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ACCORDO-QUADRO
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MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE
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ACCORGIMENTI TECNICI
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ALLEGATI AGLI ACCORGIMENTI TECNICI
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CHIARIMENTI RICHIESTI DALL'ETIOPIA
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Introduzione.
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I chiarimenti
sono stati approntati da esperti dell'OUA, in collaborazione con esperti
delle NU e degli USA, nel rispetto del principio in base al quale
ogni interpretazione dell'Accordo, delle Modalita' spetta soltanto
all'OUA. |
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| Principi
di base. |
Principi
di base. |
Principi
di base. |
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Chiarimenti.
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| - risoluzione
della attuale crisi e di ogni altra disputa con mezzi legali e pacifici; |
- impegno
a non usare la forza per la soluzione delle dispute; |
- le Parti
hanno accettato l'Accordo-quadro e le Modalita' di implementazione,
fortemente sostenuti dal Consiglio di sicurezza delle NU. |
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| - ripudio
dell'uso della forza; |
- accettazione
dell'Accordo-quadro e impegno alla sua implementazione in buona fede; |
- l'interpretazione
dell'Accordo e delle Modalita' spetta all'OUA e al suo Chairman. |
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| - rispetto
dei confini esistenti al momento dell'indipendenza (Risoluzione OAU,
Cairo 1964) determinati sulla base dei trattati coloniali e delle
leggi internazionali applicabili, con ricorso, in caso di controversia,
a meccanismi arbitrali. |
- ritorno
alle posizioni tenute prima del 6/5/1998. |
- gli Accorgimenti
tecnici sono stati elaborati nello spirito del rispetto dei confini
preesistenti, della soluzione pacifica delle controversie e del non
uso della forza, in collaborazione tra OUA, NU, USA e altri partner
interessati, con l'obiettivo e' quello di pervenire a una soluzione
pacifica e durevole del conflitto. |
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A.1 L'omissione,
nel preambolo degli Accorgimenti, del riferimento ai "trattati coloniali
e alla legge internazionae applicabile" (riferimento presente invece
nel preambolo dell'Accordo) non comporta differenze di contenuto in
materia tra Accordo e Accorgimenti.
A.2 La suddetta omissione non ha
alcuna implicazione per la delimitazione e la demarcazione dei confini.
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| Raccomandazioni. |
Modalita'
di implementazione. |
Accorgimenti. |
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IV. Tabella
dei tempi di implementazione. |
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1. Le Parti
concordano sui contenuti dell'Accordo e delle Modalita' e accettano
gli Accorgimenti tecnici e gli Allegati come vincolanti. |
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D-day: firma
dell'Accordo, delle Modalita' e degli Accorgimenti tecnici. |
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| 1. Immediata
cessazione delle ostilita'. |
3. Le Parti
si impegnano a porre fine alle attivita' militari e ad ogni forma
di espressione che possa esacerbare gli animi. |
2. Per facilitare
il processo di implementazione e il lavoro della Commissione neutrale
e della missione di pace, le Parti accettano di porre fine alle attivita'
militari e ad ogni forma di espressione che possa esacerbare gli animi;
in particolare, approvano la cessazione degli attacchi aerei e terrestri
e di ogni altra azione che possa ostacolare l'implementazione, garantiscono
il libero movimento e la sicurezza della missione di pace e il rispetto
delle leggi umanitarie internazionali. |
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D+2: cessazione
delle ostilita'. |
B.1.4-6 Per
garantire la sicurezza dei membri della Commissione neutrale la cessazione
di ogni ostilita', cui le Parti si sono impegnate accettando Accordo
e Modalita', deve scattare con l'inizio del processo di implementazione.
B.4 Per cessazione delle ostilita'
si intende quello che di solito si intende nelle missioni condotte
dall'OUA e sotto il Capitolo VI della Carta delle NU.
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| 2. Immediata
cessazione di ogni azione o espressione che possa esacerbare gli animi. |
7. Le Parti
si impegnano a siglare un Accordo formale di "cessate il fuoco" che
fornisca le modalita' dettagliate di implementazione dell'Accordo-quadro. |
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B.3 L'assenza
di riferimenti, negli Accorgimenti, a un accordo formale di "cessate
il fuoco" (contenuto nel paragrafo 7 delle Modalita') e' giustificato
dal fatto che il paragrafo 2 degli Accorgimenti impegna le Parti alla
cessazione delle ostilita', la cui scrupolosa implementazione sara'
garantita da OUA e NU. |
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| 3. Ritiro
delle forze armate attualmente presenti nell'area di Badme sulle posizioni
che occupavano prima del 6/5/1998, senza pregiudizio per le decisioni
che verranno adottate nel processo di demarcazione dei confini. |
1. Il Governo
Eritreo si impegna a ritirare le proprie forze dai territori occupati
dopo il 6/5/1998. |
3. Per facilitare
l'implementazione dei paragrafi 1, 2 e 5 delle Modalita', il Chairman
dell'OUA istituisce una Commissione neutrale per la determinazione,
entro tre settimane, di quali fossero le posizioni occupate dalle
Parti prima del 6/5/1998; le Parti cooperano con la Commissione, le
cui decisioni hanno carattere vincolante, ma non pregiudicano l'assegnazione
finale dei territori. |
II. I piani
di ritiro includono:
- la localizzazione, le dimensioni
e la composizione di ciascuna unita' da ritirare;
- il percorso lungo il quale sara'
ritirata ciascuna unita';
- l'esatta destinazione di ciascuna
unita';
- il momento di inizio del ritiro
di ciascuna unita';
- il momento previsto per il completamento
del ritiro di ciascuna unita';
- ogni altra informazione necessaria
alla verifica;
non sono autorizzate deviazioni
dal pecorso o movimenti dal luogo di destinazione che non siano
preventivamente approvati dalla missione di pace; le Parti accettano
di completare il ritiro entro quattordici giorni dall'approvazione
del piano di ritiro da parte della missione di pace e di sospendere
ogni tipo di volo militare nelle zone e durante il tempo in cui
ha luogo il ritiro; le Parti accettano che la missione di pace controlli
e verifichi il ritiro e verifichi che le truppe di una Parte non
occupino i territori da cui l'altra Parte si e' ritirata.
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D+3: e' istituita
la Commissione neutrale. Iniziano le attivita' di sminamento.
D+4: le Parti indirizzano le proprie
richieste al Segretario generale delle NU.
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2. Il Governo
Etiopico si impegna a ritirare, subito dopo, le proprie forze dai
territori occupati dopo il 6/5/1998 che non fossero sotto amministrazione
etiopica prima di quella data. |
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4. Il ritiro
delle truppe comincera' subito dopo la cessazione delle ostilita',
senza pregiudizio per le decisioni finali sui confini. |
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| 4. Dispiegamento
di un Gruppo di osservatori militari dell'OUA, con il supporto delle
NU, per la supervisione del ritiro delle forze armate e per l'assistenza
alle reinsediate Amministrazioni civili per il mantenimento dell'ordine
nel periodo di interregno. |
5. Le modalita'
di reinsediamento delle Amministrazioni civili e delle popolazioni
nei territori di pertinenza saranno elaborate dopo la cessazione delle
ostilita'. |
4. Resta inteso
che, per monitorare e dare assistenza all'implementazione dell'Accordo,
delle Modalita' e degli Accorgimenti, e' istituita una missione di
pace sotto l'autorita' del Consiglio di sicurezza delle NU, guidata
da un Rappresentante speciale del Segretario Generale delle NU, che
lavora in stretto contatto con il Rappresentante del Segretario generale
dell'OUA; lo spiegamento della missione di pace sara' preceduto da
quello di osservatori dell'OUA, con il supporto delle NU, che confluiranno
successivamente nella missione di pace. |
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D+10: nomina
del Rappresentante dell'OUA.
D+14: spiegamento degli osservatori
dell'OUA, con il supporto delle NU. La Commissione neutrale inizia
il lavoro sul terreno.
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B.1.1-3 E'
fondamentale che il lavoro della Commissione neutrale sia completato
nel modo piu' rapido possibile, in modo da garantire il ritiro piu'
rapido possibile delle forze militari. Gli altri passi necessari all'effettuazione
del ritiro delle forze (in particolar modo lo spiegamento degli osservatori)
devono essere condotti contemporaneamente ai lavori della Commissione
neutrale, in modo da garantire il reinsediamento piu' rapido possibile
delle amministrazioni civili.
E.1 La missione di pace e' affidata
alle NU per ragioni logistiche e finanziarie, benche' il centro
del processo di pace rimanga l'OUA, che, infatti, mettera' a disposizione
proprio personale e designera' un rappresentante del proprio Segretario
generale, che lavorera' in stretto contatto con a missione di pace.
Il termine "missione di pace" e' coerente con quelo utilizzato dalle
NU quando esse agiscono sotto il Capitolo VI della propria Carta.
La missione in questo caso consiste nel controllare e verificare
l'implementazione di Accordo, Modalita' e Accorgimenti. Non si tratta
della "forza di pace" di cui al Capitolo VII della Carta delle NU.
Lo scopo della missione sara' determinato dalle NU, in cooperazione
con l'OUA e in consultazione con le Parti, e sara' modellata sui
compiti definiti da Accordo, Modalita' e Accorgimenti. Riguardo
alla durata e al supporto della missione che sara' fornito da ciascuna
delle Parti sul proprio territorio, resta inteso che tutto sara'
fatto nel rispetto della sovranita' dei paesi coinvolti, sulla base
di un accordo che sara' concluso dalle Parti con le NU.
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6. Le Parti
accettano il dispiegamento del Gruppo di osservatori militari dell'OUA,
in collaborazione con la NU, per il controllo del ritiro delle truppe
e per l'assolvimento degli altri compiti stabiliti dall'Accordo-quadro. |
6. Una volta
sottoscritti l'Accordo, le Modalita' e gli Accorgimenti, le Parti
condurranno un processo di sminamento e altre attivita' necessarie
al ritiro della missione di pace, al ritorno delle amministrazioni
civili e della popolazione e al processo di delimitazione e demarcazione
dei confini; la missione di pace dara' assistenza al processo di sminamento,
con la collaborazione del Servizio di azione per le mine delle NU. |
I. Le attivita'
di sminamento includono la presentazione alla missione di pace di
- mappe che indichino posizione
e dimensioni dei campi minati;
- una descrizione esatta del tipo
e del numero di mine per ciascun campo;
- piani per la disinfestazione e
la demarcazione di tutti i campi minati;
- piani per lo stoccaggio delle
mine asportate;
- ogni altra informazione utile
per la verifica;
la missione di pace verifichera'
e assitera' le attivita' di sminamento.
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7. Le Parti
presenteranno piani dettagliati per il ritiro delle truppe, entro
cinque giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione neutrale. |
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D+35: La Commissione
neutrale presenta le sue decisioni.
D+40: il rapporto della Commissione
neutrale e' consegnato alle Parti.
D+45: le Parti presentano alla missione
di pace i piani per il ritiro.
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8. Il processo
di ritiro delle truppe e di reinsediamento delle amministrazioni civili
avra' inizio, senza pregiudizio per l'assegnazione finale dei territori,
subito dopo l'approvazione dei piani di ritiro; in particolare: |
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D+48: i piani
per il ritiro sono approvati dalla missione di pace.
D+49: gli osservatori prendono posizione
per il controllo del ritiro.
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- l'Eritrea
ritirera' le sue truppe entro due settimane; la missione di pace verifichera'
l'avvenuto ritiro; |
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D+50: inizia
il ritiro delle forze eritree. |
B.2 Il periodo
di cinquanta giorni che separa l'inizio del ritiro delle forze eritree
dall'avvio dell'implementazione e' frutto della valutazione tecnica
degli esperti dell'OUA e delle NU riguardo ai tempi necessari per
lo spiegamento degli osservatori militari e per il lavoro della Commissione
neutrale. |
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- completata
la verifica, la missione di pace osservera' e assistera' il reinsediamento,
entro sette giorni, dell'amministrazione civile etiopica (inclusa
la polizia e la milizia locale), per preparare il ritorno della popolazione; |
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D+64: il ritiro
delle forze eritree e' completato e verificato dalla missione di pace.
Comincia il reinsediamento dell'amministrazione civile etiopica. |
E.3 Riguardo
all'assistenza da parte della missione di pace alle amministrazioni
civili, questa sara' fornita sulla base di una preventiva richiesta
da parte dell'amministrazione interessata. |
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- successivamente,
l'Etiopia ritirera' le truppe entro due settimane, e la missione di
pace verifichera' il ritiro; |
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D+71: il reinsediamento
dell'amministrazione civile etiopica e' completato. Comincia il ritiro
delle forze etiopiche. |
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- completata
la verifica, la missione di pace osservera' e assistera' il reinsediamento,
entro sette giorni, dell'amministrazione civile eritrea (inclusa la
polizia e la milizia locale), per preparare il ritorno della popolazione. |
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D+85: il ritiro
delle forze etiopiche e' completato e verificato dalla missione di
pace. Comincia il reinsediamento dell'amministrazione civile eritrea. |
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9. Per aumentare
la sicurezza delle popolazioni nelle aree in cui vengono reinsediate
le amministrazioni civili, |
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a) le Parti
si impegnano |
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a.1) alla
cooperazione con la missione di pace; |
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a.2) alla
stretta cooperazione tra le amministrazioni civili e i membri civili
della missione, che verificheranno il rispetto, da parte delle amministrazioni
civili, |
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a.2.1) del
divieto di deportazione delle popolazioni civili, |
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C.1 Il divieto
di deportazione e' ristretto alle aree in cui vengono reinsediate
le amministrazioni civili. Non mette in discussione la sovranita'
delle Parti sul proprio territorio, giacche' il ritiro delle forze
dalle aree in questione non pregiudica il definitivo assetto dei territori,
che sara' determinato solo a valle del processo di delimitazione e
demarcazione. Il divieto non preclude la possibilita' di singoli individui
che costituiscano una minaccia per la sicurezza di ciascuna Parte,
purche' tale espulsione sia fondata su un processo e sia condotta,
auspicabilmente, in modo trasparente. |
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a.2.2) della
facilitazione del monitoraggio dei diritti umani; |
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a.2.3) del
divieto, per la milizia, di mostrare armi nelle aree popolate; |
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C.2 La milizia
puo' tornare nell'area di reinsediamento della amministrazione civile
con il proprio armamento abituale. Il divieto di mostrare le armi
vale solo con riferimento alle aree popolate e tiene conto dell'esigenza
di abbassare la tensione e del fatto che la missione di pace puo',
se richiesta, coadiuvare la polizia in quelle aree. Il fatto che individui
possano impugnare armi in modo intimidatorio non e' pratica accettata
in presenza di una missione di pace; ciascuna delle Parti quindi,
senza pregiudizio per la propria sovranita', contribuisce al processo
di distensione eliminando possibili cause di problemi distruttivi
in zona di confine. |
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C.3-4 La milizia
puo' provvedere al mantenimento dell'ordine nel resto del territorio
di ciascuna Parte, sotto il controllo, l'autorita' e la disciplina
della polizia, con opportuno addestramento circa la delicatezza della
situazione. In questo caso, la milizia puo' portare armi. |
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b) la missione
di pace |
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b.1) osservera'
e, se richiesta, assistera' la polizia; |
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b.2) stabilira'
meccanismi locali di soluzione delle lamentele, assicurando la possibilita'
di accesso della popolazione a tali meccanismi. |
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C.5 L'individuazione
di meccanismi di soluzione delle lamentele e l'assicurazione dell'accesso
della popolazione a tali meccanismi sono fondate sul paragrafo 8 dell'Accordo
e sul paragrafo 6 delle Modalita'. La decisione di istituire tali
canali puo' essere adottata, se necessario, dalla missione di pace,
solo in consultazione con le Parti. Il mandato di tali meccanismi
non consiste nel prendere decisioni o nel garantirne l'applicazione,
ma solo nel verificare l'implementazione del processo di pace e di
riferire agli organismi competenti. Resta alle amministrazioni locali
il compito di mantenere l'ordine e applicare la legge. |
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| 5. Estensione
del ritiro a tutte le aree contese, nel quadro di una smilitarizzazione,
controllata dal Gruppo di osservatori militari, dell'intero confine
che favorisca il processo di demarcazione. |
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12. Le Parti
accettano di smilitarizzare le aree per le quali vi sia una richiesta
in tal senso da parte della missione di pace, al fine di allentare
le tensioni e favorire il processo di delimitazione e di demarcazione. |
III. I piani
di smilitarizzazione locale includono:
- l'attuale localizzazione, le dimensioni
e la composizione di ciascuna unita' da smilitarizzare;
- il percorso che ciascuna unita'
utilizzera' per la smilitarizzazione;
- l'esatta destinazione di ciascuna
unita';
- il momento di inizio della smilitarizzazione
di ciascuna unita';
- il momento previsto per il completamento
della smilitarizzazione di ciascuna unita';
- ogni altra informazione necessaria
alla verifica;
non sono autorizzate deviazioni
dal pecorso o movimenti dal luogo di destinazione che non siano
preventivamente approvati dalla missione di pace;
le Parti accettano di completare
la smilitarizzazione entro sette giorni dall'approvazione del piano
di smilitarizzazione da parte della missione di pace; l'occupazione
delle posizioni originali comincera' su decisione della missione
di pace; le Parti accettano di sospendere ogni tipo di volo militare
nelle zone e durante il tempo in cui ha luogo la smilitarizzazione;
le Parti accettano che la missione di pace controlli e verifichi
la smilitarizzazione.
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G.1 La smilitarizzazione
di cui si tratta nell'Allegato III si riferisce unicamente a quella
di alcune aree, finalizzata all'abbassamento delle tensioni, prospettata
dal paragrafo 12 degli Accorgimenti. Tale smilitarizzazione locale
puo' essere richiesta dalla missione di pace. Un piano di smilitarizzazione
locale sara' proposto alla missione di pace, dalla Parte coinvolta,
per una approvazione sul piano tecnico. Successivamente la missione
di pace controllera' e verifichera' l'effettivo movimento delle truppe
con la cooperazione della Parte. Il termine "posizioni originali"
che appare nel terzo sottoparagrafo dell'Allegato III si riferisce
alle posizioni occupate all'inizio del processo di smilitarizzazione.
Il ritorno su quelle posizioni, esaurita la fase di smilitarizzazione,
sara' disposto dalla missione di pace. |
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| 6. Delimitazione
e demarcazione del confine tra i due Stati ad opera dell'Unita' cartografica
delle NU, in collaborazione con l'OUA e con altri esperti scelti di
comune accordo dalle Parti, da completarsi in sei mesi (prorogabili
su richiesta degli esperti); passaggio immediato, a demarcazione completata,
di ciascun territorio sotto la piena giuridizione dello Stato di pertinenza. |
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11. Le Parti
concordano sul fatto che il processo di delimitazione cominci dalle
aree da cui vengono ritirate le truppe, per proseguire con le altre
aree contestate ed estendersi quindi all'intero confine; al momento
dell'accettazione, ad opera delle Parti, della delimitazione di ciascun
segmento (da presentare all'Unita' cartografica delle NU entro una
settimana, salvo richieste di arbitrato), sara' effettuata la demarcazione
del segmento, avente carattere vincolante; delimitazione e demarcazione
saranno effettuate sulla base dei trattati coloniali e delle leggi
internazionali applicabili. |
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D+5: inizio
del lavoro dell'Unita' cartografica delle NU. |
F.1 I reclami
relativi al processo di delimitazione possono riguardare ciascuno
dei segmenti disputati. La richiesta di arbitrato relativa a un dato
segmento sara' presentata nel contesto del processo relativo a quel
segmento, in modo che che il lavoro su altri segmenti possa procedere
contemporaneamente alla definizione dell'arbitrato. Ciascuna delle
Parti avra' diritto a presentare le proprie ragioni all'Unita' cartografica
delle NU e alla Commissione per i confini. L'Unita' cartografica. |
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13. Delimitazione
e demarcazione saranno condotte dalla Unita' cartografica delle NU,
coadiuvata da altri Esperti che la stessa Unita' puo' impiegare; il
processo sara' completato entro sei mesi, salvo che un'estensione
sia decisa, su richiesta degli Esperti cartografici, dal Rappresentante
speciale del Segretario generale delle NU; qualora si renda necessario
un arbitrato sulla delimitazione, il Segretario generale delle NU
istituira' una Commissione per i confini, sentito il Chairman dell'OUA;
la Commissione decidera' al piu' presto, sulla base dei trattati coloniali
e delle leggi internazionali applicabili; le Parti accetteranno la
decisione come vincolante. |
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D+185: il
processo di delimitazione e demarcazione e' completato a meno di estensioni
richieste dagli Esperti cartografici. Il ritorno delle legittime autorita'
e' completato, a meno di estensioni del processo di delimitazione
e demarcazione. |
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15. Completata
la demarcazione di ciascun segmento, la legittima autorita' assumera'
piena e sovrana giurisdizione sul territorio che e' stato riconosciuto
di sua pertinenza. |
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| 7. Indagine
sulle cause scatenanti del conflitto (incidenti del 6/5/1998 e precedenti,
inclusi quelli del Luglio-Agosto 1997). |
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10. L'indagine
sugli incidenti del 6/5/1998 e su ogni altro incidente precedente
(inclusi quelli del Luglio-Agosto 1997) che possa aver contribuito
all'incomprensione tra le Parti riguardo ai confini comuni sara' effettuata
da un corpo indipendente designato dal Chairman dell'OUA, sentiti
il Segretariato generale delle NU e l'OUA; il corpo indipendente fara'
ogni sforzo per presentare un rapporto al Chairman entro tre-sei mesi;
le Parti coopereranno con il corpo indipendente e ne accetteranno
le conclusioni. |
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D+92: il reinsediamento
dell'amministrazione civile eritrea e' completato. E' istituito un
corpo indipendente per indagare sull'origine del conflitto. |
I.1 Riguardo
all'indagine sulle origini del conflitto, al momento le Parti dovrebbero
evitare l'anticipazione degli elementi che intendono presentare all'organismo
indipendente. Il mandato di tale organismo e' di tipo investigativo. |
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| 8. Cessazione
di ogni misura contro i civili ed astensione da qualunque azione che
possa causare ulteriori sofferenze ai nazionali dell'altra Parte;
affrontamento dei problemi socio-economici provocati dalla crisi alle
popolazioni civili, specie alle persone deportate; spiegamento in
entrambi i Paesi, da parte dell'OUA, in collaborazione con le NU,
di una Squadra di monitoraggio dei diritti umani. |
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14. Le Parti
si impegnano ad affrontare tutte le questioni umanitarie derivanti
dal conflitto, in particolare quelle relative ai profughi e alle persone
deportate, nonche' le conseguenze socio-economiche della disputa;
OUA e NU si sforzeranno di mobilitare, in collaborazione con la Comunita'
internazionale, le risorse necessarie; le Parti accettano di riportare
ogni pretesa in merito a un appropriato meccanismo di arbitrato per
una soluzione vincolante, qualora gli sforzi negoziali o di mediazione
non avessero successo; in caso di incapacita' delle Parti di concordare
il meccanismo appropriato entro tre mesi dalla firma, questo sara'
determinato dal Segretario generale delle NU, sentito il Segretario
generale dell'OUA. |
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D.1 La soluzione
dei questioni umanitarie e delle conseguenze socio-economiche del
conflitto e', in primo luogo, responsabilita' diretta delle Parti
(e partanto dei due Governi, che si impegnano ad affrontarla). In
caso di fallimento dei negoziati o della mediazione in merito, le
Parti si impegnano a trovare un accordo su un appropriato meccanismo
di arbitrato. In caso di incapacita' di trovare tale accordo, il Segretario
generale delle NU, in consultazione con il Segretario generale dell'OUA
e, se necessario, con le Parti, istituira' un appropriato meccanismo
di arbitrato. Le modalita' di funzionamento del meccanismo (e, in
particolare, chi possa accedervi) saranno stabilite durante il processo
tale processo e in accordo con la prassi internazionale.
D.2 Riguardo alle questioni che
possono essere sollevate di fronte al meccanismo di arbitrato, si
fa riferimento alle finalita' definite nel paragrafo 8 dell'Accordo
e nel paragrafo 14 degli Accorgimenti, senza che alcuna ulteriore
limitazione sia imposta dal fatto che sia permesso un processo di
negoziato e mediazione.
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| 10. Mobilitazione
di risorse da parte di OUA, NU e comunita' internazionale (in particolare,
l'Unione europea) per il ristabilimento dei profughi e per la smobilitazione
delle truppe schierate lungo il confine. |
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| 9. Costituzione
di un Comitato di follow-up delle due Parti, sotto gli auspici della
Delegazione ad alto livello dell'OUA, e con la partecipazione e l'assistenza
delle NU, per la definizione delle modalita' di implementazione dell'Accordo;
inizio del lavoro del Comitato a partire dalla sottoscrizione dell'Accordo. |
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5. Per coordinare
e risolvere questioni relative all'implementazione di Accordo, Modalita'
e Accorgimenti, saranno costituite, dal Rappresentante speciale del
Segretario generale delle NU e sotto la sua autorita', una Commissione
di follow-up (per gli aspetti politici) e una Commissione di coordinamento
militare (per quelli militari); per ciascuna commissione saranno designati
un rappresentante di ciascuna Parte e un rappresentante, con funzioni
di Presidente e con potere decisionale, del Rappresentante speciale. |
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D+25: istituzione
della Commissione di follow-up e della Commissione di coordinamento
militare. Designazione del Rappresentante del Segretario generale
delle NU. Le Parti designano ciascuna un rappresentante per ognuna
delle commissioni. |
H.1 I vari
organismi previsti dagli Accorgimenti tecnici (Commissione neutrale,
Commissione di follow-up, Commissione di coordinamento militare, missione
di pace, corpo indipendente per l'indagine sull'origine del conflitto,
Commissione per i confini, meccanismo di arbitrato per la soluzione
delle questioni umanitarie e delle conseguenze socio-economiche del
conflitto) sono istituiti con la consultazione delle Parti, dalle
quali ci si aspetta cooperazione e, in alcuni casi, partecipazione.
Nell'espletamento delle loro missioni, tali organismi operano, per
quanto possibile, in consultazione con le Parti. |
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| 11. Cooperazione
tra OUA e NU per garantire la scrupolosa applicazione dell'Accordo
nel piu' breve tempo possibile. |
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16. Le Parti
accettano di firmare ed implementare in buona fede l'Accordo, e Modalita'
e gli Accorgimenti (inclusi gli Allegati). |
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17. OUA e
NU saranno garanti per scrupolosa implementazione delle disposizioni
dell'Accordo, delle Modalita' e degli Accorgimenti. |
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