterdam e le prospettive della politica europea

comune in materia di immigrazione e asilo.

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E POLITICHE MIGRATORIE

3. La Grecia entra nello "spazio Schengen"

4. La Commissione Europea conferma il diritto del Belgio di reintrodurre il controllo alle frontiere interne in relazione al provvedimento di regolarizzazione degli stranieri.

5. La Commissione Europea adotta una proposta di regolamento del Consiglio Europeo contenente l'elenco dei paesi terzi ai cui cittadini deve essere richiesto il visto per l' ingresso nello spazio europeo.

6. Alcuni Stati membri dell'Unione Europea hanno espresso forti critiche e riserve su alcuni contenuti della proposta della Commissione Europea di direttiva sul diritto alla riunificazione familiare. L'ECRE con un proprio documento sostiene l'iniziativa della Commissione Europea e propone ulteriori emendamenti a favore dei rifugiati. Il Consiglio d'Europa raccomanda il rispetto del diritto alla riunificazione familiare per i rifugiati.

7. La Commissione Europea ha predisposto le bozze delle decisioni del Consiglio europeo

autorizzanti la commissione a negoziare accordi di riammissione della Comunità europea con taluni paesi terzi (in primo luogo Marocco, Sri Lanka, Pakistan e Federazione Russa). Le preoccupazioni dell'ECRE. La tematica degli accordi di Riammissione dibattuta anche nelle negoziazioni finali del nuovo accordo di partnership tra l'Unione Europea e i Paesi ACP (African, Caribbean, Pacific States).

RIFUGIATI E ASILO

  1. La Corte europea dei diritti umani afferma che i governi europei non possono applicare automaticamente i criteri della Convenzione di Dublino in merito alle determinazione dell'unico paese responsabile dell'esame dell'istanza di asilo, senza considerare le possibili implicazioni contrarie al principio di "non-refoulement" di cui all'art. 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo.

9. Il Consiglio europeo raggiunge un accordo sulla proposta di regolamento per l'istituzione del sistema informatico delle impronte digitali dei richiedenti asilo e dei clandestini (EURODAC).

10.La Commissione europea pubblica il suo documento di lavoro sulla sostituzione della

Convenzione di Dublino con uno strumento di diritto comunitario. Il Documento analizza le difficoltà incontrate nell'applicazione della Convenzione di Dublino e le possibili opzioni per il miglioramento del sistema di distribuzione degli oneri di solidarietà connessi all'accoglienza dei richiedenti asilo in seno all'Unione Europea.

11. La delegazione dell'UNHCR ad Atene (Grecia) afferma in un proprio documento che in certe situazioni riguardanti casi di richiedenti asilo vulnerabili o che necessitano di particolare attenzione, non appare raccomandabile ed opportuno il trasferimento in Grecia in base alle regole per la determinazione dell'unico paese responsabile dell'esame dell'istanza di asilo fissate dalla Convenzione di Dublino, a causa delle precarie condizioni di accoglienza previste per gli asilanti.

12. La Commissione Europea intenderebbe avanzare nella seconda metà del 2000 una proposta di direttiva sulle procedure di asilo. Previsto a Lisbona a giugno un seminario europeo sull'asilo convocato dalla presidenza portoghese dell'UE.

13. La Commissione Europea ha commissionato la redazione di uno studio preliminare sulle politiche e condizioni di accoglienza (reception policies) dei richiedenti asilo nei quindici paesi membri.

14. Prosegue la discussione sulla proposta della Commissione Europea per l'istituzione di

un "Fondo Europeo per i Rifugiati". Le proposte di ECRE e dell'UNHCR.

15. Il Comitato Rifugiati dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa redige un

rapporto sulle restrizioni in materia di asilo in Europa.

16. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati diffonde le statistiche relative alle istanze di asilo presentate in Europa nel 1999.

17. Un rapporto di Amnesty International denuncia numerosi casi di violazione dei diritti umani nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo in diversi paesi europei.

ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

18. Il Consiglio Europeo prosegue il monitoraggio dei progressi registrati dai Paesi candidati all'accesso dell'Unione Europea nella trasposizione e implementazione dell' "acquis communautaire" in materia di giustizia e affari interni nelle legislazioni e prassi nazionali.

RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE

19. La Commissione Europea adotta un pacchetto di misure per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, religiosa e sessuale. Presentato un rapporto europeo sul

razzismo e la xenofobia.

20. Il Parlamento europeo esamina e discute due rapporti sui mezzi per combattere il razzismo in seno all'Unione Europea.

CITTADINANZA

21. Entrata in vigore il 1 gennaio 2000 la nuova legge tedesca sulla cittadinanza che crea condizioni più favorevoli per la naturalizzazione degli stranieri e per l'accesso alla cittadinanza dei bambini stranieri nati in Germania. L'Italia diviene ora il paese dell'Unione Europea con la legislazione più severa in materia di naturalizzazione degli stranieri e di acquisto della cittadinanza da parte dei bambini stranieri nati in Italia.

TRAFFICO DI MIGRANTI

22. Le Nazioni Unite pubblicano uno studio che afferma la necessità dell'accoglienza dei migranti in Europa per il mantenimento della competitività economica e dell'equilibrio demografico.

23. Il Comitato ad hoc previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale elabora due protocolli sul traffico di immigrati. Le preoccupazioni degli organismi internazionali ed un documento del Consiglio canadese per i rifugiati.

VARIE

24. Entrata in vigore lo scorso 1 febbraio 2000 la nuova legge spagnola sui diritti e l'integrazione sociale degli stranieri immigrati, che contempla sia una norma transitoria di sanatoria degli stranieri irregolari, sia un'interessante previsione valevole "a regime" di regolarizzazione permanente degli stranieri clandestini.

S p e c i a l e N E W S

NEWS ATLANTE SPECIALE EUROPA

Abbiamo deciso di aprire una nuova rubrica destinata all'analisi degli sviluppi delle politiche e delle iniziative a livello europeo in materia di immigrazione e asilo. Se troveranno attuazione le volontà e gli intendimenti dei redattori del Trattato di Amsterdam, con la progressiva implementazione di quest'ultimo le politiche migratorie saranno sottratte alla sfera della piena sovranità dei singoli Stati, per essere integrate in un indirizzo globalmente elaborato in ambito europeo. Appare dunque essenziale seguire da vicino questi sviluppi.

Per la stesura di questi brevi commenti ci siamo avvalsi del materiale fornito dal Servizio di documentazione dell'ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles), un coordinamento, con sede a Londra, di ONG europee attive sui temi dell'asilo politico e della protezione dei rifugiati e che si propone dalla sua costituzione come una struttura di lobby nei confronti dei soggetti responsabili della definizione delle politiche europee in questo settore. Membri dell'ECRE in Italia sono il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) ed il Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS).Per maggiori informazioni sulle attività dell'ECRE, si può consultare il sito Internet: www.ecre.org.

PRIMO PIANO

1. In vista della scadenza delle misure di protezione temporanea adottate dai diversi paesi europei a favore dei rifugiati provenienti dal Kosovo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati definisce con un proprio documento le raccomandazioni relative alle politiche di rimpatrio e indica le categorie di persone da ritenersi ancora bisognose di protezione internazionale e per le quali il rientro in Kosovo dovrebbe essere per il momento escluso.

Con l'inizio dell'estate, vengono in scadenza nei paesi di asilo europei le misure di protezione temporanea a suo tempo accordate ai rifugiati provenienti dal Kosovo. In viste delle politiche di rientro prospettate dai governi, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha elaborato nel marzo 2000 una propria presa di posizione contenente le raccomandazioni affinché i provvedimenti e le politiche di rimpatrio adottate dai governi corrispondano ai principi di "non refoulement" sanciti da precisi obblighi internazionali a ai requisiti di dignità, sicurezza e umanità (Kosovo Albanians in Asylum Countries: UNHCR Recommendations as regards Return).

Il documento UNHCR innanzitutto precisa che le condizioni di sicurezza e di vita in generale delle persone di etnia non albanese in Kosovo restano estremamente precarie, per cui restano immutate le raccomandazioni già espresse con il precedente documento dell'ottobre 1999 (Asylum seekers from the FRJ. Particular groups) volte ad assicurare la proroga delle misure di protezione internazionale a favore di rifugiati kosovari di etnia diversa da quella albanese (rom, serbi,…).

Nell'attuale documento, l'UNHCR riconosce il significativo miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza per le persone di etnia albanese nella maggior parte del territorio del Kosovo, con l'esclusione di quei territori a maggioranza serba, dove gli albanesi continuano ad essere minoranza e a conoscere situazioni di discriminazione e persecuzione (municipalità a nord di Mitrovica). Per i rifugiati albanesi provenienti da tali municipalità, l'UNHCR raccomanda la proroga delle misure di protezione non considerando il loro rientro né sicuro, ne sostenibile.

A causa della situazione di violenza e di impunità ancora vigente in Kosovo, conseguente alla difficoltà di reale implementazione delle strutture preposte all'ordine pubblico e al funzionamento del sistema giudiziario da parte dell'Amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite (UNMIK), così come alla permanenza di poteri paralleli facenti capo all'ex Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK), anche talune categorie di kosovari albanesi subiscono pesanti e sistematiche violazioni dei diritti umani e serie minacce alla loro vita e libertà personale. Di conseguenza, l'UNHCR raccomanda ai governi di concedere, alla scadenza delle misure di protezione temporanea, ai rifugiati kosovari albanesi appartenenti alle categorie di seguito elencate, l'accesso a procedure di determinazione individuale dei motivi per cui non intendono rientrare in Kosovo: a) persone o nuclei familiari di origine etnica mista; b) persone che hanno collaborato con il regime serbo nel corso degli anni '90 o che vengono, anche a torto, ritenute di avervi collaborato dalla popolazione locale: c) persone che hanno rifiutato di unirsi all'Esercito di Liberazione del Kosovo o vi hanno disertato; d) persone che si sono espresse criticamente nei confronti dell'UCK e/o del governo provvisorio espresso dall'UCK o appartengono a partiti politici critici nei confronti dell'UCK; d) persone che hanno disubbidito a ordini e provvedimenti emanati dal governo provvisorio dell'UCK.

Al di là di tali situazioni, anche per rifugiati di etnia albanese non appartenenti a tali categorie potrebbe non ritenersi conforme ai requisiti di dignità e sicurezza un provvedimento di rimpatrio. Secondo il documento dell'UNHCR, con particolare attenzione dovranno essere esaminate le istanze di proroga della protezione avanzate da individui traumatizzati durante il conflitto in Kosovo (vittime di tortura o di violenza sessuale, ex detenuti, …), avendo anche in considerazione quanto previsto dal'art. 1 ( C ) 5 (2 par.) della Convenzione di Ginevra del 1951 e dal par. 136 del manuale ACNUR sui criteri e le procedure per la determinazione dello status di rifugiato, con riferimento alle condizioni per la cessazione dello status di rifugiato. Parimenti, anche rifugiati appartenenti a gruppi vulnerabili -secondo l'UNHCR - dovrebbero essere esentati da un rientro forzato in Kosovo e dovrebbero invece beneficiare della proroga delle misure umanitarie di protezione. E' il caso di persone handicappate o malate o di nuclei familiari comprendenti tali persone, di anziani soli, di minori non accompagnati e di donne con figli a carico prive di marito o di altri parenti in Kosovo.

Per tutti gli altri rifugiati di etnia albanesi, non ricadenti in alcuna delle categoria sopra menzionate ,l'UNHCR non ritiene vi siano necessità particolari di protezione che impedirebbero il loro rientro in Kosovo. Purtuttavia, l'UNHCR esprime la propria preferenza verso forme di rimpatrio volontario piuttosto che forzato, ed in ogni caso, raccomanda un rientro scaglionato e umano, che tenga in considerazione fattori quali la disponibilità per i rientranti di adeguata sistemazione, l'accesso ai servizi socio-educativi e sanitari e ad un reddito adeguato, in relazione alla situazione generale esistente nella regione e che viene analizzata - sempre dall'UNHCR - in un apposito documento intitolato UNHCR's Background Note on Ethnic Albanians from Kosovo Who are in Continued Need of Internatonal Protection.

Entrambi i documenti dell'UNHCR (in lingua inglese) possono essere richiesti alla segreteria organizzativa dell'ASGI (e-mail: ledaz@tin.it).

_____._______.______

IL TRATTATO DI AMSTERDAM E LA FORMAZIONE DELLA POLITICA COMUNE EUROPEA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO

2. A seguito delle conclusioni del vertice di Tampere, la Commissione Europea ha presentato al Consiglio Europeo per la Giustizia e gli Affari Interni, svoltosi a Bruxelles il 27 marzo 2000, una "tabella di marcia" per l'implementazione degli Accordi di Amsterdam nelle materie dell'immigrazione e dell'asilo. I contenuti del Vertice europeo di Tampere, in Finlandia, del 15-16 ottobre scorso ed i documenti propositivi di organismi italiani ed europei.

Come richiesto dal Vertice europeo di Tampere, la Commissione Europea ha predisposto una "tabella di marcia" (scoreboard) contenente le diverse iniziative legislative che la Commissione intende adottare al fine di sviluppare l'area della libertà della sicurezza e della giustizia europea, nonché i tempi e le scadenze per la presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo per la definitiva adozione. La tabella di marcia è basata sulle scadenze indicate dal Trattato di Amsterdam (cinque anni) e dal Piano di Azione di Vienna, che come sotto riportato, ha inteso suddividere le diverse iniziative legislative in misure di breve e medio periodo. Tale tabella di marcia è stata presentata al Consiglio Europeo sulla Giustizia e gli Affari Interni, svoltosi a Bruxelles il 27 marzo 2000, al termine di un giro di consultazioni svolte dal Commissario Vittorino con gli Stati membri, le Organizzazioni Internazionali ed il Parlamento europeo. Il Consiglio Europeo ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, ma ha anche espresso la volontà di affinare ed ulteriormente espandere i temi oggetto della tabella di marcia, così come la necessità di intenderla come un documento in progress, da aggiornare ad ogni nuova Presidenza semestrale. Il testo del documento della Commissione Europea contenente la tabella di marcia (COM 2000 167) è reperibile anche in lingua italiana sul sito Internet della Commissione Europea (Tabella di marcia per esaminare i progressi nella creazione di un'area europea di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione Europea): http: www.europe.eu.int/cgi-bin/eur-lex/search-com.pl.

Le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 27 marzo sono reperibili sul sito Internet della Presidenza portoghese dell'UE: www.portugal.ue-2000.pt

Il 15-16 ottobre scorso si era svolta a Tampere (Finlandia) la riunione speciale del Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Unione Europea, interamente dedicata alle materie della giustizia e degli affari interni, tra cui, in particolare, quelle concernenti l'immigrazione e l'asilo.

Le conclusioni del vertice hanno stabilito le linee indicative della politica dell'Unione Europea per i prossimi anni in questo settore, riprendendo e sviluppando il Piano d'azione di Vienna, precedentemente adottato dal Consiglio e dalla Commissione il 4 dicembre 1998, al fine di giungere entro i prossimi cinque anni alla "comunitarizzazione" delle questioni inerenti l'immigrazione e l'asilo prevista dal Trattato di Amsterdam.

Il consiglio europeo di Tampere ha così ribadito che entro i prossimi due anni dovrà essere istituito un regime europeo comune in materia di asilo, comprendente i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame dell'istanza di asilo (attualmente regolati dalla Convenzione di Dublino), norme comuni per una procedura equa ed efficace, condizioni minime comuni di accoglienza ed un'interpretazione comune della definizione di rifugiato e dei diritti sostanziali connessi allo status di rifugiato. Il regime di protezione dovrebbe essere completato dalla definizione a livello comune europeo di un sistema complementare a quello previsto dalla Convenzione di Ginevra. Tra i passi più immediati viene sollecitato il completamento dei lavori necessari all'istituzione del sistema per l'identificazione dei richiedenti asilo mediante le impronte digitali (Eurodac). Nel campo dell'immigrazione e della gestione dei flussi migratori, il Consiglio Europeo di Tampere ha confermato fra l'altro la volontà di giungere entro i prossimi due anni ad una politica comune in materia di visti di breve durata e di accordi di riammissione, a proseguire il partenariato con i paesi di origine, sulla base di piani di azione finora elaborati, nonché a rafforzare lo status dei migranti legali mediante una politica di eguaglianza di trattamento e di lotta al razzismo e alla xenofobia.

L'impegno espresso nelle conclusioni del Vertice europeo ad una "piena e completa applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati" è stato apprezzato dall'ECRE (European Consultation of Refugees and Exiles), un'organizzazione europea rappresentativa di 70 agenzie non governative per la protezione dei rifugiati in tutta Europea, che in un comunicato stampa ha dichiarato che "se le conclusioni del Vertice saranno applicate nello spirito con cui sono state scritte, saremo convinti che ci si è allontanati di almeno un passo dalla Fortezza Europa" (le prese di posizione dell'ECRE sul vertice europeo di Tampere possono essere consultate sul sito Internet: http://www.ecre.org )

In vista del vertice di Tampere, diverse organizzazioni italiane ed europee hanno stilato documenti e proposte inviate ai rispettivi governi. Tra questi, va segnalato il documento elaborato dal Gruppo di riflessione religiosa che sottolinea l'esigenza che "l'Europa punti ad una armonizzazione di "alto profilo" delle politiche e delle procedure in vigore nei settori dell'immigrazione e dell'asilo", adottando, nel campo dell'asilo, "un'ottica che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della persona non subordinata a criteri di convenienza e di opportunità socio-economica", mentre nel campo dell'immigrazione viene auspicata "la definizione di vie di immigrazione legale effettivamente percorribili" quale alternativa all'immigrazione clandestina. Il testo del documento può essere richiesto al Servizio Migranti e Rifugiati della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (E-mail: sm.evangeliche@agora.it ). Sul processo di comunitarizzazione delle politiche in materia di immigrazione e asilo, si è soffermato pure un gruppo di accademici europei, coordinati dall'Università di Amsterdam, denominatosi AGIT (Accademic Group on Immigration-Tampere) che ha steso un lungo ed articolato documento propositivo, che può essere richiesto alla segreteria dell'ASGI (tel. fax. 040/382651, e-mail: ledaz@tin.it ). Le proposte più articolate sono giunte tuttavia da un gruppo di lavoro congiunto formato dall'ILPA (Immigration Law Practitionners' Association) e dal Migration Policy Group di Bruxelles e sono state raccolte nel volume "The Amsterdam Proposals: the IPLA/MPG proposed directives on immigration and asylum", che può essere richiesto ai seguenti indirizzi e-mail: info@ilpa.org.uk o info@migpolgroup.com.

"Background information" sul Trattato di Amsterdam e le prospettive della politica europea comune in materia di immigrazione e asilo.

Il 1° maggio 1999 è entrato in vigore il secondo trattato sull'Unione Europea, quello firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, che contiene importanti novità nelle materie dell'immigrazione e dell'asilo. Con il trattato di Amsterdam, esse vengono infatti a far parte gradualmente del cosiddetto "Primo Pilastro" dell'Unione Europea; sono cioè ricomprese in ambito comunitario, rafforzando anche il ruolo del Parlamento europeo e della Corte europea di giustizia.

I cambiamenti introdotti dal nuovo trattato sono finalizzati alla "creazione di un nuovo spazio senza frontiere interne" e all'obiettivo di "conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione alla criminalità e la lotta contro quest'ultima".

Il nuovo titolo IV del Trattato CE si intitola "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone" ed investe, nello specifico:
- l'attraversamento delle frontiere esterne ed interne dell'Unione;

- l'asilo, l'immigrazione, la politica nei confronti dei cittadini degli Stati terzi;

- la cooperazione giudiziaria in materia civile.

Il trattato di Amsterdam stabilisce una "comunitarizzazione" graduale della politica migratoria e un termine, cinque anni, affinché gli Stati membri arrivino ad avere una politica comune in materia di immigrazione. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato è previsto che il Consiglio, nelle materie di cui sopra, deliberi all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento. Trascorso tale periodo sarà il Consiglio a deliberare su proposta della Commissione che farà da filtro alle richieste formulate dagli Stati membri ed il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, deciderà in marito alle materie comunitarizzate secondo la procedura di codecisione (art. 189B).

Nel corso di questo periodo transitorio di cinque anni, ci si attende che il Consiglio Europeo adotti misure in materia di immigrazione nei seguenti ambiti:

·         condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi;

·         requisiti e condizioni in base ai quali cittadini dei paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro potrebbero risiedere in un altro Stato membro.

La questione dell'asilo e dei rifugiati è disciplinata, insieme alla politica d'immigrazione, dall'articolo 63 del Titolo IV. La problematica dell'asilo è suddivisa in due ambiti diversi:

·         in primo luogo, si considera la materia dell'asilo con riferimento ai rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951;

·         in secondo luogo, si affronta la problematica della protezione temporanea e del "burden-sharing" (ripartizione degli oneri tra gli Stati membri).

Le misure che saranno adottate nella materia dell'asilo riguarderanno i seguenti ambiti:

·         i criteri e le procedure da applicare per determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo;

·         le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio comune;

·         le norme minime per un'interpretazione comune della definizione convenzionale di rifugiato;

·         le norme minime procedurali in materia di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato.

I processi di armonizzazione europea della questione dell'asilo si estenderanno dunque non solo alla questione dei rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra , ma anche a quella, sempre più attuale e rilevante, dei rifugiati accolti in regime di "protezione temporanea". Il trattato di Amsterdam prevede peraltro che una piena comunitarizzazione della materia dell'asilo potrà avvenire solo al termine di un periodo transitorio di cinque anni.

Il trattato di Amsterdam contiene anche un protocollo sull'asilo, non firmato dalla Danimarca, in base al quale le eventuali richieste di asilo presentate da cittadini dell'Unione Europea dovranno di norma essere dichiarate inammissibili. Il contenuto di tale protocollo è stato criticato dall'ACNUR e dall'ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles), perché giudicato in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951.

Al testo del Trattato di Amsterdam è stato infine allegato un protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione Europea, con il compito di far confluire le norme Schengen, il Segretariato Schengen ed il suo personale nell'Unione Europea.

Il Trattato di Amsterdam prevede significative eccezioni per il Regno Unito e l'Irlanda, che continueranno ad esercitare i controlli sulle persone alla proprie frontiere e saranno esclusi dalle previsioni del nuovo titolo IV in materia di visti, asilo e immigrazione.

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E POLITICHE MIGRATORIE

3. La Grecia entra nello "spazio Schengen"

La Grecia è entrata ufficialmente a far parte dello "spazio Schengen" di libera circolazione a partire dal primo gennaio 2000.Da quella data, i controlli di frontiera ai porti greci sono stati aboliti per i collegamenti da e verso destinazioni in seno a paesi dell'Unione Europea che sono parte degli accordi di Schengen. I controlli di frontiera agli aeroporti greci sono stati tolti a partire dal 26 marzo 2000.

Pure il Regno Unito ha espresso la volontà di entrare a far parte, seppure in modo parziale, degli accordi di Schengen, ma il processo di adesione è bloccato dall'opposizione della Spagna in relazione alla controversa questione dell'applicazione di questo e altri strumenti anche al territorio di Gibilterra.

4. La Commissione Europea conferma il diritto del Belgio di reintrodurre il controllo alle frontiere interne in relazione al provvedimento di regolarizzazione degli stranieri.

Il 10 gennaio 2000 è entrata in vigore in Belgio una legge concernente la regolarizzazione degli stranieri presenti clandestinamente nel paese ed in grado di soddisfare uno o più requisiti. Gli interessati hanno avuto tempo fino al 31 gennaio per presentare istanza di regolarizzazione. Al termine di tale periodo, 35.000 sono risultate le istanza presentate. Nel periodo della regolarizzazione il governo belga ha ripristinato i controlli alle proprie frontiere con gli altri Paesi dell'Unione Europea , sospendendo temporaneamente l'applicazione degli accordi di Schengen.

In merito alla decisione del Belgio di reintrodurre il controllo alle frontiere, la Commissione europea ha auspicato la creazione di un regolamento chiaro che obblighi gli stati membri ad indicare il motivo e la durata del ristabilimento di tali misure. Nonostante ciò l'esecutivo europeo ha confermato il diritto del Belgio a attuare tale iniziativa, che secondo le autorità belghe è stata decisa per evitare che gli immigrati illegali non comunitari fossero attratti dalla regolarizzazione in corso nel paese. La reintroduzione dei controlli alle frontiere è prevista come procedura d'urgenza dalla convenzione di Schengen ed è già stata adottata da altri Paesi nel corso degli anni per contrastare l'immigrazione irregolare e il traffico di droga.

5. La Commissione Europea adotta una proposta di regolamento del Consiglio Europeo contenente l'elenco dei paesi terzi ai cui cittadini deve essere richiesto il visto per l'ingresso nello spazio europeo.

Il 26 gennaio 2000 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio europeo contenente l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per l'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio europeo. Il regolamento del Consiglio è destinato a sostituire le disposizioni provvisorie fissate con la decisione del Consiglio europeo 574/99 nell'ambito dell'accordo di Schengen . L'adozione del regolamento del Consiglio europeo sulla base della proposta della Commissione, introdurrebbe importanti novità come, ad esempio, l'esclusione dalla lista di Romania e Bulgaria sulla base dell'avvio delle negoziazioni per l'adesione di tali paesi all'Unione Europea.

6. Alcuni Stati membri dell'Unione Europea hanno espresso forti critiche e riserve su alcuni contenuti della proposta della Commissione Europea di direttiva sul diritto alla riunificazione familiare. L'ECRE con un proprio documento sostiene l'iniziativa della Commissione Europea e propone ulteriori emendamenti a favore dei rifugiati. Il Consiglio d'Europa raccomanda il rispetto del diritto alla riunificazione familiare per i rifugiati.

Alcuni Stati membri dell'Unione Europea hanno espresso forti riserve e critiche all'indirizzo di alcuni contenuti della proposta per una direttiva del Consiglio europeo sul diritto alla riunificazione familiare per i cittadini dei paesi terzi, adottata il 1 dicembre 1999, su iniziativa del Commissario per la giustizia e gli affari interni, Antonio Vittorino, dalla Commissione europea. Questa è la prima di una serie di iniziative intraprese in base all'art. 63.3 lettera a) del Trattato di Amsterdam sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno e sulle procedure per il rilascio di visti e permessi di soggiorno di lunga durata da parte dei Paesi membri. La proposta riconosce il diritto alla riunificazione familiare per i cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nei paesi membri ( con permesso di soggiorno della durata di almeno un anno ), in particolare per lavoro subordinato, autonomo o studio. Nella proposta di direttiva i rifugiati riconosciuti e gli asilanti che godono di un'altra forma di protezione complementare usufruiscono di più favorevoli condizioni nell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. I familiari per i quali sarebbe possibile chiedere il ricongiungimento sono il coniuge, i figli minori, il convivente more uxorio (anche dello stesso sesso almeno per gli Stati membri che riconoscono tale legame), gli ascendenti a carico e i figli maggiorenni se dipendenti dai genitori per ragioni di salute e d'invalidità. Nella proposta vengono specificati i diritti connessi al permesso di soggiorno per riunificazione familiare, finalizzati all'inserimento sociale ( lavoro, studio e formazione professionale). Dopo quattro anni di residenza, successivi all'avvenuta riunificazione, i familiari potranno chiedere uno status di soggiorno autonomo.

I governi di taluni Stati membri ritengono la proposta troppo liberale, esprimendo perplessità ad esempio sull'estensione del diritto al ricongiungimento familiare anche alle persone che beneficiano di forme di protezione complementari a quella offerta dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati. I governi spagnolo e francese hanno indicato che essi preferirebbero che la questione del diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati politici venga affrontata distintamente, con uno strumento separato, ma la Commissione finora ha espresso parere contrario in merito. Ci si può attendere dunque che la prossima presidenza francese dell'UE, nel secondo semestre del 2000, intensificherà i suoi sforzi per escludere ogni riferimento ai rifugiati nella proposta di direttiva. Ugualmente sono state espresse riserve sui diritti accordati ai membri della famiglia, alla definizione di famiglia usata e alle procedure prospettate per l'esercizio del diritto. Uno dei primi governi nazionali ad aver espresso la sua avversità alla proposta di direttiva è stato quello austriaco, con un comunicato del 14 dicembre scorso firmato dall'allora Ministro degli Interni, il social-democratico Karl Schlogl.

Appare improbabile che in tempi brevi gli Stati membri dell'Unione Europea raggiungano un accordo sulle proposte contenute mentre appare concreto il rischio che gli alti standard proposti dalla Commissione vengano abbassati su decisione degli Stati membri. Anche il Parlamento europeo stilerà un rapporto (relatore il deputato tedesco Ms. Klamt) in merito.

Il testo della proposta è disponibile nelle undici lingue ufficiali dell'Unione Europea sul sito Internet della Commissione europea : http://europe.eu.int/eur-lex/en/com/ind/en_analytical_index_19.html. Associazioni di diversi paesi europei, riunite nel Coordinamento Europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia, hanno negli ultimi anni seguito lo sviluppo del processo di armonizzazione europea delle politiche in materia di riunificazione familiare, promuovendo un'azione di lobby nei confronti delle istituzioni europee. Maggiori informazioni possono essere ottenute visitando il sito Internet del Coordinamento europeo: http://members.aol.com/coordeurop/italpre.html , oppure contattando la sezione italiana del coordinamento al seguente indirizzo: Via B. Buozzi, 19/A/3 - 16126 Genova tel. 010 2516315 E-mail: coordeurop.it@assicomitalia.it .

L'ECRE ha diffuso nell'aprile 2000 una propria presa di posizione sulla proposta di direttiva avanzata dalla Commissione. ECRE considera la proposta di direttiva in maniera assai positiva, ritenendola pienamente in accordo con i principi internazionali relativi alla tutela dell'unità familiare. In particolare, l'ECRE "condivide il punto di vista della Commissione che la riunificazione familiare è lo strumento necessario per rendere possibile la vita familiare e facilitare l'integrazione degli immigrati dei paesi terzi negli Stati membri" e "loda l'iniziativa della Commissione di esentare i rifugiati e i titolari della protezione complementare dai requisiti alloggiativi e di reddito quale pre-condizione per l'esercizio del diritto", auspicando peraltro l'adozione di emendamenti ed integrazioni al testo proposto dalla Commissione per rafforzare ulteriormente il diritto alla coesione familiare dei rifugiati, convenzionali e titolari di forme di protezione complementari, così come lo status dei loro familiari. Il testo del documento dell'ECRE (Comments from ECRE in the EU Commission Proposal for a Council Directive on the Right to Family Reunification) è disponibile sul sito dell'ECRE (www.ecre.org) oppure può essere richiesto alla segreteria organizzativa dell'ASGI (e-mail: ledaz@tin.it).

Anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è recentemente intervenuto sul diritto alla riunificazione familiare per i rifugiati e per le altre persone bisognose di protezione internazionale, con un'apposita raccomandazione n. R(99) 23, adottata il 15 dicembre 1999. La raccomandazione enfatizza la necessità di un pieno rispetto dal diritto alla riunificazione familiare per i rifugiati da parte degli Stati membri, in accordo con gli standard fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Una copia della raccomandazione può essere richiesta al Consiglio d'Europa, presso il funzionario addetto alle politiche per l'integrazione.

7. La Commissione Europea ha predisposto le bozze delle decisioni del Consiglio europeo autorizzanti la Commissione a negoziare accordi di riammissione della Comunità europea con taluni paesi terzi (in primo luogo Marocco, Sri Lanka, Pakistan e Federazione Russa). Le preoccupazioni dell'ECRE. La tematica degli accordi di riammissione dibattuta anche nelle negoziazioni finali del nuovo accordo di partnership tra l'Unione Europea e i Paesi ACP (African, Caribbean, Pacific States).

La Commissione Europea ha predisposto le bozze delle decisioni del Consiglio europeo autorizzanti la Commissione a negoziare accordi di riammissione della Comunità europea con taluni paesi terzi (in primo luogo Marocco, Sri Lanka, Pakistan e Federazione Russa).Gli accordi di riammissione saranno probabilmente impostati sul modello predisposto dal Consiglio Europeo nel 1994. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam , l'Unione Europea può concludere in prima persona accordi di riammissione con i Paesi terzi volti a facilitare il rientro degli immigrati illegali. L'ECRE insiste affinché in ogni futuro accordo di riammissione vi siano specifiche disposizioni volte a tutelare i richiedenti asilo dal rischio di respingimenti "a catena" ( chain refoulement). Poiché almeno tre dei quattro paesi indicati per la stipula di tali accordi sono noti per le continue violazioni dei diritti umani, ECRE sottolinea la necessità che negli accordi siano previste disposizioni volte a monitorare l'effettiva sicurezza delle persone rimpatriate o riammesse in base agli accordi .

La questione della riammissione degli immigrati illegali e dei richiedenti asilo la cui istanza è stata rigettata è stata al centro dell'ultimo round di negoziazioni per al stipula di un nuovo accordo di collaborazione ventennale tra l'Unione Europea e i paesi ACP (African Caribbean and Pacific States) destinato a succedere alla Convenzione di Lomé, stipulata nel 1975 e venuta in scadenza il 29 febbraio 2000. I Paesi dell'Unione Europea volevano inserire una clausola di riammissione nella formulazione adottata dal Consiglio europeo per la giustizia e gli affari interni del 2 dicembre 1999, ma hanno incontrato l'opposizione dei Paesi ACP contrari all'obbligo di riammettere, in quanto paesi di transito, gli immigrati illegali e i richiedenti asilo non riconosciuti originari di Paesi terzi. Alla fine è stato raggiunto un compromesso che prevede la possibilità di negoziazione su richiesta di una delle parti (l'Unione Europea o ciascuno degli Stati ACP) per la stipula di accordi di riammissione di immigrati illegali e apolidi . I Paesi ACP sono pronti a garantire la riammissione dei propri cittadini residenti illegalmente sul territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, ma sono riluttanti a fare lo stesso con i cittadini di Paesi terzi che hanno solo risieduto temporaneamente o anche hanno solo transitato attraverso il loro Paese.

RIFUGIATI E ASILO

8. La Corte europea dei diritti umani afferma che i governi europei non possono applicare automaticamente i criteri della Convenzione di Dublino in merito alle determinazione dell'unico paese responsabile dell'esame dell'istanza di asilo, senza considerare le possibili implicazioni contrarie al principio di "non-refoulement" di cui all'art. 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo.

Con una sentenza emanata alla fine di marzo, la Corte europea di diritti dell'uomo di Strasburgo ha affermato che l'allontanamento di un richiedente asilo da uno Stato membro del Consiglio d'Europa in un paese dove potrebbe essere esposto a maltrattamenti viola la Convenzione europea sui diritti Umani, indipendentemente se i maltrattamenti vengano praticati dalle pubbliche autorità o dai cosiddetti agenti "non statali".

La decisione non sarebbe una novità se non riguardasse un caso di allontanamento indiretto verso il paese di origine, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Dublino sulla determinazione dell'unico paese all'interno dell'unione Europea responsabile dell'esame dell'istanza di asilo. La decisione della Corte infatti ha riguardato il caso di un cittadino srilankese che ha chiesto asilo nel Regno Unito dopo che la sua istanza di asilo era già stata rigettata in Germania. Il richiedente asilo aveva giustificato la riproposizione dell'istanza di asilo con la motivazione che il Regno Unito non fa distinzione tra agenti di persecuzione statali e non ai fini dell'interpretazione della nozione di rifugiato, al contrario della Germania, dove i richiedenti asilo che fuggono da persecuzioni nei paesi di origine non determinate da agenti statali non vengono riconosciuti quali rifugiati e corrono il rischio del rimpatrio. Le autorità del Regno Unito avevano deciso di non esaminare nel merito l'istanza dell'interessato, decidendo di rinviarlo in Germania in base agli impegni contenuti nella Convenzione di Dublino.

La Corte europea non si è opposta al rinvio del richiedente asilo in Germania, ma solo in quanto il governo tedesco ha fornito precise garanzie che non avrebbe espulso l'interessato nello Sri Lanka. I giudici di Strasburgo tuttavia hanno espressamente ricordato che i governi non possono applicare automaticamente i meccanismi di trasferimento previsti dalla Convenzione di Dublino, senza tenere in debita considerazione le possibili implicazioni negative sul rispetto, che deve essere pieno ed assoluto, del principio di "non-refoulement" contenuto nell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che vietando i trattamenti inumani e degradanti, è stata interpretata da una consolidata giurisprudenza come vietante pure l'allontanamento e/o l'espulsione di stranieri verso paesi ove tali trattamenti potrebbero verificarsi.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso piena soddisfazione per la decisione della Corte europea. In un comunicato, diffuso il 5 aprile scorso, Erika Feller, responsabile della sezione per i diritti dei rifugiati dell'UNHCR, ha affermato che "per la prima volta, una corte internazionale per i diritti umani conferma che il principio di non refoulement deve riguardare anche i "rimpatri indiretti" o "espulsioni a catena" che possono comportare situazioni di pericolo per gli interessati. Questa è stata da sempre la posizione sostenuta dall'UNHCR".

Ma la sentenza della Corte europea è destinata ad incidere anche sulla formazione di una politica europea comune in materia di asilo, a partire dalla revisione orami prossima dei criteri e dei contenuti della Convenzione di Dublino. Una delle critiche che fin dall'inizio sono state mosse alla Convenzione è che , negando di fatto la possibilità per il richiedente asilo di scegliere in quale paese essere esaminato, si basa sull'assioma fittizio che essendo tutti i paesi dell'Unione Europea firmatari della Convenzione di Ginevra, essi applicano gli stessi criteri di interpretazione della nozione di rifugiato e forniscono le stesse garanzie. In realtà, come messo a nudo dalla vicenda esaminata dalla Corte di Strasburgo, la stessa definizione di rifugiato viene interpretata in maniera difforme tra i diversi paesi dell'Unione Europea, con particolare riguardo a questioni delicate come quella degli "agenti non statali" della persecuzione e dei differenti regimi complementari di protezione. Tali difformità nelle legislazioni nazionali in materia di asilo debbono quindi necessariamente condurre ad una valutazione del possibile rischio di non refoulement insito in ogni decisione di trasferimento conseguente all'applicazione della Convenzione di Dublino.

Il testo della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo può essere richiesto alla segreteria organizzativa dell'ASGI (e-mail: ledaz@tin.it ).

9. Il Consiglio europeo raggiunge un accordo sulla proposta di regolamento per l'istituzione del sistema informatico delle impronte digitali dei richiedenti asilo e dei clandestini (EURODAC)

Il Consiglio europeo per la giustizia e gli affari interni svoltosi il 2-3 dicembre 1999 ha raggiunto un nuovo accordo politico sulla proposta di regolamento per l'istituzione del sistema informatizzato EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e degli immigrati clandestini. Il sistema è concepito innanzitutto per garantire l'attuazione della Convenzione di Dublino sull'individuazione dell'unico Stato responsabile per l'esame dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato. Il sistema EURODAC sarà applicato anche nel Regno Unito ed in Irlanda, che hanno manifestato l'intenzione di prendervi parte, ma non in Danimarca, a meno che il governo di tale Paese non decida di stipulare in proposito un accordo separato con la Comunità europea. Prima della definitiva adozione del sistema dovrà esprimersi, in via meramente consultiva, il Parlamento europeo.

10. La Commissione europea pubblica il suo documento di lavoro sulla sostituzione della Convenzione di Dublino con uno strumento di diritto comunitario. Il documento analizza le difficoltà incontrate nell'applicazione della Convenzione di Dublino e le possibili opzioni per il miglioramento del sistema di distribuzione degli oneri di solidarietà connessi all'accoglienza dei richiedenti asilo in seno all'Unione Europea.

Il 24 marzo scorso, la Commissione Europea ha pubblicato il suo documento di lavoro sul futuro strumento di diritto comunitario chiamato a sostituire la Convenzione di Dublino sulla determinazione dell'unico Stato responsabile dell'esame di un'istanza di asilo (Commission Staff Working Paper, Revisiting the Dublin Convention -SEC 2000 522-). Il documento analizza quelli che sono stati i pregi e i difetti dei meccanismi previsti dalla Convenzione di Dublino, con riferimento in particolare alla difficoltà che sono state evidenziate nella loro applicazione. Particolare sottolineatura nel documento viene data ai costi connessi all'applicazione della Convenzione, ai lunghi tempi richiesti per i trasferimenti dei richiedenti asilo, all'assenza di procedure di revisione giudiziaria, all'applicabilità ai soli rifugiati o anche alle persone in cerca di protezione complementare, anche in relazione a differenze sostanziali e procedurali nei diversi sistemi nazionali di asilo. Il documento presenta poche conclusioni e offre sostanzialmente due opzioni in merito all'adozione del futuro strumento comunitario: a) mantenere l'attuale sistema inaugurato dalla Convenzione di Dublino affinandone i meccanismi tecnici e procedurali o b) adottare un nuovo sistema in base al quale lo Stato responsabile dell'esame dell'istanza di asilo sarebbe quello dove il richiedente ha per la prima volta depositato l'istanza medesima. In questo secondo caso, la distribuzione degli oneri della solidarietà connessi all'accoglienza dei richiedenti asilo non si appoggerebbe sul trasferimento dei richiedenti asilo, bensì sul trasferimento delle risorse finanziarie dell'Unione Europea destinate ai rifugiati che verrebbero allocate in proporzione al numero delle istanze di asilo depositate nei paesi membri. Tale ultima soluzione viene sostenuta da molte ONG europee, quali l'inglese ILPA e il Migration Policy Group di Bruxelles, così come da ambienti accademici (si veda il documento redatto in occasione del vertice di Tampere da un gruppo di docenti universitari esperti di diritto delle migrazioni radunati dall'Università di Amsterdam sotto la sigla AGIT -Academic Group Immigration Tampere). Il pregio di tale soluzione è la sua chiarezza e semplicità, così come la mancanza di quel legame tra l'attribuzione di responsabilità per l'esame dell'istanza di asilo e la responsabilità per il controllo delle frontiere esterne, che ha fatto ritenere a molti che la Convenzione di Dublino più che essere uno strumento per la distribuzione degli oneri di solidarietà connessi all'accoglienza dei rifugiati, costituisce uno strumento ulteriore di rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione Europea volto dunque ad impedire l'accesso dei richiedenti asilo nello spazio europeo (poiché il criterio di fatto più importante per l'attribuzione della responsabilità secondo la Convenzione di Dublino è quello del primo ingresso illegale in uno dei paesi UE, è evidente lo timolo che viene ad essere esercitato sui paesi aderenti a rafforzare il controllo alle frontiere esterne e a impedire l'accesso dei richiedenti asilo anche attraverso accordi di riammissione con paesi terzi confinanti, consentiti esplicitamente dalla Convenzione di Dublino medesima).

Il documento di lavoro della Commissione è stato presentato al Consiglio Europeo per la Giustizia e gli Affari Interni di Bruxelles del 27 marzo scorso ed ora inizierà la sua discussione in seno al Gruppo Asilo del Consiglio Europeo, così come da parte degli Stati membri. Spetterà poi alla Commissione raccogliere le proposte del Consiglio ed avanzare una proposta formale di sostituzione della Convenzione di Dublino. Ciò dovrebbe avvenire verso la fine di quest'anno.

Per la formulazione di tale proposta la Commissione si avvarrà anche dei risultati di una ricerca condotta dal Consiglio Danese per i Rifugiati, nell'ambito del programma Odysseus, con lo scopo di offrire un quadro dettagliato dei risultati pratici dell'applicazione della Convenzione di Dublino.

Sempre con riferimento alla Convenzione di Dublino, già alla fine dell'anno scorso il Consiglio europeo per la giustizia e gli affari interni aveva raggiunto un accordo per la sua estensione a Norvegia e Islanda attraverso un accordo parallelo, sempre che la Spagna tolga il veto relativo all'applicazione di questo strumento al territorio di Gibilterra.

11. La delegazione dell'UNHCR ad Atene (Grecia) afferma in un proprio documento che in certe situazioni riguardanti casi di richiedenti asilo vulnerabili o che necessitano di particolare attenzione, non appare raccomandabile ed opportuno il trasferimento in Grecia in base alle regole per la determinazione dell'unico paese responsabile dell'esame dell'istanza di asilo fissate dalla Convenzione di Dublino, a causa delle precarie condizioni di accoglienza previste per gli asilanti.

La delegazione per la Grecia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha rilasciato recentemente una dichiarazione, nella quale afferma che vi possono essere circostanze eccezionali collegate a casi individuali di richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili o che necessitano di speciale attenzione, per le quali è giustificato opporsi al trasferimento in Grecia previsto in base all'applicazione delle regole della Convenzione di Dublino per la determinazione dell'unico paese responsabile dell'esame dell'istanza di asilo in seno all'Unione Europea. Ciò in ragione delle insoddisfacenti condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo (incluso l'alloggio e l'assistenza sociale) in Grecia. Sebbene l'UNHCR, attraverso agenzie nazionali, cerchi di offrire assistenza sociale a casi limitati e vulnerabili di rifugiati, richiedenti asilo e persone sotto protezione temporanea, nel documento viene sottolineato che "i richiedenti asilo che rientrano in Grecia in base alle disposizioni della Convenzione di Dublino possono incontrare difficoltà nell'ottenere la necessaria assistenza dal governo greco, in termini di alloggio e di bisogni elementari di sussistenza".

Nel corso del 1998, l'unità Dublino del Ministero dell'Interno italiano ha presentato alla Grecia 283 richieste di informazioni generiche o di presa in carico di richiedenti asilo, la quasi totalità delle quasi è stata rifiutata o rigettata dalle autorità greche.

12. La Commissione Europea intenderebbe avanzare nella seconda metà del 2000 una proposta di direttiva sulle procedure di asilo. Previsto a Lisbona a giugno un seminario europeo sull'asilo convocato dalla presidenza portoghese dell'UE.

A seguito dei pareri redatti dai governi dei paesi membri sul documento di lavoro della Commissione del marzo 1999, una proposta di direttiva sulle procedure di asilo dovrebbe essere formulata nella seconda metà del 2000.

Esaminando i pareri degli Stati membri viene evidenziata la mancanza di un accordo sulla proposta di una procedura unificata a livello europeo, mentre con maggiore favore viene vista l'ipotesi di una graduale armonizzazione. Sempre secondo la maggioranza degli Stati membri, forme complementari di protezione rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato dovrebbero risultare da un'unica procedura. Un sostanziale unanime consenso invece è presente sul mantenimento delle nozioni di istanza di asilo "manifestamente infondata", di "paese terzo sicuro" e sulle procedure accelerate. Si ravvisa inoltre un consenso sulla necessità di abbreviare i tempi delle procedure, con particolare riferimento alle fasi di appello. Controversa rimane la questione dell'armonizzazione del criterio della prova, soggetto ad interpretazioni che rimangono distanti tra i paesi membri.

Date queste divergenze, appare difficile che la prospettata direttiva sulle procedure di asilo e sull'interpretazione della definizione di rifugiato possa venire alla luce in tempi brevi.

La Presidenza portoghese dell'Unione Europea intende ospitare a Lisbona nel corso del mese di giugno un seminario internazionale sul tema delle politiche europee in materia di asilo, con la partecipazione dei ministri interessati. Dal seminario dovrebbe giungere ulteriore impulso per la preparazione della Comunicazione della Commissione sulla procedura comune in materia di asilo e sulla condizione comune del rifugiati in seno allo spazio europeo.

13. La Commissione Europea ha commissionato la redazione di uno studio preliminare sulle politiche e condizioni di accoglienza (reception policies) dei richiedenti asilo nei quindici paesi membri.

Tra gli impegni previsti dal Trattato di Amsterdam per la definizione entro il 2004 di una politica comune europea in materia di immigrazione e asilo, è contemplato anche lo sviluppo di condizioni minimi comuni di accoglienza dei richiedenti asilo. Per giungere a tale scopo, la Commissione Europea ha commissionato uno studio preliminare sulle politiche e condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nei quindici Paesi membri dell'Unione Europea. Tale studio dovrebbe essere completato entro l'agosto del 2000. Una proposta della Commissione Europea di bozza di direttiva sull'accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe essere pubblicata all'inizio del 2001.

14. Prosegue la discussione sulla proposta della Commissione Europea per l'istituzione di un "Fondo Europeo per i Rifugiati. Le proposte di ECRE e dell'UNHCR.

Il Consiglio Europeo per la Giustizia e gli Affari Interni, svoltosi a Bruxelles il 27 marzo scorso, ha fatto il punto sulla discussione riguardante la proposta della Commissione Europea per la costituzione di un fondo europeo per i rifugiati, avanzata il 14 dicembre '99 (Il testo della proposta è reperibile nelle undici lingue ufficiali dell'Unione Europea nel sito della Commissione Europea : http: //europe.eu.int/eur-lex/en/com/ind/en_analytical_index19.html). Il Consiglio europeo ha sollecito gli organi preposti (Gruppo asilo) e gli Stati membri ad intensificare la discussione in modo da mettere in grado uno dei prossimi Consigli Europei per gli affari interni e la giustizia di approvare definitivamente la proposta. Ugualmente ha sollecitato la Commissione Europea ad elaborare il più presto possibile una proposta comune in materia di regime di protezione temporanea.

La proposta della Commissione, infatti, oltre a prevedere un fondo di 26 milioni di euro per il 2000 per le esigenze di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei rifugiati, include una riserva finanziaria pari a 10 milioni di euro da usare in caso di misure di assistenza in situazioni di emergenza connesse ad un flusso di massa di rifugiati (art. 5). Secondo alcuni paesi membri appare prematura tale previsione in assenza di una normativa comunitaria in materia di protezione temporanea o, perlomeno, di specifiche linee guida per l'identificazione dei gruppi che potrebbero beneficiare dei fondi di emergenza e delle modalità e termini per la loro utilizzazione. Dalla discussione sono emersi inoltre differenti punti di vista sui criteri relativi alla distribuzione dei fondi e sulle strutture amministrative previste per la loro gestione.

La Commissione afferma che la sua proposta si colloca nell'ambito delle iniziative volte a realizzare tra gli Stati membri l'equilibrio degli oneri connessi all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (art. 63 del Trattato di Amsterdam). Gli obiettivi del Fondo sarebbero dunque quelli di ridurre i "movimenti secondari" (illegali) dei rifugiati e dei richiedenti asilo, di migliorare le condizioni di accoglienza negli Stati membri, sia dal punto di vista della tutela sociale che legale, così come di garantire il sostegno agli Stati membri nel rimpatrio dei rifugiati, delle persone in regime di protezione temporanea e dei richiedenti asilo respinti, sempre su base volontaria. Il Fondo verrebbe a sostituire tutte le linee di finanziamento comunitarie attualmente esistenti in materia di integrazione dei rifugiati, accoglienza dei richiedenti asilo, rimpatrio volontario delle persone in protezione temporanea e dei richiedenti asilo respinti. A ciascuno degli Stati membri verrebbe assegnata ogni anno una somma forfetaria, basata sul numero delle richieste di asilo e dei rifugiati presenti nel paese negli ultimi tre anni. Agli Stati membri verrebbe richiesto di stabilire le proprie strutture amministrative per la gestione dei progetti finanziati dal fondo, che dovrebbero tuttavia essere co-finanziati a livello nazionale.

L'ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles), un coordinamento di ONG europee impegnate nel settore dell'asilo, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno proposto che le risorse del fondo non siano distribuite soltanto in base al numero delle richieste di asilo, ma includano un ammontare fisso (ad es. il 30%) per quei Stati membri che necessitano di rafforzare il loro sistema di accoglienza degli asilanti, con la previsione di una soglia minima di finanziamento per ciascun Stato membro. ECRE e ACNUR hanno inoltro proposto di essere rappresentati negli organi di gestione nazionali del fondo, così come hanno richiesto che tra i beneficiari siano inclusi anche le persone che godono di forme complementari di protezione a quella offerta dalla Convenzione di Ginevra. Infine hanno raccomandato che possano essere coinvolte nei meccanismi di implementazione dei progetti anche le organizzazioni non governative.

15. Il Comitato Rifugiati dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa redige un rapporto sulle restrizioni in materia di asilo in Europa.

Il Comitato Rifugiati dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha redatto lo scorso 21 dicembre 1999 un rapporto intitolato "Restrictions on asylum in the member states of the Council of Europe and the European Union", nel quale esprime profonda preoccupazione per le politiche restrittive in materia di asilo adottate nei Paesi membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea. In particolare il Comitato esprime la propria preoccupazione per la possibilità che la creazione di un sistema comune europeo in materia d'asilo tra gli Stati membri dell'Unione Europea possa trasferire gli oneri dell'accoglienza sui meno preparati Paesi dell'Europa centrale e orientale. Il Comitato raccomanda l'esecutivo del Consiglio d'Europa a elaborare una Convenzione Europea sull'armonizzazione delle politiche di asilo in Europa e a incorporare il diritto di asilo nella Convenzione europea sui diritti umani.

Il rapporto può essere scaricato dal seguente sito Internet : http://stars.coe.fr/doc/doc99/doc8598.htm

16. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati diffonde le statistiche relative alle istanze di asilo presentate in Europa nel 1999.

L'Acnur ha raccolto ed elaborato i dati statistici forniti dai governi di 28 Paesi europei relativi alle istanze di asilo inoltrate nel corso del 1999. Nel complesso i richiedenti asilo sono aumentati del 18,6% rispetto al 1998 .La Germania continua a essere il paese che si fa carico del maggior numero di richiedenti in Europa (95.330), anche se nel corso del 1999 le istanze di asilo sono diminuite del 3,5% rispetto al 1998. Al secondo posto si è collocato il Regno Unito con 91.390 istanze di asilo presentate con un incremento del 53% rispetto al 1998. L'Italia ha registrato 12.150 istanze di riconoscimento dello stato di rifugiato ed un incremento pari al 9% rispetto al 1998. Confrontando il numero delle istanze di asilo rispetto alla popolazione complessiva del paese, il Liechtenstein ha ricevuto il più alto numero di richiedenti asilo per mille abitanti ( 16,3), seguito dal Lussemburgo (6,8 ), dalla Svizzera (6,5), dal Belgio (3,5) e dall'Olanda (2,5).L'Italia si trova molto in basso nella graduatoria con un tasso di richiedenti asilo per mille abitanti pari allo 0,21 .

La crisi nel Kosovo ha influito in maniera determinante sull'origine e composizione nazionale dei richiedenti asilo. Nel giugno 1999 il numero degli albanesi del Kosovo che hanno chiesto asilo in Europa (20.360) è risultato quasi equivalente alla restante parte dei richiedenti asilo (23.200). Tuttavia, con la cessazione del conflitto bellico in Kosovo il numero delle richieste di asilo presentate da kosovari albanesi si è rapidamente ridotto a circa 4.000 istanze nel dicembre 1999. Le statistiche UNHCR sono reperibili sul sito Internet: http: //www.unhcr.ch/statist/0002euro/text.htm

17. Un rapporto di Amnesty International denuncia numerosi casi di violazione dei diritti umani nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo in diversi paesi europei.

Nel suo rapporto pubblicato nel marzo del 2000 "Concerns in Europe", Amnesty International denuncia numerosi casi di presunte violazione dei diritti umani nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo nei diversi paesi del continente europeo nel periodo compreso tra luglio e dicembre 1999. Il rapporto in particolare si sofferma su alcuni casi di decesso di rifugiati e richiedenti asilo

durante la custodia amministrativa e la deportazione forzata. Il rapporto è disponibile in lingua inglese nel sito Internet di Amnesty International: http: //www.amnesty.org/ailib/aipub/2000/EUR/40100100.htm.

ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

18. Il Consiglio Europeo prosegue il monitoraggio dei progressi registrati dai Paesi candidati all'accesso dell'Unione Europea nella trasposizione e implementazione dell' "acquis communautaire" in materia di giustizia e affari interni nelle legislazioni e prassi nazionali .

Il Gruppo di valutazione collettiva del Consiglio Europeo continua la sua azione di monitoraggio dei progressi registrati dai Paesi candidati all'accesso dell'Unione Europea nella trasposizione e implementazione dell' "acquis communautaire" in materia di giustizia e affari interni nella legislazioni e prassi nazionali. Il Gruppo ha prodotto finora dei dossier sull'asilo in Polonia ed Estonia, mentre i dossier sui sistemi di asilo in Repubblica Ceca , Ungheria e Slovenia stanno per essere completati . E' iniziata pure la valutazione del sistema di asilo a Cipro . Rapporti preliminari complessivi sul grado d'implementazione dell' "acquis communautaire" nell'area della giustizia e degli affari interni da parte di Repubblica Ceca e Ungheria sono stati oggetto di esame pure del Consiglio Europeo svoltosi a Bruxelles il 27 marzo scorso.

RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE

19. La Commissione Europea adotta un pacchetto di misure per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, religiosa e sessuale. Presentato un rapporto europeo sul razzismo e la xenofobia.

Al termine di un processo di consultazioni con gli Stati membri, il Parlamento europeo e la società civile, lo scorso dicembre, la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di misure per combattere il razzismo e la discriminazione, in base a quanto previsto dall'art. 13 del Trattato di Amsterdam. Il pacchetto comprende tre proposte: a) una bozza di direttiva volta a proibire ogni forma di discriminazione per ragioni di razza o origine etnica, religione, invalidità, età o orientamento sessuale nel settore dell'impiego; b) una bozza di direttiva volta a proibire ogni discriminazione per motivi di razza e di appartenenza etnica, in un'ampia serie di settori, incluso l'impiego, l'istruzione, la fornitura di merci e servizi, la protezione sociale; c) un programma di azione volto a sostenere l'implementazione delle direttive cenate, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, la diffusione delle strategie più appropriate. Per tale programma sono destinati 100 milioni di EURO in aggiunta ai 2,8 miliardi di EURO disponibili nei programmi dell'Unione Europea destinati agli affari sociali.

Il Parlamento europeo ha accolto positivamente l'iniziativa della Commissione, ma ha espresso scetticismo e preoccupazione per l'esclusione dalle due direttive e dal programma di azione della discriminazione di genere. Inoltre, il Parlamento ha espresso perplessità per il fatto che la Commissione ha voluto presentare una direttiva allo scopo di combattere ogni forma di discriminazione unicamente nel settore dell'impiego, ed un'altra per combattere la discriminazione in ogni settore della vita sociale, ma solo in base a motivi di razza o origine etnica.

Nel frattempo, il centro di monitoraggio dell'Unione Europea sul razzismo e la xenofobia, con sede a Vienna, ha pubblicato il suo rapporto annuale relativo al 1998. Il rapporto documenta le iniziative intraprese dagli Stati membri sul piano legislativo e amministrativo per combattere il razzismo e la xenofobia, così come l'allarmante numero di episodi ed incidenti razzisti registrati in un gran numero di Paesi membri. Un sommario del dossier nelle 11 lingue ufficiali dell'Unione Europea, così come l'intero dossier nelle lingue inglese, francese o tedesca , è consultabile sul seguente sito: http: //www.eumc.at.

20. Il Parlamento europeo esamina e discute due rapporti sui mezzi per combattere il razzismo in seno all'Unione Europea.

Nella sessione del 15 marzo scorso, il Parlamento europeo ha esaminato due rapporti sui mezzi per combattere il razzismo in seno all'Unione Europea. Il primo rapporto, predisposto dal deputato liberale britannico Sarah Ludford, ha invitato gli Stati membri ad essere sensibili ai bisogni delle comunità minoritarie e ad incoraggiare i loro strumenti di autonoma rappresentanza. Il rapporto ha invitato inoltra gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a firmare e ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali e la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie, anche se questi due strumenti sembrano rivolgersi alla tutela dell'autonomia culturale dei gruppi minoritari autoctoni e non di quelli formati da immigrati.

Il rapporto inoltre ha suggerito che le competenze del Centro Europeo di Monitoraggio sul Razzismo di Vienna vengano ricomprese nel terzo pilastro delle politiche europee (giustizia e affari interni).

Il secondo rapporto, curato dal deputato olandese Baastian Belder, ha invece criticato la Commissione per non aver voluto proporre specifiche azioni rivolte a combattere la discriminazione contro i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti nei diversi paesi europei.

CITTADINANZA

21. Entrata in vigore il 1 gennaio 2000 la nuova legge tedesca sulla cittadinanza che crea condizioni più favorevoli per la naturalizzazione degli stranieri e per l'accesso alla cittadinanza dei bambini stranieri nati in Germania. L'Italia diviene ora il paese dell'Unione Europea con la legislazione più severa in materia di naturalizzazione degli stranieri e di acquisto della cittadinanza da parte dei bambini stranieri nati in Italia.

Con l'entrata in vigore, il primo gennaio scorso, degli emendamenti alla legge tedesca sulla cittadinanza, si stima che almeno 4 milioni dei 7 milioni e mezzo di stranieri residenti in Germania possiedano i requisiti per richiedere la cittadinanza tedesca e che almeno 550.000 intendono farlo nel corso del 2000. La nuova legge abbrevia il periodo di residenza in Germania richiesto ai fini della naturalizzazione da 15 a 8 anni e dà agli stranieri nati in Germania con almeno un genitore residente nel paese da almeno 8 anni l'opzione di scegliere tra la cittadinanza tedesca e quella di origine entro il compimento del 23° anno di età. I richiedenti devono sostenere e superare un test linguistico così come rinunciare alla loro cittadinanza di origine, non venendo consentita la doppia cittadinanza.

Con l'entrata in vigore di queste modifiche alla legislazione tedesca l'Italia diviene il paese dell'Unione Europea che assieme alla Spagna richiede i tempi di residenza legale più lunghi ai fini della naturalizzazione degli stranieri (10 anni), che è anche la soglia massima prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza del 1997. Ugualmente, la legislazione italiana contiene norme molto severe e restrittive per l'applicazione del principio dello jus soli, consentendo l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia, su richiesta presentata tra il 18° e il 19° anno di età , solo in presenza del requisito della residenza continuativa in Italia dal momento della nascita.

FLUSSI MIGRATORI E TRAFFICO DI MIGRANTI

22. Le Nazioni Unite pubblicano uno studio che afferma la necessità dell'accoglienza dei migranti in Europa per il mantenimento della competitività economica e dell'equilibrio demografico.

Il 21 marzo 2000, il dipartimento per la popolazione (Population Division) delle Nazioni Unite ha diffuso un proprio studio che afferma la necessità per il continente europeo di accogliere nei prossimi anni un maggior numero di immigrati per mantenere competitive le proprie economie ed essere in grado di fronteggiare l'invecchiamento della popolazione.

Lo studio, intitolato "Replacement Migration: It is a solution to declining and ageing populations?", esamina i dati demografici di otto paesi (Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Sud Corea, Regno Unito e Stati Uniti), dell'Unione Europea e del continente europeo nel suo complesso. Tra gli scenari proposti, una particolare attenzione viene riservata alle stime dei flussi immigratori ritenuti necessari per mantenere un giusto equilibrio tra la popolazione in età di lavoro e quella pensionabile. Dati i cambiamenti demografici attesi nei prossimi cinquanta anni, lo studio ritiene che le politiche migratorie costituiranno un fattore decisivo di una necessaria più ampia riconsiderazione delle politiche sociali, economiche ed istituzionali che i paesi europei dovranno effettuare.

Esaminando il caso italiano, lo studio delle Nazioni Unite parte della constatazione del costante declino del tasso di natalità negli ultimi decenni, cui ha fatto riscontro un deciso incremento dell'aspettativa di vita, con conseguente trend di forte invecchiamento della popolazione. La ricerca delle Nazioni Unite giunge dunque alla conclusione che per mantenere costante il livello della popolazione complessiva tra il 2000 ed il 2050, l'Italia avrebbe bisogno di un flusso migratorio annuale pari a più di 230.000 unità, tre volte superiore a quello registrato annualmente nel periodo 1995-2000. Per mantenere costante il livello della popolazione in età di lavoro, il flusso migratorio dovrebbe essere ancora maggiore, pari a circa 350.000 unità annuali.

Per maggiori informazioni sullo studio delle Nazioni Unite si può consultare il sito Internet: www.un.org/esa/population/migration.htm

23. Il Comitato ad hoc previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale elabora due protocolli sul traffico di immigrati. Le preoccupazioni degli organismi internazionali ed un documento del Consiglio canadese per i rifugiati.

All'ottava sessione del Comitato ad hoc della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale svoltasi a Vienna il 21 febbraio 2000 sono stati elaborati due protocolli concernenti il traffico di migranti e di persone, donne e minori. Con un apposito comunicato, l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l'ACNUR e l'UNICEF hanno espresso diverse preoccupazioni in relazione ai contenuti dei due protocolli sottolineando la necessità che essi non violino o diminuiscano gli standard internazionali a tutela dei migranti e dei rifugiati . Un interessante documento sul traffico di migranti ( Migrants smuggling and trafficking in persons) è stato recentemente redatto dal Consiglio Canadese per i Rifugiati.

Tale documento così come la nota degli organismi internazionali sopra menzionati può essere richiesta alla segreteria organizzativa dell'ASGI all'indirizzo e-mail : ledaz@tin.it

VARIE

24. Entrata in vigore lo scorso 1 febbraio 2000 la nuova legge spagnola sui diritti e l'integrazione sociale degli stranieri immigrati, che contempla sia una norma transitoria di sanatoria degli stranieri irregolari, sia un'interessante previsione valevole "a regime" di regolarizzazione permanente degli stranieri clandestini.

Il 1 febbraio scorso è entrata in vigore la nuova legge spagnola n. 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri e la loro integrazione sociale (Ley organica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espana y su integracion social), approvata nella precedente legislatura con il sostegno di tutti i partiti rappresentanti in parlamento e che sostituisce la legge precedente sull'immigrazione risalente al 1985.

Tra i contenuti della nuova legge va innanzitutto segnalata l'attribuzione di un nucleo di diritti fondamentali a tutti gli stranieri, indipendentemente dal loro status legale e, dunque, anche ai clandestini. Tra questi l'assistenza legale gratuita in caso di espulsione o di respingimento alla frontiera, le cure sanitari essenziali e di emergenza, quelle legate alla gravidanza e alla cura dell'infanzia, l'accesso alle istituzioni scolastiche per i minori.

Per gli stranieri regolarmente residenti, invece, è stato affermato il principio della non discriminazione e dell'eguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini spagnoli nel settore dell'occupazione, dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'accesso all'abitazione con alcune previsioni relative alla partecipazione politica. Particolari disposizioni sono state introdotte per proteggere gli stranieri dalla discriminazione e dal razzismo, in particolare con l'introduzione dei emendamenti alle norme del codice penale spagnolo in relazione a reati commessi con motivazioni di ordine razziale o prevedendo specifiche fattispecie di reato di discriminazione.

Con la nuova legge viene meglio specificata la politica di programmazione dei flussi di ingresso di immigrati per motivi di lavoro mediante il sistema delle quote, già introdotto a partire dal 1993, mentre speciali garanzie di protezione sociale vengono offerte agli/alle stranieri/e vittime di organizzazioni criminali e che con la loro collaborazione con le autorità di polizia o giudiziarie spagnole permettono il rinvio a giudizio di persone coinvolte in tali organizzazioni.

La nuova legge spagnola sull'immigrazione contiene pure una norma transitoria di regolarizzazione (sanatoria) degli stranieri irregolari, previa apposita istanza che essi possono inoltrare nel periodo compreso tra il 21 marzo ed il 31 luglio 2000, purché in possesso dei seguenti requisiti: a) dimostrazione della presenza in Spagna prima del 1 giugno 1999; b) possesso di documenti identificativi; c) non essere stati assoggettati a provvedimenti espulsivi per gravi motivi.

Esaminando quanto fin qui esposto, i contenuti della nuova legge spagnola sull'immigrazione sembrerebbero dunque ricalcare, almeno nelle sue linee essenziali, quelli della legge "Turco-Napolitano", ma in realtà se ne differenziano per gli aspetti delle politiche repressive dell'immigrazione clandestina. Il sistema sanzionatorio introdotto in Spagna appare infatti molto più equilibrato, limitando le espulsioni ai casi più gravi di violazione delle norme ed escludendole per gli stranieri con speciali legami con la Spagna. La novità più interessante, tuttavia, è l'introduzione di una norma valevole "a regime" cioè "definitiva", di regolarizzazione degli stranieri clandestini, per cui ogni straniero presente irregolarmente in Spagna può in qualsiasi momento acquisire uno status legale di residenza se è in grado di dimostrare: a) di essere presente in Spagna da almeno due anni; b) di avere un reddito sufficiente; c) di non aver commesso reati penali o di non essere impossibilitato ad accedere alla residenza legale in base alle disposizioni contenute negli Accordi di Schengen.

L'ipotesi di "regolarizzazione permanente" adottata in Spagna costituisce dunque un'interessante tentativo di offrire una soluzione alla questione della clandestinità, al di fuori di logiche esclusivamente repressive fondate sullo strumento espulsivo. Queste ultime, infatti, oltre a comportare l'adozione di strumenti normativi e "tecnici" sempre meno garantisti e lesivi della dignità umana (ad. es i centri di detenzione amministrativa), si rivelano sempre più irrealistiche, per l'evidente impossibilità di eseguire materialmente la maggior parte dei provvedimenti espulsivi, tanto per la mancata collaborazione dei paesi di origine o di transito o per l'impossibilità di individuare l'esatta identità dello straniero, quanto per le limitate risorse finanziarie disponibili per il pagamento dei voli aerei e la gestione dei centri di detenzione amministrativa. Il risultato è dunque che, come avviene in Italia, buona parte degli stranieri espulsi continuano di fatto a vivere nel paese di immigrazione e l'impossibilità di emergere ad uno status legale rafforza il rischio di un inserimento nelle reti della piccola media criminalità.

La normativa spagnola appare dunque potenzialmente in grado di offrire una soluzione alla questione della clandestinità più attenta non soltanto alle ragioni della tutela della dignità umana dei migranti , ma anche alle esigenze di sicurezza dell'intera collettività nazionale.

Non è peraltro sicuro che tali innovative e originali misure adottate dal legislatore spagnolo vengano confermate dal Parlamento uscito dalle elezioni generali del 12 marzo, che hanno visto la vittoria del Partito Popolare (conservatore), che attualmente dispone della maggioranza assoluta dei seggi. Quest'ultimo, infatti, ha già annunciato l'intenzione di emendare la legislazione sull'immigrazione, con l'intento di allinearla a quella dei partner europei e di soddisfare i requisiti e gli obblighi previsti dopo il Vertice europeo di Tampere, così come di porre rimedio a "difetti tecnici" contenuti nell'attuale normativa. Il rischio evidente è che più che a risolvere eventuali difetti tecnici, il nuovo legislatore cerchi di cambiare lo spirito progressista della normativa.

Una copia in lingua inglese della legge spagnola sull'immigrazione (traduzione curata dall'ufficio spagnolo dell'UNHCR) può essere richiesta alla segreteria organizzativa del'ASGI (e-mail: ledaz@tin.it).

Bollettino news aggiornato alla data del 07 giugno 2000 e curato da Walter Citti, della segreteria dell'ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (tel. fax.040/382651).


Stranieri, i mezzi necessari per restare

(Direttiva Interni 1.3.2000)


La disponibilità deve essere non inferiore alla metà all'assegno sociale

 




Il Ministero dell'Interno ha stabilito il metodo per quantificare i mezzi di sussistenza minimi, perché uno straniero possa entrare e soggiornare nel nostro Paese. Diversi i criteri per chi arriva in Italia come turista e per chi viene per motivi di lavoro o studio. In questi ultimi casi è necessario avere la disponibilità di una somma non inferiore alla metà dell'importo annuo all'assegno sociale, oltre alla possibilità di iscriversi al Servizio sanitario nazionale od essere in possesso di un'assicurazione sanitaria. Tutti gli stranieri, turisti compresi, devono dimostrare di avere un alloggio adeguato, la possibilità di rimpatriare e di essere in possesso della quantità di denaro prevista; lo possono fare sia esibendo valuta sia con titoli comprovanti la disponibilità dei mezzi di sussistenza. Nel caso di uno straniero che venga per un impiego subordinato è sufficiente la richiesta del datore di lavoro. La quota fissata per il minimo di sussistenza varierà ogni anno a seconda dell'indice sistemico dei prezzi al consumo, previsto dall'ISTAT. (30 marzo 2000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Direttiva 1° marzo 2000

Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato

Visto l'art. 4, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[1], recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base di criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente art.3, comma 1[2].

Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n; 394, di seguito denominato regolamento.

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello stato, emanato a norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica, 5 agosto 1998[3], nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri.

Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dell'Unione Europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.

EMANA

La seguente direttiva:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai cittadini stranieri come individuati dall'art. 1 del testo unico[4] e definisce i criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto.

Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico[5], la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22.

La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti di comprovanti la disponibilità di fonti dir reddito nel territorio nazionale.

Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata ISTAT e calcolata in base all'indice sistemico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande trasporti e servizi di alloggio.

Articolo 2

Salvo che le norme del testo unico e del regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

Articolo 3

I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

Articolo 4

I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo unico[6] sono determinati da:

disponibilità di una somma non inferiore alla metà dell'importo annuo all'assegno sociale;

disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.

Articolo 5


Oltre la disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico[7], necessari per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento, rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento è sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.

Articolo 6


Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.

Restano ferme forma più favorevoli di modalità di ingresso stabilite in virtù di specifici accordi.

Le amministrazioni competenti cureranno l'applicazione della presente direttiva che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana